Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9567 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2010, (ud. 08/05/2009, dep. 22/04/2010), n.9567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già Ferrovie dello Stato – Società

di Trasporti e Servizi per Azioni) – Società con socio unico,

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello

Stato SpA, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO

ENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRINI MARIA C, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2970/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14.4.05, depositata il 12/09/2005;

viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Marco PIVETTI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. La Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, con ricorso per due motivi, illustrato da memoria, al quale l’intimato resiste con controricorso, anch’esso illustratola memoria, chiede la cassazione della sentenza, che, rigettando l’appello, ha riconosciuto all’attuale intimato, già dipendente della società ricorrente, il diritto ad una determinata somma a titolo di premio risultato quadri previsto al punto 5 dell’accordo 19 maggio 1990 per il rinnovo del CCNL 1990/1992, a decorrere dal 1 gennaio 1993 fino al 30 dicembre 1993, data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il primo motivo di ricorso denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 segg. c.c., in relazione gli artt. 3, 33 e 49 n. 5 del CCNL 1990/1992, addebita in sostanza alla sentenza di merito di aver attribuito il diritto alla erogazione del premio in discorso, in assenza della contrattazione integrativa prevista a tal fine dal CCNL. 3 Il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dei principi in tema di efficacia e validità dei contratti di lavoro e della loro interpretazione; violazione degli artt. 1362 segg. c.c.; della L. 8 agosto 1992, n. 359, artt. 1 e segg., e della L. 4 gennaio 1992, n. 438, art. 7 addebita alla sentenza di merito di aver attribuito carattere di ultrattività alle pattuizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/1992.

4. Il ricorso, che non è proposto ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., e, in relazione alla data della sentenza (12 settembre 2005) non è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 40 del 2006, è procedibile – contrariamente a quanto sostenuto dal resistente nella memoria – ed è anche fondato.

5. Questa Corte con numerose sentenze conformi ha infatti ritenuto che riconoscendo il diritto all’emolumento integrativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/1992 ai dipendenti cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1992 e prima della stipulazione del C.C.N.L. 1994/1995 il giudice di merito abbia violato i canoni di ermeneutica contrattuale, riconoscendo il diritto in mancanza della contrattazione integrativa, senza individuare le disposizioni del contratto nazionale che consentivano la totale svalutazione dei patti locali e con motivazione insufficiente e contraddittoria. (Cass. 2005/16424; 2007/14720; 2007/15770).

6. Poichè la sentenza impugnata si presta ai medesimi rilievi, essa, in accoglimento del ricorso deve essere cassata, con rinvio alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio e il 25 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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