Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9555 del 30/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9555 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

c.u.

ORDINANZA
sul ricorso 25109-2013 proposto da:

Data pubblicazione: 30/04/2014

SE,qiutg tAclioe
CEFOP – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONE IN A.S. 196-“A teEcu p 671ZAD
A oppi o CAnti

02538180825 (di seguito per brevità CEFOP) in persona dei
Commissari Straordinari, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ERNESTO MONACI 5, presso lo studio dell’avvocato
CANESTRELLI ALESSANDRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LANDI ADOLFO, giusta procura a margine del ricorso
per regolamento di competenza;
– ricorrente contro
DI PIAZZA ANTONINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell’avvocato CREA
DEMETRIO, rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELA

CAMMARATA, MARIA ANTONIETTA COCCHIARA, giusta
procura a margine della memoria difensiva;
– resistente avverso il provvedimento R.G. 178/2013 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Ragioni della decisione
1. Antonina Di Piazza, convenne in giudizio il CEFOP in A.S, suo
datore di lavoro, con il rito processuale previsto dall’art. 1, comma
47 e segg., 1. 28 giugno 2012, n. 92, chiedendo l’annullamento del
licenziamento subito il 31 dicembre 2012 a conclusione di una
procedura per licenziamento collettivo, e la conseguente
reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna dell’ente al
pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione,
o, in subordine, al risarcimento nella misura massima stabilita dalla
legge.
2. Il Tribunale di Palermo giudice del lavoro, con ordinanza
depositata il 4 giugno 2013, accolse il ricorso:
annullò il
licenziamento e condannò il CEFOP in A.S. alla “reintegrazione
della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di
un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto
dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre che
al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data
del licenziamento a quella della reintegrazione, senza sanzioni”.
3. Il CEFOP in A.S. propose opposizione ai sensi dell’art. 1, comma
51 ss., della legge 92/2012, lamentando, prima di tutto, la mancata
valutazione di eccezioni preliminari, con particolare riferimento alla
improponibilità della domanda, essendo detta domanda rientrante
nell’esclusiva competenza del giudice fallimentare.
4. Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 25 ottobre 2013, rigettò
l’opposizione e confermò la declaratoria di illegittimità del
licenziamento e la condanna alla reintegrazione ed al pagamento
dell’indennità risarcitoria, oltre interessi e rivalutazione.
Ric. 2013 n. 25109 sez. ML – ud. 25-03-2014
-2-

PALERMO, depositato il 04/06/2013;

Ric. 2013 n. 25109 sez. ML – ud. 25-03-2014
-3-

5. Con riferimento specifico all’eccezione di inammissibilità,
improponibilità della domanda dinanzi al giudice del lavoro, il
Tribunale dichiara (pag. 5 della sentenza) l’ammissibilità della
domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo
per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1 0 , della
legge 223 del 1991, con conseguente applicazione dell’art. 18 st.
lav., nuovo testo.
6. Contro tale decisione il CEFOP ha proposto ‘regolamento
facoltativo di competenza’, chiedendo che venisse ‘accertata la
competenza funzionale del Tribunale fallimentare di Palermo’. La
tesi è che fosse inammissibile ed improcedibile ogni domanda
diretta alla condanna al pagamento di somme di denaro
dell’amministrazione straordinaria per difetto di competenza
funzionale in capo al giudice del lavoro in quanto riservate alla
cognizione del Tribunale fallimentare. E poiché il Tribunale di
Palermo con sentenza 9422/2011 ha dichiarato lo stato d’
insolvenza del CEFOP in A. S. e, con decreto del 27 febbraio 2012,
ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 270 del 1999, ha dichiarato l’apertura
della procedura di amministrazione straordinaria, ne consegue,
secondo il ricorrente, che i crediti vantati nei confronti del CEFOP
dovevano essere azionati —pena l’improcedibilità- avanti al
Tribunale fallimentare, residuando al giudice del lavoro solo la
pronuncia sulla legittimità del licenziamento, ma non anche sulle
conseguenze risarcitorie o indennitarie.
7. Il regolamento di competenza è inammissibile.
8. L’istituto processuale è regolato dall’art. 43 c.p.c., che così si
esprime: “il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza
insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di
regolamento di competenza”.
9. Deve trattarsi, quindi, di un provvedimento che ha “pronunciato
sulla competenza”.
10. Quello impugnato nel caso in esame non è un provvedimento sulla
competenza, ma un provvedimento con il quale il Tribunale ha
ritenuto proponibili anche le domande di reintegrazione nel posto
di lavoro e di pagamento di un’indennità risarcitoria conseguenti
alla declaratoria di illegittimità del licenziamento dinanzi al
medesimo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettando

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del regolamento, che liquida in 100,00 euro per
spese e 2.500,00 euro per compensi professionali, oltre accessori. Ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr 115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2014.

l’eccezione del datore di lavoro che era un’eccezione di temporanea
improcedibilità delle domande dinanzi al giudice adito per la durata
della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo
dinanzi ai competenti organi della procedura.
11. Deve, pertanto, ribadirsi il consolidato orientamento per cui questo
tipo di eccezioni attengono alla scelta del rito dinanzi al medesimo
giudice, non alla competenza, e non possono essere oggetto di
regolamento di competenza (cfr., Cass., Sez. lav., 2 agosto 2011, n.
16867; Cass. Sez. VI-1, 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. Sez. 1,
12 maggio 2011, n. 10485).
12. Di conseguenza il ricorso per regolamento di competenza dinanzi
alla Corte di cassazione è inammissibile.
13.Le spese devono essere poste a carico della parte che ha proposto
un ricorso inammissibile.

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