Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9558 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 12/04/2021), n.9558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15545/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 207/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 11/03/2015 R.G.N. 711/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’assistita (nata il (OMISSIS)) avverso la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità civile a decorrere dal 1 gennaio 2013, in adesione alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio che aveva riconosciuto lo stato di invalidità, del 77 per cento, da detta data;

2. avverso la sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, con il quale, denunciando violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12, 13 e 19, D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, censura la sentenza per avere la Corte territoriale riconosciuto il beneficio da epoca ((OMISSIS)) in cui l’assistita aveva già compiuto il 65 anno di età;

3. G.A. non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. il ricorso è da rigettare;

5. la prestazione della quale si controverte, istituita con L. n. 118 del 1971, è stata inizialmente destinata ad assistiti di età ricompresa tra 18 e 65 anni (art. 13);

6. costituisce principio, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello per cui le prestazioni di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8 (cfr., ex multis, Cass. 192 del 2011 e numerose successive conformi; fra le più recenti Cass. n. 30486 del 2019);

7. la trasformazione automatica della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità in pensione sociale (ora assegno sociale) è prevista al compimento del requisito anagrafico per quest’ultima prestazione (L. n. 118 del 1971 cit., art. 19);

8. la trasformazione delle prestazioni, prevista dal legislatore del 1971, richiede, dunque, il solo raggiungimento della soglia anagrafica, con la conseguenza che lo spostamento in avanti del requisito anagrafico per l’una, per effetto di successivi interventi normativi, implica l’incremento in pari misura della soglia anagrafica per l’altra, come evidenziato nelle disposizioni costituenti la cornice normativa;

9. il legislatore del 2010, con il D.L. n. 78 del 2010, rt. 12, comma 12-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, generalizzando le misure legislative di reazione all’invecchiamento demografico e all’incremento nel tempo della speranza di vita media, ha stabilito che, a decorrere dal (OMISSIS), il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.

10. così recita l’art. 12-bis:”In attuazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22-ter, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1 gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella 8 allegata alla L. 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22-ter, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 20 e art. 3, comma 6 e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale salvo quanto indicato al comma 12-ter,) con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter”;

11. l’anno successivo, con D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, recante “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” il legislatore ha anticipato, dal 2015 al 2013, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita del requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, in attuazione del D.L. n. 78 del 2010, citato art. 12, convertito nella L. n. 22 del 2010 (D.L. n. 98 del 2011 cit., art. 18, comma 4, lett. a));

12. poco dopo, ancora con decretazione d’urgenza in materia di trattamenti pensionistici (D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011), ha ulteriormente incrementato di un anno il requisito anagrafico (art. 24, comma 8 che recita: “A decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6 e delle prestazioni di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10 e alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, è incrementato di un anno”);

13. in tale cornice normativa, adeguata all’incremento della speranza di vita, si inscrive la prestazione assistenziale per gli invalidi civili parziali applicandosi anche ad essa, ratione temporis, il prescritto incremento anagrafico (di 65 anni e tre mesi, dal (OMISSIS));

14. per quanto detto in ordine alla progressiva elevazione del requisito anagrafico, risulta immune da censure la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda subordinata svolta dall’assistita, ha correttamente riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità a decorrere dal (OMISSIS), epoca in cui l’assistita aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno ma non ancora raggiunto il limite anagrafico dei 65 anni e tre mesi di età (per essere nata il (OMISSIS));

15. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

16. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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