Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 956 del 17/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 956 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 1918-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –

Contro
ARCIDIACONO FABIO,
MONTEPASCHI SERIT – SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SPA;

sul ricorso 6230-2012 proposto da:

intimati

Data pubblicazione: 17/01/2014

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescitti dalla legge;
– ricorrente non costituita –

ARCIDIACONO FABIO RCDFBA71D30C351N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BARONI() 50, presso lo studio
dell’avv. RAFFAELE LAURETTA, rappresentato e difeso dagli
avvocati INGARAO MASSIMO, CAMPIONE ROSARIO, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente nonché contro
SERIT SICILIA SPA – Agente della Riscossione per la Provincia di
Catania;

intimata

avverso la sentenza n. 361/18/2010 della Commissione Tributariar
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
2.12.2010, depositata il 06/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2012 n. 01918 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: Cartella esattoriale

1. L’ Agenzia delle Entrate per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
2010 che rigettava
Regionale della Sicilia- Catania- 3611/18 /10 del 6 dicembre 2010
l’appello dell’Ufficio affermando la illegittimità di cartella esattoriale notifica nel 2006 e relativa a
redditi maturati nel 1991
2. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve, secondo il relatore, essere rigettato..
Invero l’art. 138 della legge388/2000 ha concesso ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 una
ampia rateazione nel versamento di quanto dovuto, ma non ha per ciò solo disposto una proroga del
termine per procedere all’emissione degli atti impositivi dell’ufficio.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Stante la novità della questione, appare opportuno compensare le spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso compensa fra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 4 dicembre 2013

Il Pre ‘dente e rel

Reg. Gen. 1918/2012
RICORRENTE: Agenzia delle Entrate
INTIMATO: Fabio Arcidiacono

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