Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9556 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 25/05/2020), n.9556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5991 R.G. anno 2019 proposto da:

O.R.C., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziana Aresi e dall’avvocato

Massimo Carlo Seregni;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 131/2019 del Tribunale di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano che ha dichiarato inammissibile il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale proposto da O.R.C..

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 101 c.p.c.: si deduce che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione in relazione alla rilevata tardività della proposizione della domanda costituisca “decisione a sorpresa”.

Il secondo motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. L’istante rileva che il provvedimento impugnato si baserebbe “esclusivamente sulle dichiarazioni del ricorrente”, mentre “nessuna iniziativa (sarebbe) stata intrapresa per approfondirle o verificarle”.

Col terzo motivo è lamentata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Il decreto impugnato è censurato per la mancata assunzione, da parte del Tribunale di Milano, di informazioni precise e dettagliate circa la situazione generale del paese di origine del richiedente.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso non contiene, alcuna esposizione sommaria dei fatti di causa, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la narrativa processuale non fornisce alcuna indicazione quanto all’oggetto della proposta domanda di protezione internazionale e alla vicenda processuale che la riguarda. Va rammentato, in proposito, che per soddisfare il richiamato requisito il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi (Cass. 28 maggio 2018, n. 13312). Infatti, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926).

3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 25 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA