Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9554 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI MARIA MARGHERITA – rel. Presidente –

Dott. RUBINO LINA – Consigliere –

Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI MARCO – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO COSIMO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5520-2015 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAR ROSSO

61 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRANTI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F. P. DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI

BETTA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè da

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAR ROSSO

61 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRANTI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

principale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6541/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. CHIARINI MARIA MARGHERITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ROBERTO FERRANTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Accogliendo l’appello interposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Roma sezione distaccata di Ostia n. 291/2011, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 6541/2013 pubblicata il 22 gennaio 2014, rigettava la domanda proposta da P.T., conduttrice di un immobile concesso in locazione dall’I.N.P.S., tesa ad ottenere la condanna del locatore al risarcimento dei danni patiti per la cattiva esecuzione di interventi di riparazione dell’immobile (in specie, di ristrutturazione del locale bagno interessato da infiltrazioni). Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione P.T., affidandosi a quattro motivi; resiste, con rituale controricorso, l’I.N.P.S..

Parte ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione ed erronea interpretazione dell’art. 39 c.p.c., e il travisamento dei fatti, per avere la Corte territoriale mal considerato i caratteri tipici della litispendenza, ovvero la identità di soggetti, petitum e causa petendi.

La doglianza non può trovare accoglimento: essa appare del tutto inconferente rispetto alla decisione impugnata, la quale non ha affatto statuito (in senso affermativo o negativo) sull’esistenza di una situazione di litispendenza, ma ha invece argomentato l’infondatezza nel merito della pretesa dell’odierna ricorrente in quanto costituente una duplicazione rispetto ad altro diritto già tutelato in precedente giudizio.

2. Con il secondo motivo, si prospetta, sempre con riferimento art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale consentito all’appellante I.N.P.S. la produzione di documenti nuovi in grado di appello, senza peraltro nemmeno esplicare le ragioni della ammissibilità (in quanto indispensabili o non potute produrre per causa non imputabile) di dette prove documentali.

Il motivo è inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente avuto cura di indicare quali sarebbero i documenti prodotti per la prima volta in appello nè, a malori, di specificare il carattere decisivo degli stessi ai fini della formazione del convincimento del giudicante.

3. Con il terzo e il quarto motivo, la ricorrente lamenta, sotto il duplice profilo dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, che la Corte di Appello, con argomentazione peraltro illogica e contraddittoria, non abbia colto la diversità della domanda formulata nel giudizio de quo (volta al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per mala gestione dei lavori di ripristino del bagno) e la pretesa riconosciuta in precedente lite, decisa dalla sentenza del Tribunale di Roma – sezione distaccata di Ostia n. 244/2009, concernente il ristoro, a titolo di responsabilità contrattuale, dei danni sofferti per le infiltrazioni interessanti il bagno.

Le censure, congiuntamente esaminabili, sono infondate.

Giova in primis rilevare come la sentenza impugnata, quantunque con motivazione stringata, abbia correttamente inteso l’azione risarcitoria intentata dalla odierna ricorrente come ex contractu, in quanto causalmente ascritta alla “cattiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte dell’ente locatore” ed abbia altresì compiutamente individuato il contenuto del ristoro preteso nelle somme occorrenti per ristrutturare il bagno e nei pregiudizi sofferti per il mancato utilizzo dello stesso.

Invero, fondamento giustificativo della formulata domanda appare non già la violazione del generale dovere di neminem laedere gravante su tutti i consociati (come opinato, in maniera alquanto apodittica, in ricorso) bensì la inosservanza della tipica e specifica – obbligazione del locatore di effettuare, ai sensi dell’art. 1576 c.c., le riparazioni necessarie per il mantenimento della cosa locata in buono stato: obbligazione (asseritamente) inadempiuta dall’I.N.P.S. con la effettuazione non a regola d’arte degli interventi di ripristino del bagno occorrenti per la rimozione delle infiltrazioni.

Ma l’inadempimento della medesima obbligazione del locatore, questa volta declinata in punto di fatto come omessa effettuazione dei lavori di ripristino del bagno, integra la ragione causale della domanda risarcitoria sulla quale aveva, tra le stesse parti, già statuito la sentenza n. 244/2009 del Tribunale di Roma – sezione distaccata di Ostia, attribuendo alla conduttrice un importo idoneo a compensare, per un verso, i costi necessari per l’esecuzione delle riparazioni in luogo del locatore obbligato e, per altro, a compensare il pregiudizio (anche di natura psichica) per la mancata fruizione del bagno.

A fronte di una trasgressione del locatore dell’obbligo ex art. 1576 c.c., la situazione giuridica della conduttrice aveva dunque ricevuto tutela per equivalente, con la corresponsione di una somma di denaro atta a surrogare il mancato compimento di opere di ripristino: ne deriva che, come ritenuto nella impugnata sentenza, quella situazione non poteva essere nuovamente azionata per invocare il ristoro dei medesimi danni (per il mancato utilizzo del bagno) nonchè il pregiudizio da inesatta esecuzione delle riparazioni cui doveva oramai provvedere il conduttore stesso (con le somme a tale titolo riconosciute) non essendo più a tanto tenuto il locatore.

4. Disatteso il ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art.91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto L. 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis. La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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