Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9560 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 25/05/2020), n.9560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35896-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO

BORSIERI 12, presso lo studio dell’avvocato ANGELO AVERNI,

rappresentata e difesa dagli avvocati EUGENIO MARIA PATRONI GRIFFI,

LUCIO CICALE;

– ricorrente –

contro

T.I.M. SPA già TELECOM ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI

DE’ CALBOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato NUNZIO LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale di Isernia, che aveva accolto la domanda proposta B.F. contro Telecom Italia S.p.A., ritenuta responsabile di avere installato abusivamente sul fondo dell’attrice pali e cavi per una linea telefonica e perciò condannata al risarcimento del danno. In particolare il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria nei limiti della indennità di occupazione del suolo, quantificata in Euro 3.200,00 sulla scorta di consulenza di parte.

La corte d’appello, accogliendo il gravame della società, ha rilevato che il tribunale aveva deciso sulla base di una consulenza di parte, acquisita irritualmente e in assenza di qualsiasi altra prova. Il primo giudice, infatti, non aveva ammesso le istanze di prove dedotte dall’attrice, che aveva omesso di reiterare le relative istanze in sede di precisazione delle conclusioni.

La corte, inoltre, ha rigettato l’appello incidentale della B., che aveva censurato la decisione perchè il tribunale le aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale.

Anche in questo caso la corte di merito ha osservato che, essendo inutilizzabile la consulenza di parte e non essendo state reiterate le altre istanze istruttorie, la pretesa era rimasta sfornita di prova.

Ha aggiunto ancora che, in assenza di prova del pregiudizio, non poteva trovare ingresso neppure la domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

Per la cassazione della sentenza B.F. ha proposto ricorso, affidato a sei motivi.

I primi cinque motivi censurano la sentenza con identica rubrica così formulata: “omessa valutazione di un fatto decisivo ritualmente allegato e non contestato nel giudizio di primo grado e tale per cui se fosse stato invece tenuto nel debito conto dall’Ill.ma Corte d’appello di Campobasso avrebbe comportato con certezza un diverso esito della controversia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1”.

I fatti a cui si riferiscono le censure sono: 1) la non contestazione dell’avvenuta occupazione del fondo con cavi e pali; 2) il fatto che l’occupazione era avvenuta in assenza di titolo giustificativo; 3) il fatto che la consulenza tecnica era stata prodotta con il deposito della memoria nel secondo termine accordato dal giudice ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, in ogni caso, il deposito e il contenuto della relazione di parte non erano stati contestati, per cui non occorreva altra prova; 4) la consulenza di parte, nella situazione considerata, costituiva prova del danno subito in conseguenza della occupazione; 5) vi era in particolare la prova del pregiudizio, perchè la presenza dei pali impediva la realizzazione delle opere di cui alla d.i.a. in atti. Il sesto motivo denuncia omessa pronuncia sulla domanda di rimozione delle opere.

Telecom Italia ha resistito con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla non configurabilità del danno in re ipsa in presenza di occupazione abusiva.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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