Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9554 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 25/05/2020), n.9554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25202 R.G. anno 2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonietta Cruciani;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 9471/2018 del Tribunale di Ancona, depositato

il 26/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Ancona del 26 luglio 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente, O.F., potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il

Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 12, dell’art. 8 CEDU e della Convenzione dei diritti del fanciullo. Assume il richiedente che, valutando la propria vita privata e familiare in Italia, comparata a quella vissuta prima della partenza e a cui egli si troverebbe esposto in caso di ritorno nel paese di origine, si debba esprimere un giudizio prognostico negativo di “elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio”; in particolare, la decisione del Tribunale viene censurata per il mancato apprezzamento della situazione personale dello stesso istante, giacchè questi era giunto in Italia con la compagna e il figlio di pochi mesi, i quali avevano ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente espone in modo estremamente generico il contenuto del proprio ricorso avanti al Tribunale e non lascia comprendere i precisi termini con cui abbia posto la questione della protezione umanitaria avanti a quel giudice; nel ricorso si fa infatti menzione di una non chiara prospettazione della “situazione soggettiva e oggettiva del nucleo familiare e degli obblighi nazionali e internazionali a tutela dell’unità familiare”. Ora, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336). Ciò implica che, dibattendosi di questione di cui il Tribunale non si è occupato, competeva all’istante chiarire il contenuto delle allegazioni poste a fondamento della domanda di cui trattasi.

In termini astratti, del resto, il tema della concedibilità della protezione umanitaria al genitore del figlio minore il quale soggiorni regolarmente in Italia insieme all’altro genitore non impone affatto la conclusione indicata dal ricorrente: basti considerare, in proposito, che una condizione di vulnerabilità è riconosciuta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 25, comma 1, lett. b, n. 1, ai “genitori singoli con figli minori” (sul punto cfr. Cass. 10 luglio 2019, n. 18540): condizione non riconducibile all’odierno ricorrente. Del resto, la disciplina in tema di immigrazione contiene una propria disciplina a presidio dell’unità familiare e della tutela del minore (D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28 e s.s.) e l’istante, nel proprio ricorso, non si fa affatto carico di tale dato, da correlare al rilievo per cui la protezione umanitaria risulta essere misura atipica, ma pur sempre residuale.

3. – Non essendovi stata resistenza da parte del Ministero, non vi sono spese di giudizio su cui provvedere.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 25 maggio 2020

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