Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9554 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8538/2007 proposto da:

AUTOTRASPORTI UBALDINI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

DENZA 50-A presso lo studio dell’avvocato LAURENTI Lucio, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONINSEGNI GADDO,

FONTANA GIOVANNI MARIA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 30/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato DANIELA GIACOBBE, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Autotrasporti Ubaldini srl – in liquidazione impugna con ricorso per cassazione, basato su due motivi, la sentenza della CTR della Toscana n. 98 del 24.10.2005, con la quale veniva rigettato l’appello della medesima contro le tre rese dalla commissione tributaria provinciale di Prato, che a sua volta aveva respinto i ricorsi introduttivi della contribuente avverso altrettanti avvisi di accertamento per Irpef relativa agli anni 1993 e 1994 per mancato versamento di ritenute d’acconto; Irpeg ed Ilor per il 1994 concernenti maggior reddito, nonchè l’imposta straordinaria per tale annualità. Il giudice del gravame osservava che la vicenda processuale riguardante la società coop. Euroservizi. per altra imposta e annualità non poteva avere riflessi su quella pendente, per la quale gli elementi indicati da quelli di primo grado costituivano la base del giudizio di inattendibilità degli assunti dell’Autotrasporti Ubaldini, posto che erano costituiti dalla verifica della polizia tributaria e dalle dichiarazioni di ex dipendenti, peraltro riscontrati da documentazione extracontabile.

L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè il giudice di appello non considerava che l’accertamento analitico induttivo non poteva essere adottato, trattandosi di presupposti indicati in riferimento alle persone fisiche e non a quelle giuridiche come nella specie. Inoltre diversi elementi erano stati indicati a sostegno delle ragioni della contribuente, come la regolarità delle scritture contabili e la mancanza di riscontri ai rilievi della polizia tributaria, senza che il giudice del gravame li avesse presi in considerazione.

La censura non va condivisa, alla luce di quanto rilevato nella parte espositiva. Invero l’ufficio delle imposte ben poteva procedere all’accertamento mediante il metodo induttivo previsto per le imprese delle persone fisiche dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, per espresso richiamo di esso nel successivo art. 40, riguardante tutti i soggetti diversi da tali enti. Ciò posto, va rilevato piuttosto che il motivo, come è strutturato nel suo complesso nella seconda parte circa l’omesso esame di alcune doglianze prospettate al giudice di appello, appare per tale verso inammissibile, dal momento che non è possibile in sede di legittimità prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice d merito.

Al riguardo infatti la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (V. anche Cass. Sent. 00322 del 13/01/2003).

Appare pure opportuno osservare che non è ravvisabile il vizio di insufficiente motivazione, che si configura solamente allorquando non è dato desumere l'”iter” logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio. In proposito non v’ha dubbio che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (V. pure Cass. Sez. U Sent. 05802 del 11/06/1998).

Tuttavia, ad ogni buon conto, l’assunto del giudice di appello come enunciato nella parte motiva è esatto, dal momento che per l’accertamento parziale di tributi diretti ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, tra gli elementi indiziar che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare quello imponibile, rientrano anche le dichiarazioni rilasciate da terzi alla polizia tributaria, a prescindere dal fatto che tale maggior reddito non risulti dalle scritture contabili, facendo le stesse prova contro l’imprenditore, ma non a suo favore (art. 2709 cod. civ., con l’eccezione stabilita dal successivo art. 2710), ed essendo, quindi, contestabili con qualunque mezzo di prova, non necessariamente documentale, posto che tali elementi possono essere desunti da qualsiasi fonte d’informazione, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 3573 del 16/02/2010, n. 16845 del 2008).

2)Col secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 1, 2 e 3, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il giudice di appello non indicava le ragioni in virtù delle quali riteneva fondata la pretesa fiscale, senza delibare le varie doglianze prospettate, per le quali era stata richiesta l’acquisizione dei provvedimenti di condono della Euroservice, della CTU, concernente anche brogliacci, peraltro non firmati, e dichiarazioni di un ex dipendente, nonchè notizie sul procedimento penale riguardante la suindicata società.

Il motivo, oltre ad essere piuttosto generico, perchè formulato in modo vago, è inammissibile, in quanto la doglianza doveva essere formulata come omessa pronuncia su specifiche censure, che peraltro dovevano essere precisamente riportate nel presente gravame in modo esauriente, con l’indicazione anche dei relativi punti inseriti nell’atto di appello, con la conseguenza fra l’altro che il gravame difetta di autosufficienza. Invero la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione “per relationem” resa in modo difforme da quello consentito bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 o 5, anzichè dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., come nella specie, il ricorso si rivela inammissibile (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 12952 del 04/06/2007, n. 1701 del 2006, n. 27387 del 2005). Comunque esso è infondato. La CTR osservava che il metodo seguito dall’agenzia era corretto; gli elementi di prova addotti dall’appellante attenevano ad imposta diversa ed annualità differenti concernenti altra contribuente, che perciò non potevano avere riflessi nel contenzioso in esame, atteso che gli atti impositivi erano motivati mediante riferimento al pvc. della polizia tributaria già notificato alla contribuente; gli accertamenti si basavano su contabilità in nero, esibita da un dipendente; le scritture contabili non erano attendibili. Tanto basta per ritenere che si tratta di motivazione sufficiente ed adeguata, oltre che giuridicamente corretta. Invero in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta, che all’IVA, la legge – rispettivamente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravita, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c., e segg.

e art. 2697 cod. civ., comma 2, mentre invece nel caso concreto l’Autotrasporti Ubaldini non assolveva tale onere (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9784 del 23/04/2010, n. 6849 del 2009).

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 (ottomila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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