Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9560 del 19/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 29/04/2011), n.9560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
BANCA CENTRALE PER IL LEASING DELLE BANCHE POPOLARI ITALEASE SPA,
BANCA ITALEASE SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BERTOLONI 29, presso lo studio dell’avvocato PETTINATO SALVO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMOSCI GIUSEPPE,
giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 131/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 12/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato CAMOSCI, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate impugnano con ricorso per cassazione, con un unico motivo, la sentenza n. 132/0/05 resa il 25/05/2005 dalla CTR della Lombardia nei confronti della societa’ Banca Italease Spa., e con la quale veniva rigettato l’appello della seconda, e cioe’ l’agenzia, avverso la decisione del primo giudice, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo contro l’avviso di accertamento di maggior reddito, ai fini Irpeg ed Ilor per il 1997, a seguito della ripresa a tassazione di proventi non contabilizzati e costi indeducibili afferenti al maxicanone del primo anno in tema di locazione finanziaria.
La contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per presunta tardivita’ sollevata dalla controricorrente.
Essa e’ infondata, dal momento che il termine ultimo per la proposizione del gravame scadeva proprio il 31.10.2006, giorno in cui il relativo atto veniva consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica, giusta l’attestazione relativa indicata nel cronologico, senza che avesse a tal fine alcun rilievo la successiva data di consegna del plico alla destinataria (V. anche le pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, e Cass. Sentenza n. 5967 del 18/03/2005).
In ordine poi alla censura posta a sostegno del gravame, i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione di diverse norme di legge, e segnatamente della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 109 nonche’ omessa o insufficiente motivazione, in quanto la CTR non considerava che il maxicanone ed i costi attinenti alla prima rata di leasing non possono essere limitati al periodo di riferimento, ma vanno frazionati in stretta connessione con i singoli ratei successivi.
Il motivo e’ infondato. Il giudice di appello osservava che il c.d.
metodo finanziario adottato dalla contribuente era corretto, avendo sottoposto a tassazione il maxicanone secondo il principio di competenza, come anche riconosciuto dagli stessi verificatori, senza che peraltro esso avesse cagionato alcun pregiudizio all’erario.
L’assunto e’ esatto. Invero questo Collegio non ignora la giurisprudenza di questa Corte, ormai pero’ piuttosto risalente, secondo cui ai fini dell’IRPEG sui redditi d’impresa e con riguardo ai costi per beni conseguiti in locazione finanziaria, nel vigore del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74 come pure della L. n. 549 del 1995, i canoni corrisposti anticipatamente non erano interamente contabilizzabili nell’esercizio di competenza. Infatti, pur in mancanza di una norma espressa, tale principio, successivamente esplicitato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 era ricavabile dalla stessa interpretazione sistematica del medesimo D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 68, 71 e art. 74, comma 1 (V. pure Cass. Sentenze n. 8139 del 05/06/2002, n. 10147 del 2000). Inoltre si riteneva al riguardo che non era consentito all’imprenditore computare tra i costi dell’esercizio un canone iniziale, relativo al contratto di leasing, maggiorato rispetto ai successivi, atteso che – essendo quello di leasing un negozio in cui la periodicita’ delle prestazioni si correla alla utilizzazione frazionata del bene nei singoli esercizi – la maggiorazione del canone stesso anticipava nel tempo le spese di competenza degli esercizi successivi, nei quali i correlativi ricavi venivano prodotti (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7209 del 05/08/1997, n. 3023 del 1996). Orbene, tutto cio’ premesso, tuttavia dal 1995 in poi tale sistema di locazione finanziaria ha subito una radicale trasformazione, a seguito dell’innovazione introdotta al riguardo dalla L. n. 549 del 1995, c.d. finanziaria del 1996, applicabile nella specie, secondo cui ex art. 3, commi 103, lett. c) e 109 nel caso in esame deve applicarsi il c.d. metodo finanziario adottato dall’impresa secondo il piano di ammortamento previsto nel conto economico, con la conseguente deducibilita’ del maxicanone corrisposto col pagamento della prima rata da parte del detentore, e cioe’ secondo il criterio di competenza, come nella specie. Infatti la normativa al riguardo chiaramente sancisce che “… la disposizione della lett. c) del medesimo comma 103 si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione del criterio previsto dalla predetta lett. e) e delle disposizioni di cui alla lett. c) del medesimo comma 103. Per i contratti di locazione finanziaria relativi a beni il cui ammortamento sia iniziato anteriormente al predetto periodo di imposta, ai fini del computo del limite previsto dall’art. 71 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, si considerano anche i crediti impliciti su tali contratti, se l’ammortamento di detti beni e’ computato con i criteri introdotti dalla lett. c) del comma 103…Per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello previsto da tale disposizione”.
Sul punto percio’ la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la modifica normativa intervenuta.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011