Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9557 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 9557 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

spese
processuali
art. 91, comma 4,

sul ricorso proposto da:
PETRONE Erasmo (PTR RSM 35R14 D708K), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Mauro Vaglio, presso lo studio del quale in
Roma, via dei Dardanelli n. 21, è elettivamente
domiciliato;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), in persona del Sindaco
pro tempore;
– intimato nonché contro

63fM

Data pubblicazione: 30/04/2014

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore;
– intimata avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16092 del

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Aurelio Golia, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con

ricorso

tempestivamente depositato presso

l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Petrone Erasmo
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento con
la quale gli si ingiungeva il pagamento di euro 142,14,
per violazione del codice della strada.
Il ricorrente deduceva la mancata notifica del verbale
di accertamento di violazione presupposto alla cartella
impugnata e l’illegittima applicazione della maggiorazione
per ritardato pagamento.
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava
la cartella esattoriale impugnata, liquidando le spese in
euro 100,00.

2

2012, depositata in cancelleria il 9 agosto 2012.

In relazione a tale statuizione il ricorrente
impugnava la sentenza dinnanzi al Tribunale di Roma,
dolendosi che le spese fossero state liquidate in un
importo inferiore sia a quanto richiesto nella nota spese

inderogabili di cui al d.m. n. 127 del 2004 (euro 272,64).
Si costituivano in giudizio Roma Capitale ed Equitalia
Sud s.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16092 del 2012
depositata il 9 agosto 2012, rigettava l’appello, sulla
base del nuovo quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ.,
il quale prevede che nelle cause di cui all’art. 82 cod.
proc. civ. la somma riconosciuta a titolo di spese del
giudizio non può essere superiore al valore della domanda.
Avverso tale sentenza, il Petrone ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a cinque motivi.
Roma Capitale (già Comune di Roma) ed Equitalia Sud
s.p.a. non hanno svolto difese in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente solleva
questione di legittimità costituzionale dell’art. 91,
quarto comma, cod. proc. civ., così come introdotto
dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2011,
n. 212, convertito dalla

legge

12 febbraio 2012, n. 10,

per l’eventualità in cui non si dovesse pervenire alla non

3

depositata (euro 378,64), sia ai limiti minimi tariffari

applicazione,

ratione temporis,

della disposizione stessa

nel presente giudizio.
Quanto alla non manifesta infondatezza della
questione, il ricorrente sostiene che la limitazione

della domanda implicherebbe una compressione del diritto
alla difesa, inviolabile ex art. 24 Cost. Infatti, pur non
essendo necessaria, nelle controversie di competenza del
giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.100,00,
l’assistenza di un legale

(ex art. 82, primo comma, cod.

proc. civ.), apporre tale limite alla possibile
liquidazione delle spese significherebbe imporre
contestualmente alla parte di rinunciare tout court al suo
diritto alla difesa tecnica, in quanto le si negherebbe la
possibilità di un rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
Quanto alla rilevanza della questione, il ricorrente
sostiene che la stessa sarebbe evidente nel caso in cui si
ritenesse applicabile l’art. 91, quarto comma, cod. proc.
civ. nel caso di specie, pur se il presente giudizio è
iniziato prima della introduzione della disposizione
citata. Osserva altresì che il giudice d’appello, pur
riconoscendo la fondatezza della domanda e pur adeguandosi
al criterio della soccombenza nella determinazione del
regime delle spese, ha tuttavia applicato la normativa

4

dell’ammontare della liquidazione delle spese al valore

della cui legittimità costituzionale il ricorrente dubita,
finendo per liquidare le spese in misura strettamente
commisurata all’importo del valore della controversia.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la

2004, n. 127, dell’art. 4, cap. l, e delle tariffe ad esso
allegate in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
per avere, il giudice di merito, illegittimamente derogato
ai limiti minimi tariffari ivi previsti.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della
violazione o falsa applicazione dell’art. 91 ultimo comma
cod. proc. civ., introdotto dalla legge 17 febbraio 2012,
n. 10, di conversione del decreto-legge 22 novembre 2011,
n. 212, per avere, l’adito Tribunale, liquidato le spese
di giudizio per una somma comunque inferiore al valore
della causa, ossia per euro 100,00, nonostante nella
specie il valore della controversia ammontasse ad euro
142,14; lamenta inoltre violazione dell’art. 92 cod. proc.
civ., per avere il Tribunale compensato le spese tra le
parti pur in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni
che l’art. 92 richiede siano espresse in motivazione a
fondamento di tale decisione.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio in violazione
degli artt. 91, 92 cod. proc. civ., 118 cod. disp. att.,

5

violazione o falsa applicazione dell’art. l d.m. 8 aprile

132 comma 2, n.4, cod. proc. civ. e 111 Cost., per non
avere il Tribunale di Roma, preso in esame e giustificato
il motivo per cui, nonostante la totale soccombenza
dell’Amministrazione, nonostante la nota spese depositata

tariffari, avesse ritenuto legittima la riduzione delle
spese liquidate rispetto a tutti questi parametri.
5. Con il quinto motivo, il ricorrente prospetta la
violazione dell’art. l del Protocollo Addizionale alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, del punto 31
del Capitolo V ° della CCJE del 17.11.2010 e punto 15 della
Magna Carta dei Giudici Europei, in relazione all’art. 360
n. 3 cod. proc. civ., in quanto il diritto alle spese
sarebbe da considerarsi
Protocollo

addizionale,

bene
e

nel senso tutelato dal
la

sua

compressione

costituirebbe dunque una violazione delle norme e dei
principi comunitari.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell’art. 91,
quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 13,
comma l, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212,
convertito dalla legge 12 febbraio 2012, n. 10, per
l’eventualità in cui questa Corte ritenga la disposizione
stessa applicabile nel caso di specie.

6

in giudizio, e nonostante l’indicazione dei minimi

Il Collegio ritiene, tuttavia, che la disposizione in
questione non sia applicabile nel presente giudizio,
avente ad oggetto un’opposizione a verbale di accertamento
di violazione del codice della strada, e che, quindi, la

irrilevante.
6.1. L’art. 91, quarto comma, cod. proc. civ. dispone
che «nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma,
le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non
possono superare il valore della domanda».
Al sensi dell’art. 82, primo comma cod. proc. civ.,
«davanti al giudice di pace le parti possono stare in
giudizio personalmente nelle cause il cui valore non
eccede euro 1.100».
Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui
all’art. 91, quarto comma, cod. proc. civ. si riferisce
alle controversie che, per ragioni di valore, sono
attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di
pace. In tal senso, rileva l’art. 113, secondo comma, cod.
proc. civ., a norma del quale «il giudice di pace decide
secondo equità le cause il cui valore non eccede
millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti
giuridici relativi a contratti conclusi secondo le
modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile».

7

sollevata questione di legittimità costituzionale sia

Chiarito, dunque, l’ambito di applicazione dell’art.
91, quarto comma, cod. proc. civ., non può non rilevarsi
che, ai sensi dell’art. 23, undicesimo comma, ultima
parte, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile
atteso che il giudizio di opposizione è

iniziato in primo grado nel 2009, «nel giudizio di
opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura
civile». Tale disposizione, giova osservare, trova
applicazione anche nei casi in cui, come quello di specie,
oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il
ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del
verbale di accertamento della violazione del codice della
strada (c.d. opposizione “recuperatoria”).
Ne consegue che ha errato il Tribunale nel ritenere
applicabile il citato art. 91, quarto comma, cod. proc.
civ. ad una controversia che, per esplicita previsione
legislativa, a prescindere dal suo valore, è soggetta alla
regole di giudizio secondo diritto.
6.2. La situazione non muta nella disciplina
introdotta dal d.lgs. 1 0 settembre 2011, n. 150
(applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011),
il quale, al comma 12 dell’art. 6 (“Dell’opposizione ad
ordinanza-ingiunzione”) e al comma 10 dell’art. 7
(“Dell’opposizione al verbale di accertamento di

8

ratione temporis,

violazione del codice della strada”), riproduce la
disposizione di cui all’art. 23, comma undicesimo, della
legge n. 689 del 1981, stabilendo, rispettivamente, che
«Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace

di procedura civile» (art. 6, comma 12) e che «Non si
applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di
procedura civile» (art. 7, comma 10).
6.3. Si deve solo aggiungere che la distinzione che
discende dalla interpretazione dell’art. 91, quarto comma,
cod. proc. civ., non può ritenersi lesiva degli evocati
principi costituzionali. La previsione di una limitazione
alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione
equitativa del giudice di pace appare rispondente alla
possibilità, riconosciuta alle parti dall’art. 82, primo
comma, cod. proc. civ., di stare in giudizio di persona e
alla presunta non complessità tecnica delle relative
controversie. La esclusione della detta limitazione per i
giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale
di accertamento di violazione del codice della strada, pur
se di competenza del giudice di pace e pur se di importo
ricompreso entro i 1.100,00 euro, trova invece
giustificazione in ciò che tali controversie postulano un
giudizio secondo diritto; in tali giudizi, quindi, pur se
è prevista la possibilità sia dell’opponente che

9

non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice

dell’amministrazione di stare in giudizio di persona (art.
23, comma quarto, della legge n. 689 del 1981; artt. 6,
comma 9, e 7, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011), la
difesa tecnica appare in ogni caso giustificata se non

questioni che possono essere prospettate anche da
provvedimenti sanzionatori di importo inferiore a 1.100,00
euro.
7. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con
conseguente assorbimento degli altri motivi.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma
perché, in persona di diverso magistrato, proceda a nuovo
esame del gravame proposto facendo applicazione del
seguente principio di diritto: «l’art. 91, comma quarto,
cod. proc. civ., introdotto dall’art. 13, coma 1, del
decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla
legge 12 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale, nelle
cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono
superare il valore della domanda, opera esclusivamente
nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa
del giudice di pace e quindi non si applica alle
controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di
opposizione a verbale di accertamento di violazioni del
codice della strada, né a quelle di opposizione a cartella

10

indispensabile, tenuto conto della complessità delle

di pagamento quando venga denunciata la mancata notifica
del verbale di contestazione della violazione».
Al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

La Corte

accoglie

assorbiti gli altri;

il primo motivo di ricorso,

cassa la sentenza e rinvia, anche per

le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma
in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il 10 aprile 2014.

PER QUESTI MOTIVI

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA