Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9561 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 12/04/2021), n.9561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19221/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BAUZULLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO TROSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2995/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/01/2015 R.G.N. 3915/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’assistito all’assegno sociale e alla maggiorazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65 anno di età ((OMISSIS)) anzichè, come preteso dall’INPS in riferimento alla maggiorazione, dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (in data 10 aprile 2007);

2. per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, con un articolato motivo;

3. resiste, con controricorso, F.A..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. con il motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 442,443 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 533 del 1973, art. 7,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, L. n. 388 del 2000, art. 70, comma 1, l’INPS contesta la decorrenza automatica del diritto alla maggiorazione sull’assegno sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ((OMISSIS)) anzichè dal mese successivo alla domanda amministrativa, presentata in data 10 aprile 2007, trattandosi di beneficio non attribuito d’ufficio al compimento dell’età anagrafica;

5. il ricorso è da accogliere;

6. l’assegno sociale si inserisce nel novero delle prestazioni economiche di assistenza sociale e costituisce una prestazione assistenziale erogata agli ultrasessantacinquenni, istituita in attuazione dell’art. 38 Cost., per far fronte al “particolare stato di bisogno derivante dall’indigenza, risultando altre prestazioni – assistenza sanitaria, indennità di accompagnamento – preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi è più ragione per annettere significato alla riduzione della capacità lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni” (v. Corte Cost. nn. 152 del 2020, 12 del 2019 e 400 del 1999);

7. l’assegno sociale è connotato, come la pensione sociale che ha sostituito, dalla funzione assistenziale svolta dall’ordinamento per soccorrere i cittadini anziani sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (v. Corte Cost. n. 31 del 1986), di importo più elevato rispetto alla pensione sociale e soggetto a stringenti limiti di reddito;

8. la trasformazione automatica della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità in pensione sociale, ora assegno sociale, è prevista al compimento del requisito anagrafico per quest’ultima prestazione (L. n. 118 del 1971 cit., art. 19) e richiede, dunque, il solo raggiungimento della soglia anagrafica, soglia incrementata per effetto di successivi interventi normativi, in coerenza con l’incremento delle aspettative di vita, non rilevanti, ratione temporis, nel ricorso all’esame;

9. a decorrere dal 1 gennaio 2001, detta prestazione, in considerazione dell’intrinseca fragilità dell’invalido infrasettancinquenne ed ultrasettancinquenne in condizione di indigenza, è stata incrementata con la L. n. 388 del 2000, art. 70, che ha previsto la maggiorazione dell’assegno sociale, di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, per un importo pari a lire 25.000 (attuali 12,92 Euro) mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili (attuali 20,66 Euro) per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni;

10. il successivo comma 2 del citato art. 70 ha fissato i limiti reddituali per la corresponsione della maggiorazione e il comma 6 ha esteso la maggiorazione (nella misura di Lire 20.000) agli invalidi di età inferiore a sessantacinque anni;

11. la L. n. 448 del 2001, art. 38, ha ulteriormente introdotto il beneficio incrementativo (cosiddetto incremento al milione, ora Euro 516,46) dell’assegno sociale dal settantesimo anno di età per gli invalidi civili totali sul quale, in riferimento al limite anagrafico, è da ultima intervenuta la Core costituzionale (sentenza n. 152 del 2020);

12. ai titolari di assegno (o pensione) sociale è concesso l’incremento in questione per il solo raggiungimento del settantesimo anno di età “anche se esenti da patologie invalidanti” in considerazione, nei confronti di percettori di assegni (o pensioni) sociali, della situazione di maggior bisogno e della correlata necessità di ulteriore sostegno economico, in assenza di loro compromissioni invalidanti in correlazione all’ingresso in una fascia di età avanzata corrispondente al fisiologico e sopravvenuto invecchiamento;

13. l’effetto sostitutivo automatico dell’assegno sociale, in considerazione della natura assistenziale della prestazione volta a soccorrere i cittadini fragili in ragione dell’età anagrafica e perchè sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (Corte Cost. nn. 31 del 1986, 12 e 400 del 2019, 152 del 2020), non può affermarsi anche per la maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, ulteriore strumento con cui l’ordinamento dà attuazione all’obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno dei più indigenti fra gli anziani che versino in precarie condizioni di sostentamento;

14. le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell’assistito;

15. neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l’affermata automaticità della maggiorazione giacchè la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dalla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, fin dall’incipit dell’articolo: “Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori…è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che…” ed è riaffermata nel comma 6: “La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l’esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell’INPS territorialmente competente”;

16. chiude, inoltre, il richiamato compendio normativo, la prescrizione, enunciata nel comma 10, della “decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”, con l’espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile;

17. si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all’ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;

18. in definitiva, la maggiorazione dell’assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l’interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo;

19. la sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi esposti va, pertanto cassata in parte qua e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il riconoscimento del diritto di F.A. alla maggiorazione sull’assegno sociale con decorrenza dal primo maggio 2007, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (in data 10 aprile 2007);

20. l’assenza di precedenti giurisprudenziali sulla peculiare questione consiglia la compensazione delle spese del giudizio di merito;

21. non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, stante l’avvenuta formulazione, in atti, della dichiarazione reddituale di esonero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di F.A. alla maggiorazione sull’assegno sociale a decorrere dal primo maggio 2007; spese compensate del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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