Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9556 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 12/04/2021), n.9556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1661/2015 proposto da:

V.A., M.A., quali eredi di ME.AN.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo

studio dell’avvocato MARCO PROIETTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato VITTORIO SCOGNAMIGLIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1408/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/06/2014 R.G.N. 1674/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilità in subordine

rimessione nei termini;

udito l’Avvocato MARCO PROIETTI per delega verbale Avvocato VITTORIO

SCOGNAMIGLIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce, pronunciando sull’impugnazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di V.A. e M.A., quali eredi di Me.An., in riforma della decisione del Tribunale di Brindisi, revocava il Decreto Ingiuntivo ottenuto dal M. per la somma di Euro 7.505,96 a titolo di indennità sostituiva del preavviso.

Me.An., dipendente dell’Agenzia fino al 27/5/2010, a seguito di richiesta inoltrata al fine di ottenere la pensione di inabilità, era stato sottoposto a visita da parte della Commissione medica di verifica che aveva riconosciuto una sua condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 12).

Sulla base di tale giudizio il Direttore Generale dell’Agenzia aveva disposto la cessazione del rapporto per motivi di salute a decorrere dal 28/5/2010 e non gli aveva corrisposto l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 49 del c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali.

2. La Corte territoriale riteneva che il diniego opposto dall’Agenzia fosse legittimo evidenziando che l’ipotesi prevista dalla disposizione pattizia fosse quella dell’assenza prolungata dal servizio per malattia, del tutto diversa dalla cessazione del rapporto per motivi di salute avvenuta uno actu per effetto di una determinazione vincolata dell’Amministrazione in presenza dei requisiti stabiliti da apposita disposizione di legge.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso V.A. e M.A. sulla base di tre motivi.

4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha svolto attività difensiva.

5. Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione ed errata applicazione dell’art. 434 c.p.c..

Censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia specie alla luce del novellato art. 434 c.p.c., che ha regolato in modo più incisivo e penetrante l’atto di appello.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. E’ noto che ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice. In questa prospettiva è stato ulteriormente precisato che il requisito della specificità dei motivi di appello non può prescindere dal contenuto argomentativo della sentenza impugnata richiedendosi che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, (v. tra altre, Cass. 18 settembre 2017, n. 21566; Cass. 1 dicembre 2005, n. 26192; Cass. 17 dicembre 2010, n. 25588).

Tali affermazioni devono essere poste in correlazione con il principio secondo il quale quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (v. tra le altre, Cass. 13 agosto 2018, n. 20716; Cass. 21 aprile 2016, n. 8069; Cass. 30 luglio 2015, n. 16164).

Al fine di consentire tale sindacato, tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771).

In applicazione dell’indicato principio, in tema di motivo di ricorso per cassazione che censura il ritenuto difetto di specificità del motivo di appello, è stato affermato che la parte ricorrente, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405).

2.2. I ricorrenti non hanno adempiuto agli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione impugnata.

Risulta, infatti, riprodotta solo la sentenza di primo grado (v. pagg. 5 e 6 del ricorso per cassazione) ma dell’atto di appello dell’Agenzia delle Dogane è offerta una mera sintesi narrativa accompagnata dalla riproduzione di una minima parte di tale atto di gravame – v. pag. 7 del ricorso per cassazione

E’ dunque mancato ciò che era indispensabile al fine di consentire la verifica della effettiva pertinenza e specificità delle censure formulate con il ricorso in appello e della loro reale idoneità a costruire un tessuto argomentativo idoneo a contrastare quello posto a fondamento della statuizione impugnata oltre che una chiara evidenziazione di tale contrapposizione ai fini della verifica ex actis del vizio ascritto alla sentenza impugnata, come, invece, prescritto (Cass. 1 luglio 2003, n. 10330).

2.3. Si aggiunga, peraltro, che il principio sopra ricordato in tema di specificità dei motivi di appello è stato da questa Corte affinato con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, per effetto del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. In coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., tale testo novellato è stato interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). Tale approdo giurisprudenziale esclude, comunque, la fondatezza della prospettazione dei ricorrenti nel senso di una attuale più strutturata e formalistica redazione dell’atto di appello attraverso, tra l’altro, la trascrizione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 345 c.p.c., per divieto di ius novorum in appello.

Censurano la sentenza impugnata per aver consentito che fosse introdotta dall’Agenzia solo in sede di appello la questione della inapplicabilità dell’art. 49 del c.c.n.l. in quanto il M. non aveva superato il periodo massimo di assenza per malattia.

4. Il motivo è inammissibile.

Non è infatti trascritta in ricorso la comparsa di costituzione dell’Agenzia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed anche in questo caso i ricorrenti offrono di tale atto una mera esposizione riassuntiva.

5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell’art. 49 del c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali.

Rilevano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la norma prevede espressamente l’ipotesi in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro specificando che in tal caso l’Agenzia può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.

Richiamano, a sostegno degli assunti, del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, art. 8, la circolare dell’INPS n. 33 dell’8/3/2012 e la nota del Ministero del Tesoro prot. N. 196872 del 18/2/2003.

6. Il motivo è infondato.

6.1. Nella specie è pacifico in atti che Me.An., a seguito di richiesta inoltrata al fine di ottenere la pensione di inabilità, sia stato sottoposto a visita da parte della Commissione medica di verifica che ha riconosciuto una sua condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità.

Questa Corte ha già affermato, ancorchè con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendente di datore di lavoro privato, che in caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli artt. 2110 e 2111 c.c., con la conseguenza che – al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l’assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2, che l’autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale (Cass. 20 novembre 2002, n. 16375; Cass. 29 marzo 2010, n. 7531).

E’ stato, in sostanza, ritenuto che il fatto che ha dato luogo al recesso non possa integrare gli estremi del giustificato motivo oggettivo, perchè l’impossibilità di espletare l’attività lavorativa ha natura “assoluta” e non già “relativa”. In altri termini, la risoluzione del rapporto consegue al “fatto in sè” dell’inidoneità fisica allo svolgimento del lavoro e quindi non richiede alcuna manifestazione di volontà del datore di lavoro, nè tanto meno esige che sia rispettato il termine di preavviso. Lo scioglimento del vincolo negoziale, invero, scaturisce dall’impossibilità definitiva di adempiere la prestazione lavorativa (art. 1256 c.c.) e dalla conseguente impossibilità totale di chiedere la controprestazione (art. 1463 c.c.).

Tale principio è applicabile anche con riferimento al rapporto di lavoro pubblico privatizzato.

6.2. Del resto, l’inabilità accertata ai sensi della L. n. 335 del 1995 che all’art. 2, comma 12, prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale l’interessato si trovi “nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” è diversa da quella presa in considerazione, anche ai fini del preavviso, dall’art. 49 del c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali (quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 20022003, disposizione tenuta ferma nei c.c.n.l. successivi).

6.3. Nel primo caso, infatti, la decisione dell’ente è sostanzialmente ed oggettivamente vincolata, in quanto non potrebbe in alcun modo giustificarsi il mantenimento in servizio di un lavoratore, nonostante una giustificazione medica che vieti di adibire lo stesso ad una qualunque attività lavorativa a causa della sua assoluta e permanente inidoneità psico-fisica (si ricorda che il decreto ministeriale del 8 maggio 1997, n. 187 “Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 12, concernenti l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatorià – in G.U. 30 giugno 1997 n. 150 – all’art. 7, comma 1, ha previsto che: “1. L’amministrazione o l’ente, ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari di cui all’art. 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è già intervenuta”).

Si consideri, del resto, che, a mente della L. n. 222 del 1984, art. 2, comma 5, c’è una incompatibilità (da divieto normativo) tra la percezione della pensione ordinaria di inabilità ed i compensi per attività da lavoro – per quanto qui interessa – subordinato.

6.4. Nel caso della disposizione pattizia (la quale prevede che: “Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3 (per il tramite della unità sanitaria locale competente), il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Agenzia può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso”) l’accertata inidoneità è invece rapportata alle mansioni proprie della qualifica rivestita e cioè alla possibilità di svolgere, presso quel datore, un proficuo lavoro tanto che è previsto che l’Amministrazione “può” procedere a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.

La disposizione pattizia è del tutto in linea con quanto affermato da questa Corte di legittimità e cioè che, nel caso in cui il prestatore di lavoro si trovi nell’impossibilità fisica di svolgere le mansioni affidategli, il datore di lavoro è pur sempre tenuto a por fine al rapporto manifestando la propria volontà di esercitare il recesso (v. Cass. 29 luglio 2013, n. 18196; Cass. 4 ottobre 2016, n. 19774 in tema di pubblico impiego privatizzato), ed è a tale volontà che è collegato il preavviso.

6.5. Il descritto quadro normativo non è stato modificato in alcun modo dal D.P.R. n. 171 del 2011, art. 8 (emanato in attuazione dell’art. art. 55-octies, inserito del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 69), peraltro successivo ai fatti per cui è causa, secondo cui: “1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all’art. 1, comma 1, l’amministrazione previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso”, essendo anche tale previsione da riferire alla “inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione”, come si evince chiaramente dell’art. 5, comma 3 del medesimo D.P.R..

E’ evidente, allora, che detta disposizione non può applicarsi all’ipotesi di automatica risoluzione del rapporto per effetto di sopravvenuta inidoneità accertata ai sensi della L. n. 335 del 1995, in relazione alla quale lo scioglimento del vincolo negoziale scaturisce dall’impossibilità definitiva di adempiere la prestazione lavorativa e dalla conseguente impossibilità totale di chiedere la controprestazione.

6.6. Nè rileva la circolare INPSn. 33 dell’8/3/2012 richiamata dal ricorrente (trascritta nella parte di interesse ed allegata al ricorso per cassazione) che è diretta unicamente ai dipendenti dell’istituto previdenziale, sicchè nessuna efficacia può spiegare nella presente fattispecie, limitandosi, peraltro, la stessa a declinare le modalità di applicazione in ambito INPS del sopra richiamato D.P.R. n. 171 del 2011.

Egualmente non può essere attribuita alcuna efficacia ai chiarimenti del Ministero del Tesoro di cui alla nota prot. 196872 del 18/2/2000 (egualmente trascritta nella parte di interesse e allegata al ricorso per cassazione), trattandosi di chiarimenti resi con riguardo a differenti contratti collettivi (art. 21, comma 4 del c.c.n.l. Comparto Ministeri e art. 23, comma 4 del c.c.n.l. Comparto Scuola).

Si ricorda, peraltro, che le circolari o risoluzioni Ministeriali, anche ove contengano, sulla base dell’interpretazione di una norma, direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere, non vincolante per le parti, per gli uffici e per i giudici trattandosi di atti espressivi di un potere ministeriale di mero indirizzo interno, privo di efficacia precettiva autonoma (v. in tal senso già Cass., Sez. Un., 21 maggio 1973, n. 1457 secondo cui: “Le circolari ministeriali spiegano effetti soltanto nell’ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione ed i loro funzionari, ma non possono costituire fonti di diritti a favore di terzi nè di obblighi a carico dell’amministrazione, nè possono avere alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge” ed ancora Cass. 31 agosto 2016, n. 17448; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24585; v. anche Cass. 19 giugno 2008, n. 16612; Cass. 11 dicembre 2013, n. 27670; Cass. 10 agosto 2015, n. 16644).

6.7. Per tutte le considerazioni che precedono appare evidente che, nella presente fattispecie, la cessazione del rapporto di lavoro rientra tra le ipotesi di risoluzione automatica del medesimo, ossia di una risoluzione che è, di fatto, una presa d’atto dell’intervenuta inidoneità permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, vincolata per l’Amministrazione, senza la necessità di un’esplicita manifestazione di volontà delle parti contraenti cui solo è collegato il preavviso e, di conseguenza, l’indennità sostitutiva.

7. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto, superflua essendo la rinnovazione della notifica all’intimata Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata ope legis dall’Avvocatura dello Stato, all’indirizzo pec ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it, utilizzabile per le comunicazioni e notifiche processuali alle P.A. intimate avanti a questa Corte (nello specifico il ricorso per cassazione è stato notificato solo all’indirizzo pec ags.pq.mailcertavvocaturadellostato.it, corrispondente all’Avvocatura distrettuale dello Stato) – Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2015, n. 608 -; tale rinnovazione, infatti, si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo – v. Cass. 11 marzo 2020, n. 6924 -.

8. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolto attività difensiva.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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