Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9558 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 22/04/2010), n.9558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20149/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato VERTICCHIO CARMINE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOIOCCHI PIERLUIGI,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/06/2005 r.g.n. 366/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO FESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Brescia, confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo, accoglieva la domanda, avanzata da C.A. nei confronti della società Poste italiane, di cui era dipendente, diretta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità, inefficacia e nullità del provvedimento con il quale era stato disposto il trasferimento dalla sede di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS).

Ritenevano i giudici di appello che dall’istruttoria espletata emergeva un quadro probatorio inidoneo “ad integrare quegli aspetti di disorganizzazione e disfunzione in grado di determinare una situazione oggettivamente tale da creare un problema di gestione dell’ufficio”. Peraltro, rilevavano detti giudici, l’ufficio di F., presso il quale il dipendente era stato trasferito, con solo due addetti allo sportello e due al recapito, costituiva una realtà piccolissima inidonea a conservare nel direttore quel patrimonio di professionalità che era stato acquisito in un ufficio che contava quattro impiegati e cinque portalettere ed un bacino d’utenza molto più grande; di qui la perdita di professionalità conseguente al trasferimento. Nè, osservavano i giudici di appello, poteva condividersi la tesi della società secondo la quale la sede di (OMISSIS) faceva parte dello stesso ufficio di (OMISSIS), cui apparteneva la sede di provenienza, dovendosi, siffatte sedi, considerare unità in quanto dotate ciascuna di autonomia tecnica ed amministrativa.

Avverso tale sentenza la società Poste italiane ricorre in cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il lavoratore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2103 c.c., nonchè vizio di motivazione, allega che la Corte del merito erroneamente ha ritenuto che il trasferimento fosse stato disposto per incompatibilità ambientale,essendo stato, invece, determinato dall’andamento economico negativo e dalla scarsa qualità del servizio erogato dall’ufficio affidato al C..

Lamenta, poi, la società l’erronea valutazione delle emergenze istruttorie.

Con la seconda censura la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 epe e vizio di motivazione, sostiene che la Corte del merito ha errato nella valutazione delle prove.

I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico-giuridico, vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Invero, non sono estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata, e l’andamento economico negativo, e la scarsa qualità del servizio.

I giudici di appello, infatti, si fanno carico di valutare le dichiarazioni rese dai testimoni anche, e soprattutto, in relazione al predetto andamento economico dell’ufficio di cui escludono l’assunta negatività con riferimento parametrico agli altri uffici del territorio. Nè tralasciano di considerare la prospettata scarsa qualità del servizio che viene smentita, secondo la Corte territoriale, dai testi escussi.

Quanto alla valutazione del materiale probatorio è noto che tale valutazione rientra nei poteri del giudice del merito e può essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte di legittimità nei limiti del vizio di motivazione, nella specie, non sussistente e neanche allegato esaurendosi la critica della società, sotto tale profilo, in una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice di appello (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e Cass. 27 luglio 2008 n.20499).

Con il terzo motivo la società allega violazione dell’art. 2013 c.c., nonchè vizio di motivazione. Afferma che, nella specie, lo spostamento dalla sede di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS) non integra trasferimento da una unità produttiva ad un’altra appartenendo, dette sedi, all’ufficio di (OMISSIS).

Il motivo è infondato.

Infatti la Corte territoriale ha accertato che le predette sedi hanno “indipendenza tecnica ed amministrativa” tale che in ciascuna sede si esaurisce “il ciclo produttivo tipico”.

E’ conforme, quindi, sul punto, la sentenza impugnata all’orientamento di questa Corte la quale ha sancito che, in tema di trasferimento del lavoratore e con riferimento alla sussistenza delle ragioni organizzative e produttive riferite alla sede di partenza, ai fini della prova che deve fornire il datore di lavoro, rileva, non la dislocazione urbana degli stabilimenti o uffici, ma la nozione di unità produttiva, individuabile in ogni articolazione autonoma dell’azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima, anche se composta da stabilimenti o uffici dislocati in zone diverse dello stesso Comune (V. per tutte Cass. 22 marzo 2005 n. 6117 e Cass. 29 luglio 2003 n. 11660).

Con la quarta ed ultima censura la società, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. nonchè vizio di motivazione, afferma che il ritenuto demansionamento, a seguito del trasferimento, non può essere valutato con esclusivo riferimento alla diversa dimensione dell’ufficio.

La censura è ultronea in quanto attiene ad una diversa ed alternativa ratio decidendi della sentenza impugnata. Peraltro è infondata.

Questa Corte, infatti, ha precisato che in tema di mansioni del lavoratore, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2103 c.c. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo, invece, farsi riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale, e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo (V. per tutte Cass. 11 luglio 2005 n. 14496 e Cass. 5 maggio 2004 n. 8589).

Orbene la Corte territoriale ha sì valutato le dimensioni della nuova sede, ma tanto in funzione della “inidoneità” di destinazione “a conservare nel direttore quel patrimonio di professionalità che era stato acquisito” nell’ufficio di provenienza. E’, quindi, corretta in diritto e adeguatamente motivata la sentenza impugnata sul punto in questione.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 16,00 oltre Euro 2.500,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA