Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 957 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. I, 17/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 17/01/2011), n.957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.O. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato CANDIANO MARIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

20/03/2007, n. 149/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che S.O. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento, emesso dalla Corte d’appello di Lecce e depositato in data 20.3.07, con cui si rigettava la domanda della ricorrente a titolo di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi in primo grado innanzi al giudice di pace di Gravina;

che il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso e’ ammissibile, poiche’ i motivi appaiono correttamente formulati in relazione alla fattispecie concreta.

Il decreto impugnato, rilevato che il giudizio presupposto era iniziato in primo grado il 26.2.2000 e definito con sentenza del 15.10.2005, ha ritenuto che lo stesso avesse avuto una durata ragionevole.

Il motivo di ricorso che censura tale statuizione e’ manifestamente fondato nei limiti di seguito indicati.

E’ noto che i parametri stabiliti dalla CEDU prevedono una durata normale di tre anni per il giudizio di primo grado, due per quello di secondo e un anno – un anno e mezzo per quello di terzo. E’ altresi’ noto che trattasi di parametri indicativi che sono suscettibili degli opportuni adattamenti al caso concreto, in ragione della particolare complessita’ della causa ovvero sommando ad essi i ritardi imputabili al comportamento delle parti. Nel caso di specie,a fronte di una durata complessiva del processo accertata in anni cinque, mesi sette e giorni venti, la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stato superato il limite di ragionevole durata, discostandosi senza adeguata motivazione dai sopraccitati parametri CEDU. Nel caso specie non si rinviene, infatti, nel decreto impugnato alcuna adeguata motivazione nel senso indicato di una particolare complessita’ della causa o di un comportamento dilatorio delle parti, avendo, invece,il giudice di merito determinato il periodo di irragionevole durata estrapolando dalla durata complessiva del processo quei periodi ritenuti non imputabili a eccessivi ritardi da parte dell’Amministrazione della giustizia.

Tale procedimento e’ erroneo poiche’ l’intero periodo di durata e’, comunque, imputabile all’Amministrazione della giustizia ed in base ad esso va effettuato il raffronto con i parametri di durata stabiliti dalla Cedu salvo gli opportuni adattamenti possibili nel senso sopra indicato. Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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