Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9565 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/04/2021), n.9565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17369/2015 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI n.

2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALANZA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente principale –

contro

A.T.E.R. DI (OMISSIS) – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA

RESIDENZIALE DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA n. 20, presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

S.R.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 218/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/03/2015 R.G.N. 1242/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. SANLORENZO Rita,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con l’indicata sentenza, la Corte di appello di L’Aquila, pronunciando sull’impugnazione proposta dall’A.T.E.R. di (OMISSIS) nei confronti di S.R., in riforma della decisione del Tribunale di Lanciano ed in parziale accoglimento della domanda, accertata l’illegittimità del rapporto di lavoro a termine intercorso tra le parti tra il 16/05/2007 ed il 16/11/2008, condannava la ASL al risarcimento del danno in favore della S. nella misura di 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e respingeva ogni altra domanda proposta dall’appellata;

riteneva la Corte territoriale che l’Azienda avesse documentato di aver proceduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi relativa alla sede di servizio di S. solo in data 9.7.2008, e quindi in epoca successiva all’inizio del rapporto di lavoro con l’appellata, avvenuto con disposizione del Direttore dell’Ente n. 108 del 27.4.2007 e successiva comunicazione alla S. in data 16.5.2007;

assumeva che la carenza probatoria relativa all’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi in epoca antecedente la sottoscrizione del contratto non fosse suscettibile di essere integrata con le ulteriori produzioni documentali effettuate dall’Azienda di (OMISSIS) in allegato all’atto di appello, a ciò ostando il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 e art. 437 c.p.c., comma 2;

riteneva, in ogni caso, che l’apposizione del termine all’assunzione della S. fosse viziata anche perchè dal contratto (unico) stipulato tra le parti – in realtà l’incontro delle volontà si era avuto con la Disposizione dell’Ente comunicata alla lavoratrice circa l’attività da svolgere – non si evinceva la ragione della stipula dello stesso, nè tale ragione poteva ricavarsi dal contenuto della citata Disposizione del Direttore dell’Ente n. 108 del 27.4.2007 (come detto comunicata alla S. in data 16.05.2007) che non conteneva affatto quelle specificazioni che possono legittimare il ricorso al contratto a tempo determinato, essendo limitata ad una presa d’atto della necessità di una “attività da svolgere nell’Ufficio Relazioni Pubbliche di (OMISSIS), in corso di attivazione, dopo un periodo di addestramento da svolgersi presso gli Uffici della Sede di (OMISSIS)” e cioè da una motivazione del tutto svincolata alla durata (18 mesi) della assunzione a termine in questione atteso che non consentiva di comprendere il nesso tra l’esigenza sopra specificata ed il periodo lavorativo predetto;

quanto alle conseguente della accertata illegittimità, escludeva la possibilità di conversione del rapporto evidenziando che l’A.T.E.R. di (OMISSIS), pur rivestendo natura di ente pubblico economico, era tuttavia partecipe di funzioni pubblicistiche delle Regioni, destinato ad operare in materie rientranti nella competenza delle stesse e che, pur operando con caratteri di economicità ed imprenditorialità, esso ha natura pubblicistica quanto a costituzione e organizzazione e fa capo alla Regione, cui spettano i poteri di indirizzo e di controllo sulla organizzazione e sulla gestione, così da rientrare nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001;

aggiungeva che la L.R. n. 44 del 1999, aveva conferito rilevanti poteri di indirizzo e controllo sull’attività dell’A.T.E.R. alla Regione;

riteneva, poi, quanto alle conseguenze risarcitorie, che, pur in assenza di specifiche allegazioni, il danno risarcibile D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, non può che essere inquadrato quale pregiudizio derivante dalla perdita di un posto di lavoro assistito da tutela reale;

escludeva che potesse trovare applicazione, nel lavoro pubblico contrattualizzato, la disciplina del risarcimento “forfetizzato” di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (c.d. collegato lavoro), e la conseguente sostituzione della disciplina indennitaria ivi prevista (da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità) a quella risarcitoria evidenziando che tale norma, stando al suo incipit letterale, chiarisce che essa si applica solo “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato”, e quindi con esclusione dei casi, come quello del lavoro pubblico, in cui tale effetto di conversione non si esplica;

riteneva, tuttavia, che la responsabilità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comportasse l’obbligo da parte della P.A. di risarcire la perdita del lavoro, con effetti quindi omogenei e similari a quelli previsti per la disciplina privatistica ordinaria, conformemente a quanto voluto dalla Corte di Giustizia nelle sentenze gemelle del 7 settembre 2006, rese nelle cause nn. 180/04 e 53/04;

conseguentemente affermava che sussistesse l’obbligo della convenuta di risarcire il danno, in misura dissuasiva, adeguata ed effettiva;

in questa prospettiva, considerava che il meccanismo più appropriato fosse quello riprodotto della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, che prevede comunque delle obbligazioni collegate ad eventi specifici (il recesso illegittimo e l’esercizio dell’opzione per un’indennità invece della reintegrazione nel posto di lavoro), ma forfetizzate in modo da esplicare un’efficacia anche deterrente;

2. avverso tale sentenza S.R. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo;

3. l’A.T.E.R. di (OMISSIS) ha resistito con controricorso e formulato altresì ricorso incidentale affidato a sei motivi cui la S. ha resistito con controricorso;

4. il Procuratore Generale ha presentato requisitoria con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale assorbito il principale.

5. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

censura la sentenza impugnata per non aver disposto la conversione del rapporto stante la natura di ente pubblico economico dell’A.T.E.R. di (OMISSIS);

2. il motivo è infondato;

2.1. non è, invero, in discussione la natura dell’A.T.E.R. quale ente pubblico economico;

2.2. questa Corte, con la decisione n. 24375/2019 ha escluso che possa essere applicato all’A.L.E.R. di (OMISSIS) (id est per l’A.T.E.R. di (OMISSIS)) il D.Lgs. n. 165 del 2001 per effetto di una lettura in senso “dinamico” dell’art. 1, comma 2 del medesimo D.Lgs., che indica, tra gli enti destinatari delle disposizioni normative per la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., gli I.A.C.P., di cui l’Azienda per l’edilizia residenziale rappresenta l’ente successore;

ed allora non è per tale via che può inferirsi un divieto di conversione di un contratto a termine illegittimo;

2.3. invero, come da questa Corte già affermato proprio con riferimento all’A.T.E.R. di (OMISSIS) (v. Cass. n. 25944/2007) la personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile dell’A.T.E.R. (L.R. n. 44 del 1999, in BURA n. 31 del 1999, art. 4) non è ostativa ad una situazione di sua “dipendenza” dalla Regione, nella ricorrenza della duplice condizione: a) di inerenza dei suoi compiti (attinenti all’edilizia residenziale pubblica) all’area di quelli istituzionali della Regione; b) della effettiva sussistenza di un significativo potere di ingerenza e controllo della Regione sull’Agenzia stessa;

è stato, in particolare, ritenuto che, tale ultima condizione è inequivocabilmente desumibile da una serie di convergenti indici normativi;

ed infatti per espressa previsione della citata L.R. n. 44 del 1999, art. 5, competono al Consiglio regionale l’approvazione dello Statuto dell’A.T.E.R. e delle eventuali sue modificazioni, la determinazione degli indirizzi relativi al settore dell’edilizia pubblica, la definizione dei programmi di intervento e la ripartizione dei fondi, l’approvazione della dotazione di personale e della pianta organica dell’Ente, l’esercizio dell’attività di vigilanza;

inoltre è attribuito alla Giunta ed al Consiglio regionale il potere di nominare i vertici (Presidente e Vice-Presidente) nonchè il maggior numero di componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. ed al Presidente della Giunta Regionale (cui i componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. ed i consiglieri sono tenuti a comunicare immediatamente la cessazione dalla carica) spetta di dichiarare la decadenza del consiglio stesso e di nominare un Commissario (art. 17); il Consiglio Regionale, poi, stabilisce gli indirizzi cui deve uniformarsi l’operato del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. (art. 18) ed elegge il collegio dei revisori dell’ente (art. 21);

infine, la Giunta Regionale esercita la vigilanza sull’A.T.E.R., potendo disporre anche ispezioni, ed esercita il controllo di legittimità su atti (regolamento ed ordinamento degli uffici e del personale, bilancio di previsione e di esercizio), provvedendo, altresì, allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario per la gestione ordinaria fino all’insediamento dei nuovi organi (L.R. cit., art. 24);

2.4. in questo quadro di sottoposizione dell’A.T.E.R. alla vigilanza dell’Ente regionale, va evidenziato che, ancor prima delle limitazioni in tema di reclutamento poste a livello di legislazione nazionale per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. n. 133 del 2008, la stessa legislazione della Regione Abruzzo era orientata, per tale ente, verso l’obbligo del concorso;

2.5. tanto si evince dalla stessa L.R. n. 44 del 1999, che, dopo aver fatto salvi, all’art. 26, comma 4, i concorsi banditi dagli Istituti autonomi case popolari per l’assunzione di personale le cui procedure siano iniziate alla data di entrata in vigore della medesima legge, al comma 4 bis (aggiunto dalla L.R. n. 33 del 2006, art. 10, anteriore al rapporto per cui è causa), ha precisato che le A.T.E.R, al fine del contenimento della spesa, possono avvalersi, nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale, della facoltà di attingere alle graduatorie formulate dalle stesse A.T.E.R a seguito di selezione pubblica;

significativa è anche la previsione di cui al medesimo art. 26, comma 2, che stabilisce che il personale A.T.E.R che risultasse in esubero a seguito dell’approvazione delle dotazioni organiche sarà collocato presso le Amministrazioni del comparto Regione – Enti Locali, mediante le procedure previste dalle norme per la mobilità e che al termine delle procedure di mobilità, il personale rimasto privo di collocazione è inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo, disposizione, quest’ultima, che, per escludere profili di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l’art. 97 Cost., non può che presupporre un reclutamento originario a mezzo di pubblico concorso;

2.6. una conferma di tale assetto della possibilità di reclutamento si è avuta, del resto, con la successiva L.R. n. 1 del 2011 che, all’art. 51, ha stabilito che al personale delle A.T.E.R, in servizio a tempo indeterminato, che è stato assunto a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, in materia di trasferimenti e mobilità;

2.7. si consideri, peraltro, che, per quanto si evince dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 1), proprio la ricorrente aveva conseguito l’idoneità ad un concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall’A.T.E.R di (OMISSIS) nel 2005 per n. 2 posti di Esperto Amministrativo – Area B – livello B3, senza però collocarsi in graduatoria per l’assegnazione dei posti a bando (la successiva assunzione a termine aveva riguardato proprio la medesima qualifica di Esperto Amministrativo e l’Area B – livello B3);

2.8. il suddetto complesso normativo depone, dunque, per l’obbligatorietà del concorso pubblico ed in conseguenza deve escludersi la possibilità di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato laddove, come nella specie, all’illegittimità del termine si assocì una originaria assunzione per il tramite di un concorso pubblico (Cass. n. 11000/2020; Cass. n. 9787/ 2020; Cass. n. 9786/2020; Cass. n. 8671/2019; Cass. n. 4801/2019);

2.9. ciò determina l’infondatezza del ricorso principale;

3. con il primo motivo di ricorso incidentale l’A.T.E.R. denuncia la nullità della sentenza per mancata valutazione delle prove documentali offerte;

lamenta che il giudice di merito abbia omesso di valutare una prova documentale attestante il possesso nel periodo antecedente all’assunzione della S. del documento di valutazione dei rischi;

4. con il secondo motivo l’A.T.E.R. denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

lamenta che la Corte territoriale abbia effettuato una errata ricognizione delle prove offerte dall’Azienda con riferimento alla effettuata valutazione dei rischi;

5. con il terzo motivo l’A.T.E.R. denuncia vizio di motivazione per erroneo e/o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2967 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver del tutto omesso di valutare documenti versati in atti ed aver reso una pronuncia giuridicamente non corretta sotto il profilo logico-formale;

assume che tali documenti erano già presenti in atti nel corso del giudizio di primo grado;

6. con il quarto motivo l’A.T.E.R. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., commi 1 e 2, dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e dell’art. 437 c.p.c.;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere nuova la documentazione prodotta con l’atto di appello ed in ogni caso rileva che le risultanze di causa offrivano già significativi elementi di indagine per esercitare i poteri di ufficio;

7. con il quinto motivo l’A.T.E.R. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza;

censura la sentenza impugnata per essersi pronunciata su una questione (omessa specificazione della causale) pur in assenza di specifica eccezione dell’appellata;

8. con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE così come interpretato dalla CGUE con ordinanza 12.12.2013, Papalia C-50/13 in riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, nonchè violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18;

sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel riconoscere un risarcimento del danno sia in assenza di elementi di fatto idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di un ricorso abusivo ai contratti a termine sia, in ogni caso, per l’utilizzo di un parametro (quello di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18) non conforme a quello ritenuto congruo da questa Corte di legittimità;

9. i primi quattro motivi di ricorso incidentale, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati;

9.1. sussistono innanzitutto profili di inammissibilità;

la ricorrente, infatti, non ricostruisce compiutamente la sequenza della produzione documentale degli atti rilevanti ai fini della dimostrazione della effettuata valutazione dei rischi non emergendo, in particolare quali atti siano stati tempestivamente prodotti in uno con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e quali siano stati successivamente depositati (nel corso dell’udienza del 28.6.2013 – v. pag. 16 del ricorso per cassazione – ovvero in sede di atto di appello);

i suddetti motivi di ricorso neppure scalfiscono, attraverso la specifica allegazione e trascrizione di elementi documentali di riscontro, il ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui è espressamente affermato che l’A.T.E.R., in primo grado, avesse documentato di aver proceduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi relativa alla sede di servizio della S. solo in data 9.7.2008, e quindi in epoca successiva all’inizio del rapporto di lavoro con l’appellata, e che la carenza probatoria relativa al periodo anteriore a tale assunzione non fosse suscettibile di essere integrata con produzioni documentali successive;

9.2. per il resto si osserva che i rilievi, nella parte in cui l’A.T.E.R. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., senza, però, censurare l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata sull’onere della prova e dunque per avere attribuito l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, si collocano al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 360 c.p.c., comma 1, perchè, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmente sollecitano una rivisitazione nel merito della vicenda (non consentita in sede di legittimità) affinchè si fornisca un diverso apprezzamento delle prove (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016).

9.3. quanto alle ulteriori doglianze, va ricordato che la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. Un., n. 16598/2016; Cass. n. 11892/2016) e che la violazione dell’art. 116 c.p.c., è configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016 cit.; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 26965/2016), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame;

al di fuori dei suddetti casi il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli indicati artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei soli limiti ora consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940/2017);

9.4. in modo, poi, del tutto inammissibile la ricorrente incidentale assume che il documento di valutazione dei rischi redatto nel 2008 (e, dunque, vigente il D.Lgs. n. 81 del 2008) contenesse in sè anche la valutazione dei rischi effettuata in precedenza (ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994) sia perchè di tale atto non è trascritto il contenuto in dispregio del principio di specificità del ricorso per cassazione sia perchè la ricorrente contrappone al giudizio della Corte territoriale (che, al contrario, non ha tratto da tale documento alcun elemento favorevole alla tesi dell’appellante) una propria differente valutazione, senza alcuna denuncia di violazione dei canoni interpretativi eventualmente male applicati;

9.5. nè è censurabile il mancato esercizio dei poteri d’ufficio atteso che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio più volte espresso da questa Corte in base al quale, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. n. 4080/2009; Cass. n. 1369/2004; Cass. n. 5068/1995), ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell’esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l’ampiamento probatorio (Cass. n. 6969/2009; Cass. n. 16337/2009) e la relativa acquisizione può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, solo se tali documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, è destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova (da ultimo, Cass. n. 28134/2018; Cass. n. 11845/2018);

nella specie, la Corte territoriale ha, come sopra evidenziato, ritenuto che non fossero stati tempestivamente forniti dall’A.T.E.R. elementi a sostegno della effettuata valutazione dei rischi relativa alla sede di servizio della S. in epoca anteriore all’assunzione di quest’ultima il che, evidentemente, escludeva la sussistenza di una pista probatoria in relazione alla quale esercitare eventualmente i poteri d’ufficio;

10. stante l’infondatezza degli indicati primi quattro motivi, deve considerarsi assorbito il quinto che attiene ad una ulteriore ratio decidendi della Corte territoriale circa l’illegittimità del termine de quo;

11. è invece fondato il sesto motivo di ricorso;

11.1. nella specie si discute di un unico rapporto a termine;

11.2. ed allora va fatta applicazione del principio già affermato da questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 19454/2018) secondo cui, l’agevolazione dell’onere probatorio del danno conseguente all’illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che concerne la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’illegittimità concerna l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro;

in particolare, è stato affermato (cfr. fra le tante anche Cass. nn. 4632, 5315, 5319, 5456, 28253 del 2017) che nell’ipotesi di ritenuta illegittimità di un unico contratto non può neppure trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5076/2016, perchè l’agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna alla direttiva Eurounitaria, nella parte in cui impone l’adozione di misure idonee a sanzionare la illegittima reiterazione del contratto;

invece, ove venga in rilievo l’illegittimità di un unico rapporto, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere la regola, immanente nel nostro ordinamento e richiamata anche dalle Sezioni Unite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito;

con la pronuncia citata le Sezioni Unite hanno evidenziato che il danno non può essere quello asseritamente derivato dalla mancata conversione, giacchè il pregiudizio è risarcibile solo se ingiusto e tale non può essere ritenuta la conseguenza che sia prevista da una norma di legge, non sospettabile di illegittimità costituzionale o di non conformità al diritto dell’Unione;

11.3. nella specie, dalla stessa sentenza impugnata, si evince (v. pag. 8) che a sostegno della richiesta risarcitoria non era stata formulata alcuna specifica allegazione;

12. conclusivamente va rigettato il ricorso principale e va accolto il sesto motivo del ricorso incidentale con rigetto dei primi quattro ed assorbimento del quinto;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto anche della domanda risarcitoria proposta dalla S.;

13. l’esito del ricorso principale ed il solo parziale accoglimento di quello incidentale costituiscono motivo per una integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo;

14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il sesto motivo del ricorso incidentale, respinti i primi quattro e assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta anche la domanda di risarcimento del danno formulata dalla S.; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA