Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9563 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE

2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 617/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/04/2005 R.G.N. 1472/03 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;

udito l’Avvocato ACCIAI COSTANZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 26 – 29.4.2005, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Poste Italiane spa avverso la sentenza di prime cure che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi da B.B. M. e B.E. rispettivamente il 1.3.2000 e il 12.10.1998, dichiarando la sussistenza di rapporti a tempo indeterminato e condannando la parte datoriale al risarcimento del danno.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su due motivi, contestualmente svolti, e illustrato con memoria.

L’intimata B.E. ha resistito con controricorso.

L’intimato B.B.M. non ha svolto attività difensiva.

In corso di causa è stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra la ricorrente e l’intimata B. E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.

Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

2. Il ricorso è stato notificato all’intimato B.B. M. a mezzo del servizio postale, ma non risulta depositato il relativo avviso di ricevimento, nè la parte ricorrente ha fatto istanza di rimessione in termini per il deposito dell’avviso stesso che affermi di non aver ricevuto.

Il mancato perfezionamento della notifica comporta l’inammissibilità del ricorso (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 627/2008).

Non è luogo a pronunciare sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese fra la ricorrente e l’intimata B.E.; nulla per le spese quanto all’intimato B.B.M..

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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