Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9562 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 25/05/2020), n.9562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11152-2018 proposto da:

DENVER SS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6,

presso lo studio dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

D.L., M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANTONINO ORAZIO CAVALLARO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1813/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Denver s.s. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Catania che, riformando la sentenza del tribunale di Catania Sezione distaccata di Acireale, ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti dai sigg. D.L. e M.G., proprietari dell’immobile frontistante ad un capannone di sua proprietà, per l’arretramento del loro immobile sino alla distanza di dieci metri dalla parete finestrata del suddetto capannone.

La corte d’appello argomenta che l’obbligo di osservare determinate distanze tra le costruzioni sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, sicchè la dizione “pareti finestrate” contenuta in un regolamento edilizio che si ispira al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, deve riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza comprendere invece quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette “lucifere”. Il tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere applicabile la disciplina sulle distanze, considerato che, nel caso in esame, l’edificio realizzato dai sigg. D./ M. non è munito di alcuna apertura e, di contro, il frontistante capannone della Denver è munito di sola finestratura a nastro lungo tutto il prospetto, che non è qualificabile come veduta bensì come semplice luce.

Con il primo motivo di ricorso, la Denver s.s. lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la corte d’appello omesso di considerare che il portone di accesso alla corte pertinenziale esclusiva della società ricorrente costituisce una vera e propria veduta, come rilevato nella CTU, consentendo l’affaccio verso la proprietà altrui, oltre che sul proprio cortile di pertinenza esclusiva.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2, (in combinato disposto con l’art. 9, punti 1, 3 e 4 del R.E.C. e con le norme di attuazione del Comune di Acireale, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 119 del 6.08.1981 e dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente con d.a. n. 64/82 del 22.02.1982) che prescrive “in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”, osservando che le porte destinate all’accesso o all’affaccio possono configurare vedute, e dunque rendere applicabile l’articolo suddetto, quando risulti obiettivamente possibile la prospectio ed inspectio su o verso il fondo vicino.

I sigg. D.L. e M.G. hanno presentato controricorso con ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del principale.

I motivi di ricorso pongo il tema delle caratteristiche che una apertura nella muratura del fabbricato destinata all’ingresso nel (e all’uscita dal) medesimo deve possedere per essere considerata porta-finestra idonea alla prospectio ed inspectio e, quindi, per poter essere qualificare come veduta.

Su tale tema il Collegio reputa opportuno l’approfondimento della pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA