Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9554 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 22/04/2010), n.9554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMAGO GARAMOND & NEXUS SCARL (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRONE UBALDO con

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EDIL POLLARA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell’avvocato PALONI MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NATOLI ORESTE con delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1289/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Terza Sezione Civile, emessa il 21/10/2005; depositata il 21/11/2005;

R.G.N. 901/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 23 luglio 2002 la Imago Garamond e Nexus soc. coop. a r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Palermo la Edil Pollara s.n.c..

Premesso di condurre in locazione per uso promiscuo, dal novembre 1995, un immobile di proprietà della società convenuta in Piazzale (OMISSIS) e che l’uso abitativo, in via esclusiva, di tale immobile a far tempio dal 1997 da parte di essa concludente aveva determinato il mutamento del regime giuridico della locazione, la attrice ha chiesto la rideterminazione, da parte del giudice adito, del canone equo dovuto con condanna della convenuta sia alla restituzione degli importi ricevuti in misura eccedente il canone legale, sia al rimborso delle somme anticipate da essa attrice per la esecuzione di alcune opere di ripristino.

Costituitasi in giudizio la convenuta ha resistito alla avversa domanda, deducendone la infondatezza e svolgendo – in via riconvenzionale – domanda di condanna della Imago Garamond e Nexus soc. coop. a r.l. pagamento del maggior canone in ipotesi dovuto per la locazione a uso abitativo dell’immobile.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 5 ottobre 2004 ha rigettato la domanda di rideterminazione del canone, ritenendo non provato e in contrasto con le previsioni contrattuali nonchè con le evidenze documentali l’uso abitativo dell’immobile, nonchè la domanda riconvenzionale e, dichiarate irripetibili le spese tra la Edil Pollara e F.D., legale rappresentante della società attrice chiamato in giudizio in proprio e non costituitosi, ha posto a carico della società attrice le spese del giudizio.

Gravata tale pronunzia dal F., sia in proprio che quale legale rappresentante della Imago Garamond e Nexus soc. coop. a r.l., la Corte di appello di Palermo, con sentenza 21 ottobre – 21 novembre 2005 ha rigettato gli appelli con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, con atto 16 ottobre 2006 e date successive, affidato a tre motivi, la Imago Garamond e Nexus soc. coop. a r.l. nei confronti della Edil Pollara s.r.l. nonchè di F.D. in proprio.

Resiste con controricorso la Edil Pollara s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come accennato in parte espositiva la Imago Garamond e Nexus soc. coop. a r.l. ha chiesto, a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 80, fosse accertato – quanto al contratto di locazione per uso promiscuo inter partes avente a oggetto l’immobile di proprietà della Edil Pollara s.r.l. in (OMISSIS) p.le (OMISSIS) – l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso, con conseguente determinazione del canone dovuto dalla parte conduttrice, canone determinato secondo i criteri fissati dalla citata L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12 e ss..

Richiamato l’intervento di Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 185 e ricordata la – pacifica – giurisprudenza di questa Corte regolatrice in margine alla L. n. 392 del 1978, art. 80, i giudici a quibus hanno osservato:

– la tesi della parte appellante postula la prova non solo del mutamento della destinazione dell’immobile durante lo svolgimento del rapporto locativo, ma anche della conoscenza di tale modificazione da parte del locatore cui non incombe (giusta le precisazioni della Corte costituzionale) onere di permanente vigilanza sull’uso della cosa locata o di giornaliero controllo sulla conservazione della originaria destinazione;

– tale prova nella specie è del tutto carente, non essendo stato offerto alcun elemento di prova sull’effettivo uso abitativo dell’immobile e le prova dedotta sulla invocata conoscenza del mutamento d’uso, da parte del locatore, appare generica e priva del necessario requisito della specificità.

2. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua con due motivi con i quali denunzia nell’ordine :

– da un lato “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione della L. n. 392 del 1978, art. 80”, “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: difetto di motivazione, sotto il profilo della illogicità sul punto decisivo della controversia relativo all’assoggettamento del rapporto di locazione de quo al regime giuridico previsto per la locazione ad uso abitativo”, atteso che non risponde alle risultanze processuali la assenza di prove quanto all’avvenuto mutamento di destinazione primo motivo;

– dall’altro “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 244 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: difetto di motivazione, sotto il profilo della illogicità, in relazione alla genericità della prova dedotta dalla ricorrente e alla rilevanza di altre fonti di prova”, atteso che il capitolo di prova dedotto da essa concludente non era affatto generico secondo motivo.

3. I due motivi, intimamente connessi, e da esaminare congiuntamente, per più profili inammissibili, per altri manifestamente infondati, non possono trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3. 1. Quanto alle censure sviluppate sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, le stesse devono essere dichiarate inammissibili.

Giusta quanto assolutamente pacifico – presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui totalmente e senza alcuna motivazione totalmente prescinde la difesa della ricorrente – il vizio di violazione di legge – rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di Cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettata nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 4 marzo 2010, n. 5207, specie in motivazione).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur denunziando la ripetuta “violazione e falsa applicazione”, da parte della sentenza gravata, ora della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 80, con il primo motivo ora degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., con il secondo motivo anzichè indicare quale sia stata la erronea lettura delle indicate norme – data dalla sentenza criticata – e quale la loro corretta interpretazione, alla luce della giurisprudenza di questa Corte o della dottrina più autorevole, o almeno della stessa difesa di parte ricorrente, si duole – esclusivamente – dell’apprezzamento espresso dai giudici di secondo grado in margine al capitolo di prova dedotto da essa concludente a fondamento della domanda e della circostanza che quei giudici non potevano affermare che tale prova era generica e inidonea a dare la prova della fondatezza degli assunti invocati.

E’ evidente – alla luce dei rilievi svolti sopra – come anticipato, la inammissibilità delle censure in esame.

Con le stesse, infatti, non si denunziano violazioni o false applicazioni di norme di diritto, rilevanti sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma si lamenta la erronea valutazione – da parte dei giudici di secondo grado – delle risultanze di causa.

Le ricorrente, infatti, lungi dallo svolgere alcuna critica in margine alla interpretazione data dai giudici a quibus alle norme di legge indicate nei vari motivi, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interprefazione a parere della ricorrente inadeguata.

Per tal via la ricorrente sollecita, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze ed è palese la inammissibilità di tali censure.

3. 2. Parimenti inammissibili (oltre che manifestamente infondate) sono anche le censure sviluppate sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deve ribadirsi, in particolare, al riguardo che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può, invece, essere inteso – come pare pretenda la ricorrente – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

Pacifico quanto precede è agevole osservare che i giudici a quibus hanno puntualmente, e logicamente, e-sposto le ragioni alle luce delle quali il capitolo di prova articolato dalla difesa dell’odierna ricorrente fosse “generico” e inidoneo a dimostrare gli assunti di parte attrice.

In particolare:

– i testi dovrebbero riferire della conoscenza del mutamento della destinazione d’uso senza alcuna specificazione delle circostanze in base alle quali il locatore avrebbe attinto tale informazioni (ad esempio accessi diretti all’immobile nel corso dei quali avrebbe constatato tale diversa destinazione, specifiche comunicazioni anche verbali del conduttore o di terzi);

– nel capitolo non è stata neppure contestualizzata sotto il profilo temporale l’epoca di tale conoscenza che integra il dies a quo per l’esercizio dell’azione di risoluzione del locatore apparendo, palesemente, allo scopo, assolutamente insufficiente l’espressione “vero è che dal 1997 …”;

– emergono elementi di valenza probatoria nettamente contraria circa la perdurante destinazione dell’immobile ad uso diverso dall’abitazione quali la lettera dell’aprile 2000 con cui la società protesta per la intestazione delle quote condominiali da parte del condominio al F. anzichè alla società medesima e il pagamento di canoni tramite assegni da parte della società e l’emissione da parte della locatrice di fatture con il pagamento dell’IVA, non dovuta in caso di locazione abitativa circostanze, queste, ex se, palesemente incompatibili con l’assunto che ora si vorrebbe dimostrare e cioè che l’immobile fosse adibito a abitazione del F. e non a sede della società;

– certificazione camerale da cui risulta un diverso domicilio del F. ancora nell’ottobre 2002 successivamente alla proposizione della domanda in primo grado e la permanenza della sede legale della Imago in piazzale (OMISSIS).

Certo quanto precede non solo la ricorrente nulla oppone per dimostrare la “illogicità” e – quindi la censurabilità sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – della motivazione della sentenza impugnata, ma esaurisce il motivo nel limitarsi a invocare, in termini del tutto apodittici, la “specificità” del capitolo di prova dedotto.

E’ evidente, pertanto, la inammissibilità dei due motivi in esame anche sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, specie tenuta presente la formulazione del capitolo di prova non ammesso dai giudici a gibus (vero è che dal 1997 l’appartamento … è adibito esclusivamente ad abitazione del sig. … e che tale circostanza è sempre stata a conoscenza del legale rappresentante e dei soci della Edil Pollara s.n.c”) nel quale fanno totalmente difetto non “dettagli” delle circostanze rilevanti al fine del decidere, ma gli stessi fatti oggetto di prova (e, cioè, l’epoca precisa tale non essendo la semplice indicazione dell’anno che si sviluppa per ben 365 giorni, in cui – senza trasferimento della residenza ai fini anagrafici e senza comunicazione alla CCAIA della nuova sede della società – l’appartamento sarebbe stato utilizzato in via esclusiva dal F. per propria abitazione e gli elementi, di fatto, obiettivi, e come tali caduti sotto la diretta percezione dei testi, da cui detti testi hanno tratto il convincimento che il legale rappresentante della società locatrice e gli altri soci della stessa avessero dedotto o conosciuto del mutamento di destinazione).

4. Manifestamente infondato – da ultimo – appare il terzo motivo di ricorso con il quale “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” si denunzia “violazione dell’art. 91 c.p.c.” per avere la Corte di appello posto le spese di lite a carico di essa concludente.

Giusta la testuale previsione di cui all’art. 91 c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.

Certo quanto sopra, certo che gli appellanti erano risultati in esito al giudizio, totalmente soccombenti, non avendo visto accogliere alcuna loro domanda è evidente che correttamente – e senza incorrere in violazione della regola di cui all’art. 91 c.p.c. – i giudici a quibus hanno posto le spese di lite a loro carico.

5. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione in favore della contro ricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA