Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9562 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1173/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n. 29, presso

l’avvocato Pagano Maria Teresa, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Studio Lomax Compuvideo di M.M. & C. S.a.s.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 670/2014 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata

il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 670/2014, resa pubblica il 13 maggio 2014 e notificata il successivo 21 ottobre, il Tribunale di Savona, in riforma della sentenza n. 925/12 del Giudice di pace di Savona, ha condannato la s.a.s. Albergo-Ristorante Eredi Filippini di Giacomoni Liliana & c. al pagamento in favore della s.a.s. Studio Lomax

Compuvideo di M.M. & c. della somma di Euro 3.600,00 (oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio), a titolo di corrispettivo della fornitura di servizi pubblicitari. In particolare, ha ritenuto il tribunale -per quanto qui ancora rileva- che in alcun modo è stato provato dalla società appellata che il servizio eseguito fosse solo di prova e non dovesse essere messo in rete se non dopo una preventiva approvazione della società committente, tenuto anche conto di quanto al contrario previsto dagli articoli 9 e 10 del contratto, sottoscritto dal socio accomandante ma ratificato con più atti dalla società.

Avverso la sentenza la s.a.s. Albergo-Ristorante Eredi F. di G.L. & c. ha proposto ricorso per cassazione; l’intimata s.a.s. Studio Lomax Compuvideo non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità/inesistenza della sentenza per mancanza della sottoscrizione del giudice, nonchè per assoluta incertezza circa la data di deposito nella cancelleria, in quanto sulla copia della sentenza notificata (prodotta mediante “Consolle del magistrato” e dunque firmata digitalmente) non figura alcuna firma del giudice monocratico indicato in epigrafe, nè alcun timbro di deposito.

1.1. Entrambe le doglianze sono infondate. Questa Corte di legittimità ha recentemente avuto modo di affermare (cfr. Cass. Sez. 3, n. 22871 del 10/11/2015) che la sentenza redatta – come nella specie – in formato elettronico dal giudice, a norma del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 15 (nella formulazione risultante dalla sostituzione operata dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209, art. 2, comma 1, lett. a)), e depositata telematicamente nel fascicolo informatico in base alle norme sul processo civile telematico, non è nulla per mancanza di sottoscrizione, sia perchè è garantita l’identificabilità dell’autore, l’integrità del documento e l’immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore e sempre che non sia intervenuta la pubblicazione), sia perchè la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del D.Lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dal D.L. n. 193 del 2009, art. 4 convertito dalla L. n. 24 del 2010, “ratione temporis” applicabile. Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale – cui il Collegio intende dare continuità in quanto sorretto da approfondita e persuasiva analisi -, il rigetto della duplice censura si impone, risultando dall’esame della copia autentica in atti della sentenza la sussistenza nella specie di tutti i requisiti legalmente previsti.

2. Il secondo motivo denuncia il vizio di erronea, insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione in ordine ad un punto della controversia, concernente l’immediata eseguibilità della prestazione pubblicitaria: si sostiene che il tribunale avrebbe travisato una dichiarazione testimoniale, che avrebbe inequivocamente affermato la necessità di approvazione del committente prima di mettere on line la scheda pubblicitaria.

2.1. La doglianza è tuttavia inammissibile a norma del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotto dal D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012 (applicabile alle impugnazioni proposte avverso sentenze pubblicate, come nella specie, in data successiva al 11 settembre 2012). Alla cui stregua la pretesa insufficienza o mera contraddittorietà della motivazione non costituiscono più vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, bensì solo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omesso esame che nella specie non risulta dedotto.

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio sezione prima civile civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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