Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 956 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 20/01/2021), n.956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8821-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISTILLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA REHO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata (n. 198/2018) la Corte di appello di Trieste, per quanto in questa sede interessa, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto le domande proposte da P.M. nei confronti del MIUR, volte alla declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, con conseguente conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, oltre che alla condanna al risarcimento dei danni;

che la Corte territoriale fondava la decisione sulla evidenziata circostanza che la ricorrente, fosse stata successivamente assunta dal MIUR con conseguente venir meno della sussistenza dell’abuso di reiterazione di contratti a termine, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 187/2016.

che avverso la sentenza hanno proposto ricorso la P. affidato a quattro motivi, anche con istanza di rinvio della questione alla corte di Giustizia, cui resisteva il MIUR.

Diritto

CONSIDERATO

1- che P.M. comunicava con atto depositato dal procuratore costituito la rinuncia al ricorso in oggetto e chiedeva pronunciarsi l’estinzione del processo con compensazione delle spese di lite;

2-che non risulta allegata agli atti la notifica della suddetta rinuncia alla controparte;

3- che questa Corte ha chiarito che “La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso” (Cass. n. 13923/2019);

4- che, in continuità con il principio esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con compensazione delle spese.

Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, non sussistono i presupposti per il versamento di una somma pari all’importo del contributo unificato ove versato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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