Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9559 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/04/2017, (ud. 16/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20658-2015 proposto da:

N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO QUINTO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., O M.O., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI AGOSTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO VALENTI giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce con sentenza 20.3.2013 n. 1206 condannava M.R., subentrata al coniuge deceduto nel godimento dell’immobile IACP sublocato dall’assegnatario N.D. in violazione del divieto stabilito dalla L. 8 agosto 1977, n. 513, al rilascio dell’immobile ed al pagamento della indennità di occupazione abusiva in favore dell’assegnatario.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 10.6.2014 n. 400, in riforma della decisione di prime cure, ha rilevato il difetto di legittimazione attiva del N. in quanto la violazione della prescrizione di divieto di sublocazione dell’alloggio comportava la decadenza “ope legis” dalla assegnazione, e l’annullamento del decreto di decadenza disposto dal Giudice amministrativo per vizi formali del provvedimento, non impediva al Giudice ordinario di accertare la violazione dell’obbligo di legge e di applicare gli effetti decadenziali previsti, con conseguente venir meno della titolarità in capo al N. dei diritti al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni azionati in giudizio. Inoltre a norma della L. n. 513 del 1977, art. 26 il contratto di sublocazione era sanzionato con la nullità rilevabile ex officio che risultava già accertata nella sentenza emessa tra le stesse parti dal Pretore di Lecce in data 12.7.1989 n. 261.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da N.D. con due motivi, per vizi processuali e violazione di norme di diritto sostanziale.

Resiste con controricorso M.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Primo motivo: violazione artt. 345 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (recte 4).

Il ricorrente ripropone la stessa eccezione di inammissibilità per “novità” del motivo di gravame formulato dall’appellante principale M., già svolta in grado di appello.

Secondo il ricorrente, nella comparsa di risposta in primo grado, la M. si era limitata ad eccepire il difetto di legittimazione attiva (recte l’insussistenza della titolarità del diritto sostanziale controverso) del N., sul mero presupposto che – non essendo stato perfezionato l’atto di alienazione con l’ente pubblico gestore – l’assegnatario non poteva ritenersi proprietario dell’immobile, ed il riferimento, contenuto nella medesima comparsa di risposta, all’annullamento in sede giurisdizionale amministrativa, solo per vizi formali, del provvedimento di decadenza, non era sufficiente a ritenere ampliato il tema di indagine anche alla verifica degli effetti decadenziali connessi alla violazione del divieto di sublocazione, che costituiva pertanto allegazione difensiva nuova formulata per la prima volta in sede di gravame.

Il ricorrente, tuttavia, non trascrive interamente il contenuto della comparsa di risposta in primo grado della M., che è stata, invece, interpretata dalla Corte d’appello come estesa anche alla verifica della decadenza dalla assegnazione, impedendo in tal modo a questa Corte di operare il richiesto sindacato di legittimità sulla asserita novità dei motivi di gravame dedotti con l’appello principale dalla M., dovendo in conseguenza dichiararsi inammissibile il motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Non può venire in soccorso alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come “error in judicando de jure procedendi” in relazione al quale la Corte è anche “giudice del fatto”, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito -, dovendo distinguersi, anche nell’ambito del vizio di legittimità attinente l’attività processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la fase di ammissibilità da quella cronologicamente successiva – relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per “errores in procedendo” è anche giudice del fatto ed ha il “potere-dovere” di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale “potere-dovere” è necessario – non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio” – che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

In ogni caso occorre considerare che in relazione alle domande di condanna al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno da illegittima occupazione, il titolo di disponibilità del bene (jus possidendi) rientra tra i fatti costitutivi del diritto azionato dal N. (come emerge inequivocamente dal riassunto della memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5 dell’attore in primo grado, laddove il diritto veniva fatto valere sul presupposto del “riacquisto”, a seguito di annullamento in s.g. amministrativa del decreto di decadenza, della qualità di assegnatario dell’alloggio: ricorso pag. 6), ed essendo tali fatti costitutivi contestati dalla M. (dalla breve trascrizione della comparsa di risposta del 21.6.2002 in primo grado – ricorso pag. 4 – risulta che la M. aveva contestato “il difetto di legittimazione sostanziale e processuale dell’attore” in quanto privo di “alcun titolo giuridico per domandare il rilascio dell’alloggio di cui si discute, per il vero legittimamente e stabilmente detenuto ed abitato dalla odierna convenuta per oltre trenta anni”), e comunque oggetto di accertamento diretto da parte del Giudice, ne segue che laddove – come nel caso di specie – emerga dagli stessi atti di causa che l’immobile era in gestione allo IACP ed era stato assegnato ai sensi della normativa sulla edilizia residenziale pubblica; che pertanto trovava applicazione la disciplina del D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, art. 29 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11 della L. 8 agosto 1977, n. 513, artt. 26 – 28; che all’oggetto della controversia apparteneva in ogni caso anche l’accertamento della invalidità del contratto di sublocazione (tale essendo il presupposto dell’azione di rilascio e di condanna alla indennità di occupazione abusiva: come è dato evincere dalla sintesi dell’atto di citazione del giudizio riportata alle pag. 1 e 2 del ricorso), tanto qualificando le azioni “ex contractu” – come affermato dalla Corte d’appello -, quanto se fosse stato fatto valere – come sostiene il N. – il titolo di unico e legittimo assegnatario, in entrambi i casi il Giudice di merito era chiamato comunque a verificare la persistente qualità di assegnatario dell’alloggio onde poter affermare o negare il diritto controverso, dovendo inoltre escludersi che dalla difesa della M. emerga una condotta non contestativa del titolo di assegnatario, tanto più che nella comparsa di risposta in primo grado la questione della “perdita” dei diritti derivanti dalla assegnazione, avendo il N. contravvenuto all’ “obbligo di abitare permanentemente l’alloggio”, era stata espressamente sollevata dalla M. (cfr. ricorso pag. 5, ove è riportata una parziale trascrizione della comparsa di risposta).

Correttamente pertanto la Corte d’appello ha esteso il proprio accertamento alla attuale esistenza in capo al N. della qualità di assegnatario in quanto titolo costitutivo del diritto.

Secondo motivo: violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 1265 del 1956,art. 27 e della L. n. 513 del 1977, artt. 27 e 28.

Sostiene il N. che l’annullamento del decreto di decadenza, disposto dal TAR, avrebbe mantenuto immutato il titolo di assegnatario dell’alloggio IACP, e tanto era sufficiente a fondare le azioni personali proposte in tale qualità, non occorrendo dimostrare anche la qualità di proprietario dell’immobile (la difesa del ricorrente richiama alcuni precedenti di questa Corte per evidenziare la differenza delle fattispecie esaminate in quei casi avendo le controversie ad oggetto l’acquisto della proprietà da parte dell’assegnatario e non le azioni personali di rilascio e di risarcimento danni).

La tesi difensiva, se rivolta a sostenere che il titolo di assegnatario di alloggio è condizione sufficiente per l’accoglimento della domanda di rilascio e di risarcimento del danno, non è idonea ad inficiare la autonoma “ratio decidendi” che ha inteso fondare il rigetto delle domande sulla nullità, comminata ex lege e rilevabile ex officio, del contratto di sublocazione ai sensi della L. n. 513 del 1977, ex art. 26, comma 5, con conseguente difetto di titolarità, in capo al sublocatore, delle azioni derivanti dal contratto (radicalmente invalido) e dunque dell’azione di rilascio dell’immobile fondata sulla cessata sublocazione. La Corte territoriale ha infatti espressamente qualificato le azioni proposte dal N. come azione “ex contractu”, e tale statuizione non risulta idoneamente contestata con il motivo di ricorso (nel quale viene ad essere confermata tale qualificazione, avendo sostenuto il ricorrente che la M., essendo risultata inadempiente all’obbligo di restituzione dell’immobile alla cessazione del contratto – accertata giudizialmente -, era tenuta a corrispondere la indennità di occupazione prevista dall’art. 1591 c.c.: ricorso, pag. 16).

Qualora poi la censura fosse intesa a fondare la titolarità del diritto del N. esclusivamente sul titolo di assegnatario, la tesi difensiva dovrebbe comunque essere disattesa, in quanto si fonda su un risalente orientamento giurisprudenziale (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5159 del 29/04/1992; id. Sez. 3, Sentenza n. 9813 del 09/10/1997), secondo cui la decadenza dalla assegnazione consegue esclusivamente all’esercizio di un potere discrezionale riservato all’ente pubblico gestore e dunque alla adozione e comunicazione del relativo “provvedimento amministrativo”, orientamento che è stato superato dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, le cui argomentazioni sono condivise dal Collegio, per cui la decadenza dalla assegnazione, in caso di violazione della norma di divieto della sublocazione, si produce “ope legis” e può quindi costituire oggetto di accertamento diretto da parte dell’AGO, ricadendo nella sua giurisdizione, in quanto – come correttamente rilevato nella sentenza impugnata – lo stesso provvedimento amministrativo non è esplicazione di discrezionalità amministrativa (che implica una ponderazione tra interesse privato e quello pubblico in conflitto) ma si configura quale atto dovuto, meramente ricognitivo di un effetto giuridico già prodottosi in conseguenza dello stesso fatto (la concessione dell’alloggio in locazione a terzi) integrante la violazione del divieto di legge. Deve, pertanto, darsi seguito al principio di diritto secondo cui, in tema di assegnazione di alloggi economici e popolari con patto di futura vendita, la natura “legale” di decadenza prefigurata dalla L. n. 1265 del 1956, art. 27 fa sì che essa si produca a seguito della verificazione del mero fatto della locazione a terzi dell’alloggio (in assenza di apposita autorizzazione dell’ente proprietario) e, quindi, della violazione dell’esplicito divieto di legge. Ciò comporta che qualsiasi, eventuale provvedimento emesso in sede giudiziaria o amministrativa, contenente la pronunzia sulla decadenza (per la verificazione dei presupposti di legge), ha mera natura dichiarativa dell’avvenuta estinzione “di diritto” all’assegnazione dell’alloggio, verificatasi nel momento stesso della violazione del divieto (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6395 del 17/05/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 16628 del 19/06/2008).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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