Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9555 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 12/04/2021), n.9555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28241/2015 proposto da:

M.F., T.T., D.M.I.,

A.M., R.A.M., B.S., BI.SI.,

AR.PA., Q.S., S.R., V.E.,

P.D., G.A., MA.MA., tutti domiciliati in

ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIA PANSERA,

STEFANIA SCAGLIONE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 640/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/06/2015 R.G.N. 1088/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale di Modena, ha rigettato le domanda con cui i lavoratori meglio indicati in epigrafe avevano chiesto la conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con il Ministero dell’Interno per i servizi dello sportello unico per l’immigrazione presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, nonchè presso le Questure, oltre al risarcimento del danno;

il Tribunale di Modena aveva respinto la domanda di conversione ed accolto la domanda risarcitoria, in misura di venti mensilità, ma la Corte distrettuale, premesso che oggetto del contendere erano i soli contratti a termine sottoscritti dai lavoratori e non i periodi in cui i medesimi erano stati avviati al lavoro da società di somministrazione, osservava come per ciascun ricorrente fosse interessato un unico contratto a tempo determinato, poi legittimamente prorogato fino al 31.12.2011 e munito di ragioni giustificative ricavabili dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3576 del 2007, che ne integrava il contenuto per relationem e che individuava l’esigenza nella necessità di affrontare l’incremento di pratiche riconnesse al flusso migratorio di clandestini verso il nostro paese; la Corte d’Appello riteneva quindi insussistente l’abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine;

avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto tre motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di norme di diritto e di accordi nazionali di lavoro, sostenendo che la necessità di gestione amministrativa del flusso migratorio non poteva dirsi eccezionale e straordinaria, ma misura costante, sicchè era errata l’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 4 e 6;

il motivo è inammissibile perchè assolutamente generico;

la Corte ha escluso la rilevanza del periodo lavorato in somministrazione, perchè non oggetto dell’azione dispiegata e i ricorrenti a ciò replicano con la mera affermazione di avere svolto “tanti anni di lavoro” presso il Ministero, così come rispetto alla legittimità della proroga del contratto a termine si assume il superamento del periodo massimo triennale, senza però precisare quale fosse la decorrenza iniziale dei singoli rapporti, cui anche la narrativa si riferisce parlando di contratti stipulati “dal 2005 in avanti” ed “in modo più o meno continuativo per ciascun ricorrente”;

tale genericità pretenderebbe che in questa sede si procedesse alla ricostruzione delle singole posizioni per valutarne la coerenza rispetto ai termini di durata massima, ma ciò era onere che erano i ricorrenti a dover assolvere;

la formulazione del motivo si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1 (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

ciò impedisce di affrontare anche la questione – peraltro tipicamente propria del giudizio di merito – in ordine alla natura temporanea o stabile delle esigenze cui i contratti sopperivano;

non diversamente il secondo motivo, denunciando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa valutazione del fatto decisivo consistente nel perdurare dei rapporti a termine anche oltre il 31.12.2011 non riporta nè la precisazione del derivare di ciò da illegittime proroghe, nè la trascrizione dei contratti da cui deriverebbe tale prosecuzione dei rapporti, senza contare che resta comunque ancora indefinita l’originaria decorrenza dei contratti di ciascun singolo lavoratore;

tutto è rimesso ad un rinvio alla “documentazione prodotta” o alla “documentazione in atti” che denota anche in questo caso la totale carenza della necessaria specificità argomentativa;

il terzo motivo è infine dedicato alla denuncia di nullità della sentenza impugnata per non avere essa preso posizione sull’eccezione di acquiescenza formulata in appello dai lavoratori, sul presupposto che il Ministero avesse manifestato l’intenzione di dare esecuzione alla sentenza di primo grado senza riservare alcuna volontà di impugnare la stessa;

a parte l’evidenza che l’attuazione di una sentenza esecutiva ad opera della parte condannata non esprime di regola acquiescenza, senza necessità di alcuna riserva, ma la mera osservanza di un obbligo giuridico in quel momento attuale, vi è da dire che manca la trascrizione del documento, solo menzionato, da cui si dovrebbe desumere il verificarsi di una tale acquiescenza, reiterandosi anche nell’ultimo motivo quella genericità che già inficiava i precedenti;

le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA