Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9558 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 25/05/2020), n.9558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13249 R.G. anno 2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Luca Schera;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto n. 1860/2019 del Tribunale di Torino, depositato

il 19/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 19 marzo 2019. La pronuncia è stata resa sulla domanda di protezione internazionale di P.A..

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un atto di costituzione in cui non sono state svolte difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’istante deduce la manifesta illogicità e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Lamenta che il Tribunale si sia “limitato a indicare quanto già deciso in primo grado senza considerare la situazione attuale del ricorrente sul territorio nazionale e l’evolversi dei conflitti armati che ad oggi piegano il paese di provenienza”; oppone che le valutazioni del Tribunale siano “infondate e di poco approfondimento”; rileva che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non postula la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per l’incolumità del richiedente; richiama, poi, la situazione del proprio paese di provenienza, facendo cenno a non meglio precisati attacchi da parte di gruppi terroristici e ad altrettanto generici “episodi” che lo avrebbero interessato personalmente.

2. – Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto mancante dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La carenza è radicale, al punto che il ricorso nemmeno spiega quali fossero le forme di protezione domandate in sede di merito, quale sia il paese e la regione da cui proviene il richiedente e quali siano gli eventi che l’atto di impugnazione tenta di evocare. Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072).

3. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione Civile, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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