Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9566 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/04/2021), n.9566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21053/2015 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO BENNARDO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO n. 28/S, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO RABIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 602/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 13/02/2015 R.G.N. 367/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta, pronunciando sull’impugnazione di M.A. nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda del M., in quiescenza dall’1.4.2002, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’attribuzione dell’incarico dirigenziale UO complessa affari generali e legali con decorrenza dall’1.4.2001;

tale incarico era stato dapprima conferito al M., con effetto retroattivo, con Delib. 24 maggio 2002, n. 1435, poi revocato su sollecitazione dell’Assessorato Regionale alla Sanità, poi conferito nuovamente ed ancora una volta revocato con Delib. del 2005;

la Corte territoriale ricostruiva il quadro normativo (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 26, norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, art. 54 del c.c.n.l. del 5.12.1996);

rilevava che l’appellante, pur rivendicando un diritto all’attribuzione dell’incarico dirigenziale di struttura complessa, aveva sostanzialmente ancorato la sua pretesa non ad una specifica violazione di legge bensì alla “…anzianità di servizio maturata interamente nel settore economico-finanziario…” ed alla irrilevanza “…della condizione di dipendente in aspettativa e del mancato possesso del diploma di laurea…”;

riteneva che, per l’assenza di tabelle di equiparazione tra vecchi livelli (IX, X, XI) rispetto alle nuove figure dirigenziali, l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale rientrasse nel novero degli atti di gestione del rapporto, espressione di un potere discrezionale del datore di lavoro e, come tale, lo stesso potesse essere censurato solo sotto il profilo della violazione delle regole di correttezza e buona fede;

escludeva che, nel caso di specie, tali regole fossero state violate non essendo stati forniti dall’appellante elementi da cui poter inferire una palese arbitrarietà e/o irrazionalità dell’originario atto di conferimento dell’incarico di dirigente struttura semplice;

riteneva, altresì, che fosse mancata ogni dimostrazione di una ingiustificata discriminazione;

2. avverso tale sentenza M.A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

3. l’Azienda Provinciale Sanitaria di Caltanissetta ha resistito con controricorso;

4. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 26, dell’art. 15 quinquies, e successive modifiche, del D.Lgs. n. 80 del 1998, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 150 del 1999, del D.Lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 54 del c.c.n.l. del 5.12.1995;

sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la lettura delle norme citate conduce a ritenere che i dipendenti di IX, X e XI livello sono individuati esattamente attraverso il riferimento ai livelli precedentemente in vigore “direttamente” ed “automaticamente” dalla legge ed il ruolo delle aziende è limitato alla sola individuazione delle strutture semplici o complesse;

assume che, nella specie, si tratta di nuovo inquadramento del personale della medesima Azienda sanitaria per effetto dell’applicazione delle norme sopravvenute e non di un trasferimento da un Ente pubblico ad un altro per il quale siano previste tabelle di equiparazione;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – degli artt. 99 e 112 c.p.c.;

censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che esso ricorrente non avrebbe ancorato la pretesa ad una precisa violazione di legge e sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente tratto tale convincimento dal contenuto di una nota del 6.3.2002 (nella quale si faceva riferimento all’anzianità ed alla non necessità del possesso del diploma di laurea), anteriore al ricorso di primo grado e, dunque, irrilevante ai fini dell’individuazione delle deduzioni in quest’ultimo contenute (fondate sull’applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 26; dell’art. 54 quinquies, dell’art. 54 del c.c.n.l. del 5.12.1996);

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.;

lamenta che la Corte territoriale abbia escluso ogni discriminazione in suo danno laddove le circostanze dedotte, e cioè l’avvenuto conferimento di incarichi di dirigenza di struttura complessa a suoi colleghi d’ufficio provenienti dall’ex X livello (in carenza di dipendenti di XI livello), erano del tutto pacifiche ed incontestate;

4. il ricorso, nei vari motivi in cui è articolato, è infondato;

5. si osserva innanzitutto che l’errore da cui muove il ricorrente è che ci sia un automatismo tra inquadramento e conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa;

cosa è, infatti, il passaggio dall’inquadramento di cui ai vecchi livelli alle nuove figure dirigenziali, altra cosa è l’attribuzione di incarichi dirigenziali;

5.1. nel caso in esame il ricorrente, dirigente appartenente al ruolo professionale, tecnico ed amministrativo, già inquadrato nella posizione funzionale di direttore amministrativo, livello X, fonda la propria pretesa sulla ritenuta sussistenza di un diritto all’ottenimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa;

5.2. necessaria è, sul punto, una ricostruzione della normativa rilevante;

5.3. si ricorda che, per effetto della riforma del pubblico impiego, la dirigenza sanitaria del SSN, che rientra nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, è stata disciplinata dal D.Lgs. n. 29 del 1993 (entrato in vigore il 21 febbraio 1993), e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, specificamente dedicato alla disciplina in materia sanitaria (entrato in vigore l’11 gennaio 1993);

5.4. in particolare, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 26 (“Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale”), modificato dal D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dal D.Lgs. n. 80 del 1998, quindi abrogato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 72, che all’art. 26 ne ha ridefinito la disciplina, ha stabilito (al comma 1) che alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di VII e VIII livello, ovvero in qualifiche funzionali di VII, VIII e IX livello di altre pubbliche amministrazioni;

5.5. la norma ha dettato anche una disposizione transitoria – che, per quanto si evince dal ricorso per cassazione, rileva nel caso in esame – prevedendo (al comma 2) che, in sede di prima applicazione del decreto, il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente alle posizioni funzionali di X e XI livello è inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all’art. 15 del medesimo decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell’area dirigenziale di cui all’art. 46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in godimento, rispettivamente, dei livelli X e XI ed anche (al comma 2 bis) che, sempre in sede di prima applicazione del decreto, è altresì inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al IX livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in godimento;

tale disposizione transitoria, dettata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 26, nel testo di cui alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 546 del 1993, a ben guardare, si distingueva dalla generale normativa transitoria prevista dal precedente art. 25 per la dirigenza della Pubblica Amministrazione in generale che prevedeva che le posizioni funzionali corrispondenti al X e XI livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo delle amministrazioni, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono conservate ad personam fino all’adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall’art. 22 (comma 1);

tuttavia, non è tale differenziazione che rileva nel caso in esame e, in ogni caso, come è stato da questa Corte precisato (Cass. 1 dicembre 2017, n. 28879), è da escludere che la normativa transitoria di cui al citato art. 26 possa essere configurata come derogatoria, in parte qua, del principio fondamentale della privatizzazione, come è confermato dall’esito finale del ordinamento tra le norme generali e quelle speciali per la dirigenza sanitaria che si è realizzato con del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 15 e segg., nel testo risultante dalle modifiche di cui del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13 (arg. ex Cass. 3 novembre 2006, n. 23549);

5.6. ciò che è significativo è che si tratta di una disposizione che regolava solo il profilo dell’inquadramento, non anche quello del conferimento dell’incarico dirigenziale;

6. quanto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, ed in particolare dell’art. 15 (“Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie”) e art. 15 ter (“Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura”) del D.Lgs. n. 502 del 1992, si osserva innanzitutto che, come da questa Corte già affermato, non è rinvenibile nessun dato testuale e sistematico che ne escluda la applicazione alla dirigenza non medica (v. Cass. 29 ottobre 2018, n. 27400);

6.1. l’art. 15, nel testo applicabile “ratione temporis” (risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, comma 1) disciplina la dirigenza medica e delle professioni sanitarie; la disposizione colloca (comma 1) tutta la dirigenza sanitaria, senza alcuna distinzione tra dirigenza medica e non medica, in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali e riserva, senza alcuna differenziazione in ordine alle diverse professionalità, alla contrattazione collettiva la individuazione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali, per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato;

nè è possibile desumere dal dato testuale dell’art. 15 ter, una differenziazione tra le diverse professionalità della dirigenza sanitaria, trattandosi di norma che disciplina in via generale l’attribuzione degli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, in piena coerenza con il richiamato art. 15, con l’art. 15 bis, che disciplina le funzioni dei dirigenti responsabili di struttura, dettando regole che valgono sia per la dirigenza medica che per quella non medica, e con l’art. 15 terdecies che stabilisce che i dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 15 e segg. e successive modificazioni, nonchè le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all’attività svolta e alla struttura di appartenenza: “a) responsabile di struttura complessa: Direttore; h) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile”;

6.2. le disposizioni innanzi richiamate risultano coerenti sul piano sistematico con il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis, che indica i criteri ed i principi generali dell’organizzazione delle Unità Sanitarie Locali stabilendo che “la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”, e, nel precisare che “l’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico – professionale, soggette a rendicontazione analitica”, non pone distinzione alcuna tra dirigenza medica e dirigenza non medica;

6.3. l’art. 15 bis dispone che l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis, disciplini l’attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonchè ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura “dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l’azienda, verso l’esterno, l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale”;

6.4. l’art. 15 ter, prevede, a sua volta, che gli incarichi dirigenziali possano essere attribuiti nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis;

6.5. nel sistema delineato dalle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1 bis, artt. 15 bis e 15 ter, l’atto di autonomia organizzativa aziendale costituisce, dunque, lo strumento per la concreta definizione dell’organizzazione aziendale, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale – scelte strategiche, organizzative e operative finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione – e della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale e regionale;

7. il suddetto impianto normativo è stato, poi, integrato dalle previsioni della contrattazione collettiva;

7.1. il c.c.n.l. 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. dell’8 giugno 2000 (che ratione temporis rileva) ha, in particolare, disciplinato, all’art. 26, la graduazione delle funzioni, confermando l’art. 50 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, salvo per i commi 4 e 6, sostituiti da disposizioni ad hoc;

così ha previsto che (comma 4) che la graduazione delle funzioni dirigenziali – alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico – è effettuata dalle aziende con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche del D.P.R. n. 384 del 1990, ed ancora (comma 6) che la disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli articoli seguenti del medesimo capo entra in vigore con il contratto e presuppone, altresì, che le aziende ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino, tra le altre innovazioni, la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 1999;

7.2. il successivo art. 26 ha individuato la tipologie degli incarichi – a) incarico di direzione di struttura complessa nell’ambito del quale è ricompreso l’incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992; b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività – indicando poi le caratteristiche della strutture;

7.3. l’art. 28 ha, quindi, disciplinato l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali distinguendo tra dirigenti del ruolo sanitario e dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e prevedendo, per questi ultimi, che, decorso il periodo di prova, gli incarichi di cui all’art. 27, comma 1, lett. b), c) e d), (escluso, dunque, quello di direzione di struttura complessa) sono conferibili con modalità di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario e definite ai sensi dell’art. 31, comma 4; tali incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni comunicata all’atto del conferimento – con facoltà di rinnovo (v. comma 10);

il comma 6 dell’indicato art. 28 ha stabilito, poi, una disciplina transitoria limitatamente ai dirigenti assunti prima dell’entrata in vigore del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 chiarendo che il conferimento o la conferma degli incarichi di cui all’art. 27, comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico conferito;

il comma 7, ha, infine, indicato i criteri di cui le aziende devono tener conto per il conferimento degli incarichi (anche in questo, caso operando distinguo tra dirigenti sanitari ed altri dirigenti);

7.4. quanto, più specificamente, all’incarico di dirigente di struttura complessa, il successivo art. 29, ha previsto che tali incarichi sono conferiti ai dirigenti sanitari con le procedure previste dal D.P.R. n. 484 del 1997, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, ed ai dirigenti degli altri ruoli (professionale, tecnico ed amministrativo) nel limite e con le modalità da definirsi nel medesimo atto, fatto salvo quanto previsto nel periodo transitorio dall’art. 27, comma 4 (tale ultima disposizione stabilisce che, sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6 e del conseguente atto aziendale, per struttura complessa, nell’ambito del ruolo sanitario si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle afferenti gli incarichi di cui all’art. 54, comma 1, fascia a) del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996);

il medesimo art. 29 ha, altresì, previsto che le aziende formulino, in via preventiva, i criteri per il conferimento di tali incarichi, indicando i requisiti richiesti – tra i quali – quello dell’esperienza professionale ed il positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i dirigenti del ruolo sanitario ed inoltre stabilisce che per gli incarichi di tale tipologia, conferibili a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, l’esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a cinque anni;

8. come si evince dal complesso sistema delineato non sussiste allora alcun automatismo ed alcun diritto di attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa per il solo fatto di provenire del precedente inquadramento nel X livello (rilevando il richiamo all’art. 54, comma 1, fascia a) del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 al solo fine della individuazione in via transitoria delle strutture complesse da destinarsi ad incarichi dirigenziali per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo);

8.1. per effetto del D.Lgs. n. 29 del 1993 e delle successive modifiche di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, nonchè del regolamento approvato con D.P.R. n. 150 del 1999, tutti i dirigenti già in servizio presso la P.A. sono confluiti automaticamente nel ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, senza, però, alcun diritto soggettivo all’attribuzione di un incarico dirigenziale a tempo determinato (cfr. in tal senso ex multis Cass. 6 aprile 2005, n. 7131; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3888; Cass. 18 giugno 2014, n. 13867);

8.2. nel medesimo senso è da intendersi la sopra richiamata disposizione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 15 (risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, comma 1);

8.3. il conferimento del previsto incarico dirigenziale, infatti, presuppone una serie di passaggi ed è comunque espressivo di un potere discrezionale del datore di lavoro rispetto al quale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all’incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, correlato all’obbligo per l’amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonchè dei principi di imparzialità, efficienza e buona andamento di cui all’art. 97 Cost., la cui eventuale lesione non legittima la domanda di attribuzione dell’incarico ma solo quella di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti (v. Cass. 23 settembre 2013, n. 21700; Cass. 18 giugno 2014, n. 13867; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495; Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5546; Cass. 23 settembre 2013, n. 21700; Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495: Cass. 1 dicembre 2017, n. 28879; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5546);

9. ed allora infondatamente il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa, in sede di prima applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 26, potesse costituire un atto dovuto;

10. per il resto il ricorrente contrappone al giudizio di fatto della Corte territoriale (che ha escluso fossero stati forniti dall’appellante elementi di valutazione da cui poter inferire, ai fini della mancata osservanza dei limiti esterni della correttezza e buona fede nonchè degli obblighi strumentali eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva, la paese arbitrarietà e/o irrazionalità delle scelte gestionali dell’Azienda) una propria differente lettura degli atti di causa, ma tale operazione non è consentita in sede di legittimità;

11. conclusivamente, assorbite le ulteriori censure, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

 

 

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