Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9565 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25303/2012 proposto da:

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, (p.i. (OMISSIS)), in

persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via G. Bazzoni n. 3, presso l’avvocato Accardo

Andrea, rappresentata e difesa dall’avvocato Merlo Arturo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, C.so Vittorio Emanuele

II n. 229, presso l’avvocato Di Pietro Ugo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 398/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ARTURO MERLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ELENA FERRARI, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Messina condannò l’Azienda USL n. 5 di Messina a rimborsare al Comune di Barcellona P.G. le somme corrisposte agli istituti convenzionati,a titolo d’integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti. La decisione fu confermata dalla Corte d’Appello di Messina, che, con la sentenza indicata in epigrafe, affermò sussistere il diritto al rimborso, in forza della L.R. Siciliana 18 maggio 1996, n. 87, art. 59, secondo cui l’attività socio-assistenziale di rilievo sanitario andava posta a carico del Fondo sanitario regionale, ritenendo irrilevante la mancata osservanza dei termini per la notifica del ricovero e per l’attivazione dell’azione di rimborso, perchè meramente ordinatori, tanto più che l’Azienda non aveva fatto opposizione entro il prescritto termine.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (succeduta all’AUSL (OMISSIS)) affidato ad un motivo, al quale il Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia 18 maggio 1996, n. 33, art. 59, che ha interpretato autenticamente della L.R. 9 maggio 1986, n. 22, art. 17. La ricorrente afferma che l’iter designato dalla predetta normativa (notifica del ricovero entro cinque giorni dalla sua adozione, assenza di opposizione nei successivi venti, attivazione della procedura di rimborso) è volto a consentire la valutazione della condizione patologica dell’anziano ed alla determinazione dei necessari interventi sanitari, valutazione che non può essere effettuata dal Comune, e soggiunge che, per potere essere attuata, la disposizione necessitava di un provvedimento di distribuzione tra le varie Aziende della somma stanziata per anno per tale finalità (pari a 500 milioni di Lire), provvedimento che non era intervenuto.

2. Il ricorso va accolto per le considerazioni che seguono. Con la L. 9 maggio 1986, n. 22, la Regione Sicilia nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di sua competenza, ha attribuito, all’art. 16, ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla predetta materia, tra le quali, a norma del successivo art. 17, l’assistenza, a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, agli anziani non autosufficienti, assegnando alle unità sanitarie locali la cura dei servizi di carattere sanitario, integrativi dei servizi di competenza dei comuni. La L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 59, avente dichiarata natura interpretativa del menzionato della L.R. n. 22 del 1986, art. 17, ha disposto, al comma 1, che l’integrazione della retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del Fondo sanitario regionale “entro il limite annuo di Lire 500 milioni”, ha aggiunto, al comma 2, che: “Per le finalità di cui al comma 1, il servizio dei comuni trasmette all’azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall’adozione e comporta, se non interviene opposizione, entro i successivi venti giorni l’obbligo per il comune di attivare l’azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all’ente assistenziale a titolo di integrazione”, prevedendo, al comma 3, la facoltà dell’azienda unità sanitaria locale di “verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall’ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonchè, il permanere, ai sensi della vigente normativa dell’idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti”.

3. In tale quadro normativo, deve affermarsi che il credito del comune per l’integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce, bensì, un diritto che trova fonte nella legge, ma che esso non è incondizionato, come ritenuto dalla Corte territoriale, dovendo scontare il previsto iter, che anzitutto impone la tempestiva notifica del ricovero dell’anziano entro cinque giorni. Tale obbligo si giustifica, infatti, in funzione dei compiti di valutazione dei relativi presupposti riferiti a particolari esigenze di singoli anziani, nonchè delle condizioni e del grado di non autosufficienza – che non necessariamente coincide col grado d’invalidità civile – compiti che sono rimessi alle attribuzioni dell’Azienda sanitaria, competente a stabilire la necessità di interventi sanitari di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica dell’anziano in modo da discriminare tale componente da quella propria assistenziale, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi, che la norma non predetermina in misura percentuale e che possono essere interamente sopportati da parte del Fondo sanitario regionale, nei limiti, beninteso, delle disponibilità finanziarie che a tale modalità, non connotata da urgenza o emergenza, di intervento è possibile destinare. La relativa entità annua, denunciata come risibile dal controricorrente, costituisce l’effetto del bilanciamento tra l’esigenza di garantire agli anziani non autosufficienti – come a tutti i cittadini – il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, con quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con l’entità dei fondi, dovendo al riguardo, aggiungersi che la questione relativa al mancato riparto delle somme stanziate dal Fondo sanitario attiene ai rapporti interni tra aziende sanitarie e Regione senza incidere sulla posizione creditoria – esterna – del Comune, che l’art. 59 della L.R., in esame non subordina, come, invece, sostiene la ricorrente, a tale concreto adempimento (cfr. Cass. 29/5/2008 n. 2008), laddove l’avvenuto raggiungimento del tetto di spesa non costituisce un fatto costitutivo del diritto, ma opera come un fatto estintivo della pretesa, con la conseguenza che l’eventuale insufficienza di quei fondi deve esser provata da chi la invoca, ovvero dalla ASP (cfr. Cass. 19/10/2016 n. 21068).

4. Alla stregua degli esposti principi, l’impugnata sentenza è incorsa nel vizio che le è stato addebitato, per aver riconosciuto il diritto al rimborso, pur avendo accertato (pag. 6) l’inosservanza dei termini per la notifica del dispositivo di ricovero e per l’attivazione della procedura; il mancato esercizio dell’opposizione, cui i giudici a quo hanno riconnesso preponderante valore, non viene, dunque, in rilievo, essendo connesso, funzionalmente ed, anche, temporalmente, alla notifica dell’atto di ricovero.

5. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata e la causa può esser decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, col rigetto della domanda del Comune, che non ha osservato il prescritto iter.

6. La novità delle questioni giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta la domanda del Comune. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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