Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9558 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 29/04/2011), n.9558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALL. DISTILLERIA MASCHIO E DI PAVANELLO PAOLO SAS, FALL. P.

P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, l’agenzia delle entrate impugna la sentenza n. 28/19/05 resa dalla CTR del Veneto il 16.3.2005, la quale rigettava l’appello principale del fallimento della societa’ Distilleria Maschio E. di Pavanello Paolo sas., e quello incidentale della medesima avverso la decisione del primo giudice, che, accogliendo in parte il ricorso introduttivo, aveva escluso le operazioni di prelevamento dai conti bancari dall’imponibile ai fini Iva per gli anni 1995-97; Ilor 1996-97, ed Iva-Irap 1998.

Il contribuente non s’e’ costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, artt. 2727 e 2729 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di merito non considerava che le varie movimentazioni bancarie compiute dalla societa’ (evidentemente prima del fallimento) erano strettamente connesse alla disponibilita’ di capitali, che derivavano dalla gestione dell’impresa sociale, e quindi costituivano proventi “neri”, perche’ non annotati nelle prescritte scritture contabili, alcune delle quali peraltro mancanti. Semmai tale dato spostava l’onere della prova proprio sull’appellato fallimento, atteso che i versamenti e i prelevamenti sui conti bancari costituivano presunzioni legali, piu’ che semplici, aventi i caratteri della gravita’, precisione e concordanza.

Il motivo e’ fondato.

Infatti in materia di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione di quello di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilita’ e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziche’ costituire acquisizione di utili. Pertanto, posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, ne e’ possibile ricorrere all’equita’ (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14675 del 2006, n. 18016 del 2005).

Inoltre va osservato che in tema di accertamento sui redditi, e’ legittima l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilita’ del contribuente, nella specie della Distilleria, gestita dall’accomandatario P., che possedeva il 99% delle partecipazioni, anche in assenza di preventivo interpello dell’interessato sulle operazioni bancarie oggetto di verifica e di verbalizzazione delle correlative dichiarazioni, posto che nessuna norma sancisce l’obbligo dell’ufficio della preventiva convocazione del medesimo, atteso che erano stati consegnati i verbali relativi alla verifica della Guardia di finanza a P. medesimo, proprio nella sopraindicata sua qualita’ (V. pure Cass. Sentenze n. 13819 del 13/06/2007, n. 11094 del 1999).

Su tali punti percio’ la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne discende che il gravame va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e, non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto del ricorso introduttivo. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e condanna l’intimato al rimborso delle spese dell’intero giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuno dei gradi di merito, e per il presente in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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