Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9564 del 19/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9564 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 6879-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ACSM SPA (già TECNOGAS SRL) in persona del Presidente
del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO 4-V,
presso lo studio dell’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA,
che lo rappresenta e difende con procura notarile del

Data pubblicazione: 19/04/2013

Not. PERONESE FRANCESCO in COMO, rep. n. 159362 del
12/04/2010;
ENEREXENIA SPA in persona del Presidente del C.d.A. e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CIPRO 4-V, presso lo studio
dell’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, che lo

PERONESE FRANCESCO in COMO, rep. n. 159358 del
12/04/2010;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 5/2009 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 23/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato CIPOLLA che
si riporta agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

rappresenta e difende con procura notarile del Not.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

LL’Ufficio Tecnico di Finanza di Como, in data 5 marzo 2003, emetteva nei confronti della s.p.a.
A.C.S.M. —già Tecnogas s.r.1.- e della s.p.a. Enerxenia, quali soggetti esercenti l’attività di gestione
di impianti gas, civili e industriali, di distribuzione e vendita di energia, avviso di pagamento per il
recupero degli interessi e dell’indennità di mora ex art.3 comma 4 d.lgs.n.504 in relazione al

sul gas metano, in violazione del termine stabilito dall’art.28 comma 61.n.388/2000.
2. In data 17 aprile 2003 la ACSM spa chiedeva la definizione in via agevolata ex art.9 bis
1.n.289/2002 dell’avviso di pagamento che veniva rigettata dall’Ufficio.
3. Tale decisione veniva impugnata innanzi alla CTP di Como che, con sentenza n.58/5/04
accoglieva il ricorso ammettendo la società ACSM alla definizione mediante condono. Tale
sentenza veniva riformata dalla CTR della Lombardia con sentenza del 5.12.1996, a sua volta
impugnata innanzi a questa Corte di Cassazione.
4. Nelle more, con atto di contestazione del 13 settembre 2006, lo stesso UTF di Como irrogava ai
sensi dell’art.13 d.lgs.n.471/1997 la sanzione per i medesimi fatti.
5. L’atto di irrogazione della sanzione veniva quindi impugnato dalle due società innanzi alla CTP
di Como che accoglieva il ricorso, rilevando che lo stesso organo giudiziario aveva
precedentemente annullato, con la ricordata sentenza n.55/05/04, il provvedimento di rigetto della
domanda di condono avanzata dalle contribuenti.
6. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane proponeva ricorso in appello.
7. Con sentenza pubblicata il 23 gennaio 2009 la Commissione tributaria regionale della Lombardia
confermava la sentenza resa dalla CTP di Como.
8. Osservava il giudice di appello che la decisione di primo grado era corretta, poiché per effetto
degli artt.68 e 69 del d.lgs.n.546/1992 doveva riconoscersi alla pronunzia delle commissione
tributaria di primo grado un’efficacia pari a quella che l’art.282 c.p.c. attribuiva alle sentenza di
primo grado nel processo civile.
8.1 La circostanza che la sentenza di primo grado che aveva negato il diritto al condono fosse stata
successivamente riformata, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane, non
giustificava la legittimità dell’atto sanzionatorio emesso nella vigenza degli effetti della sentenza di
primo grado, in quanto la sentenza di appello resa nei 5.12.2006-31.1.2007 era successiva
all’emanazione dell’atto di irrogazione della sanzione.

ritardato pagamento di un giorno della rata di acconto relativa al mese di dicembre 2001 dell’accisa

8.2 Nè poteva giustificare l’adozione dell’atto anzidetto il decorso del termine di decadenza
quinquennale, non soggetto a sospensione o interruzione, in quanto fra i contrapposti interessi che
venivano in considerazione doveva prevalere quello di dare efficacia provvisoria alla sentenza di
primo grado a scapito di quello dell’amministrazione a non incorrere nella decadenza. Per tali
assorbenti ragioni la sentenza di primo grado veniva confermata.
9. L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. Le
società contribuenti hanno depositato controricorso. La società contribuente ha depositato memoria.

10. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane contesta la violazione e falsa
applicazione dell’art.20 d.lgs.n.472/1997, dell’art.2909 c.c. e dell’art.9 bis della 1.n.289/2002, in
relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva ingiustamente ritenuto che il
potere sanzionatorio riservato all’amministrazione non potesse essere esercitato per effetto della
sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado che aveva escluso la fondatezza della pretesa
erariale. Il giudice di appello aveva infatti omesso di considerare che la questione relativa alla
condonabilità del ritardo non era stata ancora definita con sentenza passata in giudicato, risultando
pendente il ricorso per Cassazione. Il precedente evocato dal giudice di appello(Cass.n.15388/2001)
non giustificava le conclusioni espresse dalla CTR ma, anzi, confermava la legittimità della censura
in questa sede espressa.
11. La ACSM-AGAM spa —già Tecnogas s.r.1.- e la Enerxenia spa hanno dedotto l’infondatezza
della censura, rilevando che tra gli accertamenti del tributo e della sanzione esisteva un rapporto di
pregiudizialità e che nessun rischio poteva palesarsi in ordine alla decadenza del potere di irrogare
la sanzione che, peraltro, era già stata contestata nel 2003 dall’Amministrazione con l’avviso di
pagamento emesso dall’UTF.
11.1 D’altra parte, il comportamento dell’Amministrazione, la quale non aveva contestato la
sanzione con l’atto in cui aveva prospettato la violazione ed aveva con lo stesso atto liquidato
l’indennità di mora e disatteso la richiesta di condono, non era stato improntato ai canoni di
efficienza e proporzionalità, violando l’art.10 comma 1 1.n.212/2000.
11.2 Chiedevano, infine, che in caso di accoglimento della censura il procedimento fosse rimesso al
giudice del rinvio in modo da consentire l’esame delle ulteriori eccezioni formulata dalle stesse che
la CTR non aveva esaminato, ritenendole assorbite.
12. La censura è fondata.
12.1 Ed invero, il giudice di appello, nel ritenere illegittimo l’atto di irrogazione della sanzione
emesso dall’amministrazione in pendenza di una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto
l’illegittimità del diniego di condono proposto dall’amministrazione comunale in ordine al ritardato

MOTIVI DELLA DECISIONE

pagamento dell’accisa sul consumo di gas metano, ha in sostanza ritenuto che gli effetti favorevoli
prodotti dalla sentenza che aveva annullato la violazione sostanziale posta a base del provvedimento
di irrogazione della sanzione impedivano all’amministrazione di adottare la contestazione relativa
alla sanzione, operando in questa direzione gli artt.68 e 69 dlgs.n.546/1992.
12.2 Tale assunto è giuridicamente errato.
12.3 Ed infatti, le disposizioni che nel processo tributario sanciscono, in caso di accoglimento del
ricorso proposto dal contribuente, l’annullamento dell’attp impositivo ed il venir meno,

Ate

..

J244.4.1. i t

tributaria possono spiegare effetto limitatamente alla pretesa esaminata nel relativo giudizio, ma
non certo con riferimento al diverso procedimento relativo all’irrogazione della sanzione che
l’amministrazione ha applicato in relazione alla violazione sostanziale.
12.4 E’, infatti, senz’altro vero che fra il procedimento che riguarda la pretesa fiscale e quello
relativo all’irrogazione delle sanzioni correlate alle violazioni delle norme sostanziali in materia di
imposizione fiscale esista un nesso di pregiudizialità che, ordinariamente, determina la sospensione
del procedimento relativo alla sanzione in attesa della definizione di quello concernente la
violazione.
12.5 Ma siffatto ordine di idee non può certo significare che all’amministrazione sia impedita
l’adozione di una contestazione che ponga a fondamento della sanzione la violazione sostanziale
ancorchè nel giudizio promosso in ordine alla stessa il giudice di primo grado ne abbia escluso i
presupposti.
12.6 E’ noto, infatti, che gli atti di imposizione fiscale possono contenere, oltre al provvedimento di
recupero di imposta, anche l’atto di irrogazione delle eventuali sanzioni; in tali casi, il ricorso
avverso il provvedimento unico fa sì che tutta la materia del contendere confluisca in un unico
processo. Sicchè il contribuente può ben contestare tanto i presupposti della violazione che quelli
delle sanzioni irrogate, di guisa che nel medesimo giudizio l’eventuale esclusione dei presupposti
dell’illecito non potrà che refluire (negativamente) sulla legittimità della sanzione.
12.7 Le quante volte, però, l’amministrazione decida di provvedere autonomamente all’adozione
delle sanzioni (v. D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 e segg.) sarebbe necessario ricorrere alla
sospensione ex art. 295 c.p.c.(Cass.n.14814/2008).
12.8 Non può, infatti, non convenirsi sull’opportunità che il procedimento relativo alla sanzione
debba attendere la soluzione di quello pregiudicante, come mostrano di ritenere anche le
controri correnti nei loro scritti difensivi.
12.9 Ciò tuttavia, non può affatto significare che in tali ipotesi l’amministrazione non abbia il
potere di irrogare la sanzione per il comportamento che ha costituito la base della pretesa erariale

indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenzaleT titolo sul quale si fonda la pretesa

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nel procedimento giurisdizionale definito in primo grado con l’annullamento dell’atto di
accertamento, privo come tale di quella stabilità che solo il passaggio in giudicato può determinare
alla stregua dell ‘art.2909 c.c.
12.10 E’ dunque corretto l’assunto dell’Agenzia secondo il quale tale potere dell’amministrazione
può ritenersi definitivamente caducato solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che
ha escluso la fondatezza della pretesa erariale.
12.11 Ne consegue che, prima di tale momento, nulla impedisce all’amministrazione di emettere

valere non soltanto i vizi propri dell’atto irrogato ma, eventualmente, anche l’assenza dei
presupposti che giustificavano la contestazione separata sulla pretesa erariale.
12.13 Sulla base di tali argomentazioni, la censura è fondata, avendo il giudice di appello fatto
scorretta applicazione dei principi come sopra esposti, individuando una causa ostativa all’adozione
dell’atto di irrogazione delle sanzioni non prevista dall’ordinamento.
13. La sentenza impugnata deve essere per l’effetto cassata e la causa va rimessa ad altra sezione
della CTR della Lombardia per l’esame delle questioni formulate dalle società contribuenti, ritenute
assorbite dalla sentenza cassata
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR per nuovo esame, la quale pure
provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso 1’11 marzo 2013 in Roma nella Camera di consiglio della V sezione civile.

l’atto di contestazione ed irrogazione della sanzione, rispetto al quale il contribuente potrà far

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