Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9557 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 25/05/2020), n.9557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5993 R.G. anno 2019 proposto da:

A.E.W., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziana Aresi e dall’avvocato

Massimo Carlo Seregni;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 7550/2018 del Tribunale di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano che ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta da A.E.W..

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. L’istante rileva che il provvedimento impugnato si baserebbe “esclusivamente sulle dichiarazioni del ricorrente”, mentre “nessuna iniziativa (sarebbe) stata intrapresa per approfondirle o verificarle”.

Col secondo motivo è lamentata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Il decreto impugnato è censurato per la mancata assunzione, da parte del Tribunale di Milano, di informazioni precise e dettagliate circa la situazione generale del paese di origine del richiedente.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso non contiene, alcuna esposizione sommaria dei fatti di causa, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la narrativa processuale non fornisce alcuna indicazione quanto all’oggetto della proposta domanda di protezione internazionale e alla vicenda processuale che la riguarda. Va rammentato, in proposito, che per soddisfare il richiamato requisito il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi (Cass. 28 maggio 2018, n. 13312). Infatti, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926).

3. – Non vi sono spese processuali su cui debba statuirsi, stante la mancata resistenza della parte che è vittoriosa in giudizio.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione Civile, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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