Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9556 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 22/04/2010), n.9556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MAISANI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIRILLO RICCARDO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, quale successore ex lege dell’Azienda

Municipalizzata Centrale del Latte, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26,

presso lo studio dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARONE EDOARDO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

LABORATORIO MERIDIONALE MARINO S.N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5149/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/12/2004 r.g.n. 464/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per dichiarazione

d’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 20.5.1992, A.V. esponeva di avere lavorato quale analista presso la Centrale del Latte di Napoli su segnalazione della locale Università degli Studi.

Gli era stato comunicato di rivolgersi alla s.n.c. Marino per il pagamento delle sue spettanze; peraltro, dopo un breve periodo di malattia verificatosi nel dicembre 1989, egli aveva trovato il suo posto di lavoro occupato da altro soggetto. Chiedeva dichiararsi resistenza di una illegittima intermediazione di mano d’opera tra la Centrale del Latte, il citato Laboratorio Marino e lui stesso, onde impugnava il licenziamento e instava per la reintegra alle dirette dipendenze della detta Centrale, con il risarcimento del danno “œmedio tempore”. Previa costituzione ed opposizione dell’azienda convenuta, il Pretore accoglieva parzialmente la domanda attrice, liquidando il danno in cinque mensilità. Proponeva appello l’Azienda Municipalizzata ; proponeva impugnazione l’attore ed il Tribunale di Napoli dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, per non essere stato chiamato in causa il Laboratorio Marino snc. quale litisconsorte. Tale pronuncia non veniva impugnata. Il processo veniva riassunto dinanzi al giudice di primo grado, con la chiamata in causa anche del Laboratorio Marino, il quale rimaneva contumace.

Il Tribunale di Napoli quale giudice di primo grado respingeva la domanda attrice per non essere stata neppure dedotta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto interposto.

Proponeva appello l’attore A., ma la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado e motivava nel senso che non era stata dedotta l’esistenza di un rapporto formale o fittizio con il Laboratorio Marino.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione A.V. deducendo due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Napoli quale avente causa nella Centrale del Latte. Con ordinanza interlocutoria in data 25.2.2009 la Corte di Cassazione disponeva notificarsi il ricorso anche alla snc. Laboratorio Marino. Tale adempimento non risulta eseguito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della prima sentenza di appello, la quale ha pronunciato circa la necessità di chiamare in causa il Laboratorio Marino snc, si è formato un giudicato interno sulla questione se in caso di dedotta interposizione fittizia di un datore di lavoro tra i soggetti del rapporto debba essere necessariamente chiamato in causa anche il soggetto fittiziamente interposto. A seguito di tale giudicato – non rileva se conforme o meno all’interpretazione adottata dalla prevalente giurisprudenza – anche il Laboratorio Marino doveva essere parte del giudizio di Cassazione, in virtù di un litisconsorzio necessario processuale che la citata sentenza di appello ha creato.

Nè può essere sottaciuto sotto altro versante che anche per ulteriori motivi processuali era necessaria la chiamata in causa del Laboratorio Marino, avendo l’ A. nel ricorso introduttivo della lite e nel corso dei giudizi di merito basato la sua domanda su elementi fattuali i quali riguardavano sia il Comune che il suddetto Marino; elementi connessi ed interdipendenti tra loro, necessari nel caso specifico per il giudizio sulla fondatezza della domanda fatta valere dall’ A.. Non essendo stato integrato il contraddittorio nei termini assegnati, il ricorso per Cassazione è inammissibile.

4. Giusti motivi, in relazione alla complessità in fatto della vicenda, all’opinabilità delle – questioni trattate ed al fatto che il ricorrente possa avere fatto ragionevole affidamento sulla prevalente giurisprudenza in tema di litisconsorzio, consigliano la compensazione delle spese del processo di Cassazione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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