Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9568 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 22/04/2010), n.9568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti MEO ORONZO, CAPRIOLI

GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EDITORIALE GIORNALISTI ASSOCIATI Società Cooperativa a

Responsabilità Limitata in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione nonchè legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. TRENTADUE MICHELE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1224/2 008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

16.6.08, depositata l’11/07/2008.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso in epigrafe M.S. chiede la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, resa nella controversia fra il M. e la Editorile Giornalisti Associati soc. coop. a.r.l..

depositata il 1^ luglio 2008, con la quale, secondo l’esposizione in fatto contenuta nel ricorso, la Corte di appello “ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado dopo aver espletato la consulenza tecnica disposta con ordinanza collegiale del 14 gennaio 2000 o l’art. 437 c.p.c., malgrado espressa richiesta di revoca”.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Il primo motivo è rubricato come “falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., n. 2, per omessa motivazione dell’ordinanza del 14 gennaio 2008 sulle ragioni e sulla indispensabilità della consulenza tecnica”. La sua trattazione si esaurisce nel richiamo al principio di diritto di Cass. Sez. un. 10127/1994 e si conclude con un quesito di diritto così testualmente formulato: “il principio della SC.SU con la sentenza 10127 del 28/11/Milano 194 è nell’interesse della legge? La Corte di Lecce avrebbe dovuto rispettarlo?”.

Il secondo motivo di ricorso denuncia “violazione dell’art. 111 Cost.

n. 1, e dell’art. 24 Cost., n. 2, per aver negato, con la omessa motivazione dell’Ordinanza il diritto alla difesa dell’appellato.

Rectius: per avere impedito all’appellato di partecipare alla formazione di una decisione sicuramente diversa”. Si assume che la consulenza tecnica sarebbe stata disposta senza che vi fosse alcun “sostegno” così precludendo ad esso ricorrente di contraddire tanto sulla indispensabilità della consulenza, “quanto sulla ragione intrinseca di essa”. Dopo questa argomentazione il motivo enuncia il seguente quesito di diritto: “Le norme degli art. 134 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3, interagiscono con gli artt. 111 e 24 Cost.?”.

Il ricorso è inammissibile.

L’esposizione in fatto ivi contenuta, limitata a quella sopra trascritta, senza che nella la residua parte dell’atto, ove sono enunciati motivi di impugnazione si possano rinvenire altri elementi utili per una precisa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo, delle posizioni che vi hanno assunto le parti, non integra il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che unitamente agli altri indicati nella medesima norma è richiesta pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Inoltre i quesiti di diritto formulati per i due motivi, sono assolutamente generici e non riferibili alla fattispecie concreta sì che non possono ritenersi adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 366 bis c.p.c..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore della parte intimata e controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA