Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9569 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 22/04/2010), n.9569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

VECA IMMOBILIARE s.r.l.;

– intimata –

avverso la decisione n. 130/9/2007 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, sez. staccata di Salerno, emessa il 9 maggio

2007, depositata il 27 settembre 2007, R.G. 4081/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 8 ottobre 2009 e’ stata depositata relazione che qui si riporta:

relazione (art. 380 bis c.p.c.), il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione degli avvisi di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle Entrate di Salerno per effetto della revoca dei benefici della L. n. 168 del 1982, ex art. 5, relativi all’acquisto da parte di VECA Imm.re s.r.l. di beni ricompresi nel piano di recupero del Comune di Salerno. La societa’ contribuente deduce la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tali benefici fiscali e rileva che la mancata attuazione del piano di recupero e’ ascrivibile unicamente al Comune di Salerno. La tesi della contribuente e’ contestata dall’amministrazione finanziaria che ritiene necessaria una effettiva attuazione del piano ai fini della concessione e del mantenimento dei benefici fiscali;

2. La C.T.P. ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76; b) l’omessa o contraddittoria pronuncia su un fatto controverso e decisivo della controversia;

4. Relativamente al primo motivo l’Agenzia ricorrente pone il seguente quesito di diritto: se l’agevolazione fiscale di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, comma 1, dettata in materia di piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata purche’ convenzionata) di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 27, e segg., sia subordinata all’esistenza di un duplice requisito, l’uno di carattere oggettivo, costituito dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero e l’altro di carattere soggettivo, individuato dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero, risultando giustificata la revoca, se si accerti l’insussistenza dei predetti requisiti entro il termine di tre anni dall’avvenuto acquisto, riguardandosi il triennio trascorso unicamente come congrua misura di ordine temporale per addivenire alla revoca in considerazione del termine stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76. nei confronti degli uffici finanziari;

Ritiene che:

1. il primo motivo di ricorso e’ fondato in quanto appare coerente alla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cassazione civile, sezione 5^, n. 8480 dell’8 aprile 2009, secondo cui l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero, di iniziativa pubblica o privata, purche’ convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 21 e segg., postula soltanto che, al momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti, uno oggettivo, costituito dall’inserimento degli immobili nei piani di recupero ed uno soggettivo, costituito dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero);

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che le conclusioni della relazione appaiono condivisibili anche perche’ la decisione richiamata si pone sulla stessa linea di altre decisioni (v. Cass. civ. nn. 11786/2008 e 9520/1999) che hanno specificamente affermato che il successivo riscontro della mancata effettiva attivazione del piano di recupero giustifica la revoca dell’agevolazione;

sussistono giusti motivi, in relazione alla formazione recente di una giurisprudenza consolidata in materia, per compensare le spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della societa’ VECA Immobiliare s.r.l. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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