Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 956 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. I, 17/01/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 17/01/2011), n.956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P., S.C., elettivamente domiciliati in

Roma, alla via Quintilio Varo 133, presso io studio dell’avv.

Giuliani Angelo, che li rappresenta e difende come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma emesso il 20.11.06,

depositato il 15.5.07, nn. 50138 e 50139/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7.12.2010 dal consigliere Dott. Magda Cristiano;

udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con decreto del 15.5.07, pronunciando nei giudizi riuniti proposti da P.F. e da S.C. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere la liquidazione dei danni subiti per l’irragionevole durata di un procedimento svoltosi dinanzi al TAR, in accoglimento delle domande, ha condannato la PCM a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 6.000,00, maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento, ed a pagare al procuratore antistatario le spese di lite. Il F. ed il S. hanno chiesto la cassazione del provvedimento, affidandola a due motivi di ricorso.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) E’ fondato il primo motivo di ricorso, con il quale F. P. e S.C., denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 c.c., lamentano che la Corte di merito abbia loro attribuito gli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto anziche’ dalla data di deposito dei ricorsi.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte (Cass. nn. 24187/09, 14072/09, 8712/06, 18105/05), atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo, gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti gli interessi legali, sulle somme gia’ liquidate dalla Corte di merito a titolo risarcitorio, a partire dalla data in cui essi hanno rispettivamente depositato i ricorsi introduttivi.

Il secondo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti lamentano che le spese siano state liquidate senza tener conto della maggiorazione dovuta per la riunione dei ricorsi, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo, atteso che la decisione nel merito impone a questa Corte di rideterminare anche le spese di quel giudizio. Tenuto conto del valore della lite, tali spese si liquidano in Euro 800,00 per onorari, Euro 1283,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Angelo Giuliani.

L’accoglimento del ricorso comporta, inoltre, la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del medesimo procuratore antistatario delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1000,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti gli interessi legali, sulle somme gia’ liquidate dalla Corte di merito a titolo di equo indennizzo, a partire dalla data di rispettivo deposito dei ricorsi introduttivi; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese giudiziali che liquida per il giudizio di merito in Euro 800,00 per onorari, Euro 1.283,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, e per il giudizio di legittimita’ in Euro 1000,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Angelo Giuliani.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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