Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 956 del 16/01/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 956 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
SENTENZA
sul rlcorso 33538-2006 proposto da:
ERREGI SNC IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.
P.I.00708950407, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZJ 36, presso lo studio dell’avvocato
MARIUCCELPI CARLO, che larappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARABINI GIUSEPPE;
– ricorrente –
2012
contro
2517
RAZZOLI RIGHINI SANTE C.E.BZZSNT51S14D7040, RAZZOLI
PICAUN1 TF,Ri«A (7_7AIMTP32l1n7()5R, DLNCHF, IN
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7n777,T
DI
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nicgttivamente domiciliati in ROMA, VIA HISSULATI 78,
Data pubblicazione: 16/01/2013
presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI
GlORDANO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MISEROCCHI\ LEOPOLDO;
controricorrenti avverso la sentenza n. 683/2006 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Martuccelli Carlo difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
e della memoria;
udito l’Avv.
Miserocchi Leopoldo difensore dei
controricorrenti che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
di BOLOGNA, depositata il 15/06/2006;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-
Con sentenza del 29 settembre 2009 il Tribunale di Forlì, in
accoglimento della domanda proposta dalla promissaria acquirente Erregi
s.n.c. nei confronti dei promittenti venditori Paride Razzoli Righini,
del contratto preliminare intercorso fra le parti per inadempimento dei
convenuti che condannava alla restituzione degli importi versati
dall’attrice e al risarcimento dei danni.
Con sentenza dep. il 15 giugno 2006 la Corte di appello di Bologna,
in parziale riforma della decisione impugnata dai convenuti, rigettava la
domanda di danni, confermando per il resto la sentenza di primo grado.
Per quel che ancora interessa nella presente sede i Giudici, dopo
avere confermato la risoluzione per inadempimento dei promittenti
venditori i quali avevano alienato a
terzi
l’immobile de quo, escludevano
il danno preteso dall’attrice per la mancata effettuazione dei lavori di
ristrutturazione dell’immobile promesso in vendita, ritenendo non provata
l’esistenza del pregiudizio lamentato oltreché la sua quantificazione. Al
riguardo, osservavano che la promissaria acquirente non aveva proceduto
alla richiesta della necessaria concessione edilizia nonostante il
decorso di venti mesi, così dimostrando di avervi rinunciato, tenuto
conto che quella alla quale aveva fatto riferimento il tribunale non si
riferiva al preliminare in oggetto, rilevando che la stessa era stata
rinunciata dai venditori i quali avevano anche presentato istanza di
rimborso dei relativi oneri versati. Del resto, nel preliminare era
previsto, la richiesta di un nuova concessione edilizia per la
Teresa Razzoli Righini e Sante Razzoli Righini pronunciava la risoluzione
ristrutturazione, a cura di entrambe le parti e a spese dell’acquirente :
la concessione in sanatoria prodotta dall’attrice si riferiva ad altra
concessione diversa da quella richiamata dal tribunale. Pertanto, la
prova del danno risentito, il cui onere incombeva all’attrice e non
sulla valutazione che era stata in primo grado compiuta dal consulente
tecnico sul presupposto che l’attrice avrebbe eseguito i lavori alla
stregua della concessione risultata decaduta, così come nessun rilievo
aveva la concessione in sanatoria.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la
Erregi
s.n.c. sulla base di unico motivo illustrato da memoria.
Resistono con controricorso Teresa Bazzoli Righini e Sante Bazzoli
Righini, anche quali eredi di Paride Bazzoli Righini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.
L’unico
motivo,
lamentando
omessa,insufficiente
e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia,
censura la decisione gravata che erroneamente aveva ritenuto la
decadenza dalla concessione del 22-6-1 987, non avendo esaminato un
serie di elementi da cui era risultata la prova dell’efficacia
prolungatasi fino 21 giugno 1991 del predetta concessione, sulla
quale dunque l’attrice riteneva di potere
contare al momento della
conclusione del preliminare. Deduce la contraddittorietà della
sentenza laddove dapprima aveva ritenuto la concessione decaduta il 22
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poteva esser supplito dalla richiesta di consulenza, non poteva basarsi
giugno 1988 e poi aveva dichiarato che la stessa era stata rinunciata
il 22 giugno 1989; peraltro, dell’avvenuta “rinuncia” la Erregi era
venuta a conoscenza soltanto in data ]4 maggio 1997 ; in ogni caso, non
essendo intervenuta alcuna modifica normativa al piano regolatore da
parte del Comune di Forlimpopoli, la Erregi avrebbe comunque potuto
Contrariamente a quanto affermato dai Giudici che pure avevano
confermato il diritto al risarcimento dei danni, la consulenza
richiesta era l’unico mezzo di prova ammissibile, mentre d’altra
parte l’attrice
non essendo ancora proprietaria e intestataria
dell’immobile de quo, non avrebbe potuto chiedere la concessione.
Il motivo si conclude nel modo seguente
“ritenendo cosi di avere
chiaramente indicato, anche ai sensi dell’ art. 366
bis cod.
civ., i fatti decisivi controversi in relazione ai quali si
proc.
assume
la omissione o la contraddittorietà della motivazione, fatti e
documenti che, se attentamente considerati, avrebbero condotto a un,
decisione
diversa
cui
già
pervenne
il primo giudice la società
ricorrente chiede
1.2.- Il motivo è inammissibile.
Ai sensi dell’ art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art.
6 del d.lgs. n_ 40 del 2006, ratione temporis applicabile, i motivi del
ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di
inammissibilità (art. 375 n.5 cod. proc. civ.) dalla formulazione di un
esplicito clesit:o di diritto nei casi previsti dall’art.360 primo comma
n.1),2),3),4) cod_ proc. civ.,e qualora il vizio sia denunciato anche ai
sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun
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chiedere nuovamente la concessione.
motivo deve contenere , a pena di inammissibilità, la chiara indicazione
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
In particolare, nel caso in cui, come nella specie,
si denunci il vizio
di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , l’illustrazione del motivo
deve contenere la indicazione del fatto
del
controverso con la precisazione
vizio del procedimento logico-giuridico che,incidendo nella erronea
ricostruzione del fatto, sia stato
determinante
della decisione
impugnata. La norma aveva evidentemente la finalità di consentire la
verifica che la denuncia fosse ricondotta nell’ambito delle attribuzioni
conferite dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. al giudice di legittimità,
che deve accertare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudice esclusivamente attraverso l’analisi del provvedimento impugnato,
posto che il vizio di motivazione deve consistere in un errore
intrinseco al
ragionamento del giudice che deve essere verificato in
base al solo esame del contenuto
del provvedimento impugnato, non essendo
compito del giudice di legittimità quello di controllare l’esattezza o la
corrispondenza della decisione attraverso l’esame e la valutazione delle
risultanze processuali che non sano consentiti alla Corte, ad eccezione
dei casi in cui essa è anche giudice del fatto. Si era, cosi,inteso
precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione
della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un
inammissibile riesame del merito della causa.
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decisione.
Nella
specie, il
motivo non si conclude con il momento di sintesi
secondo le modalità di cui si è detto, posto che non sono indicati quali
siano i fatti controversi e il vizio di motivazione, in quanto la
ricorrente si limita a richiamare quelli che – in precedenza ovvero
finalità che la norma citata si proponeva di realizzare.
Il ricorso va rigettato.
Le, spese della presente fase vanno poste in solido a carico della
ricorrente, risultata soccombente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese
relative alla presente fase che liquida in euro 2.700,00 di cui euro
200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre spese
generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembrie 2012
Il Cons., estensore
Il Pre-Sidente
nell’esposizione del motivo – aveva menzionato, così da non soddisfare le