Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9559 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 25/05/2020), n.9559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34441-2018 proposto da:

SACCHITELLA DEI F.LLI R. SNC, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MALCESINE 30,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PORCELLI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANO BARBIANI;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

GHINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1027/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Bologna, nella lite cominciata da G.M. nei confronti della Sacchitella dei F.lli R. s.n.c., al fine di ottenere l’accertamento della illegittimità dei comportamenti posti in essere dalla convenuta su immobili comuni e ottenerne così la condanna al ripristino dell’originario stato dei luoghi, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda. La corte in via preliminare ha riconosciuto che l’azione proposta, intesa a far valere la violazione dell’art. 1102 c.c. da parte del singolo comproprietario, non richiedeva la necessaria partecipazione al giudizio degli altri comproprietari.

Per la cassazione della sentenza la Sacchitella dei F.lli R. s.n.c. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell’art. 1102 c.c.

Si sostiene che la domanda con la quale l’attore chieda non solo la cessazione delle molestie, ma chieda altresì un mutamento dello stato dei luoghi, qualora inerisca a beni in comproprietà, richiede il litisconsorzio necessario di tutti i condomini.

G.M. ha resistito con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla insussistenza del litisconsorzio necessario dei condomini con riferimento al tipo di azione proposta nel caso di specie.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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