Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9563 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1985/2012 proposto da:

Automobile Club di Enna, (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Giuseppe Mazzini n. 6, presso l’avvocato Lio Sergio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lunardo Salvatore,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Enna;

– intimato –

e contro

Comune di Enna, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Elvira Termine,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Automobile Club di Enna;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2011 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 16/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LIO che rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto in data 8 febbraio 2017 sottoscritto dalla parte e dal difensore, il ricorrente Automobile Club di Enna ha dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto a ruolo al n. 1985/2012 R.G., con il quale il medesimo aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 111/2011;

il resistente costituito, Comune di Enna, ha accettato la rinuncia, mediante visto apposto sull’atto di rinuncia dal legale rappresentante dell’ente e dal difensore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

PQM

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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