Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9554 del 12/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9554 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 2396-2013 proposto da:
CHISTE’ LUCA CHSLCU68E29L378D, domiciliato ex lege in
ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO GIULIANO
giusta procura speciale a margine del secondo
originale del ricorso;
– ricorrente contro

GIOVANNINI CLAUDIO, GIMAC & C. DI GIOVANNINI CLAUDIO
SNC in persona del legale rappresentante pro tempore
GIOVANNINI CLAUDIO, DALLA PELLEGRINA PIERGIORGIO,

1

Data pubblicazione: 12/05/2015

ZANETTI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato
TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PIERGIORGIO SANDRI
giusta procura speciale a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 204/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 21/06/2012, R.G.N. 215/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/6/2012 la Corte d’Appello di Trento ha
respinto il gravame interposto dal sig. Luca Chistè in
relazione alla pronunzia Trib. Trento 15/3/2011, di rigetto
della domanda proposta nei confronti della società Gimac di

danni lamentati in conseguenza del sinistro avvenuto il
14/6/2003, allorquando, in stato di ebbrezza per l’<> somministratogli, asseritamente
urtava accidentalmente la vetrata d’ingresso del Bar Melody che
si frantumava provocandogli gravi lesioni al braccio sinistro,
rendendosi necessario il ricovero ospedaliero e una lunga
convalescenza.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Chistè propone ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.
Resistono con controricorso la società Gimac di Giovannini
Claudio & C. s.n.c. ed altri.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del primo
ricorso notificato a mezzo posta con spedizione avvenuta il
4/1/2013, recante procura priva del requisito della specialità
ex art. 83 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass., 27/8/2014, n.
18323).
Con il 1 0 motivo del secondo ricorso il ricorrente
denunzia <> degli artt. 40,
41, 92 c.p., in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.;

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Giovannini Claudio & C. s.n.c. ed altri di risarcimento dei

nonché <> di motivazione su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunzia <> degli artt. 2051, 2043 c.p.c., in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché <> di

all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto posto in rilievo come esso risulti formulato
in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto
all’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa
riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito E es.,
alla >>scheda di accettazione del Pronto soccorso dell’Ospedale
“S. Chiara” di Trento con allegate analisi di laboratorio (doc.
2 di primo grado)>>, al <>, alla <>, al <>, alla <> ), alla <>, alla <>, alla prova testimoniale, alla sentenza del
giudice di prime cure, all’atto di appello, alle <> assunte <>, ai propri scritti difensivi ] senza che gli stessi
risultino debitamente -per la parte d’interesse in questa sede-

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motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione

riprodotti nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, non essendo
puntualmente ed esaustivamente indicati i dati necessari al
relativo reperimento in atti (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n.
22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628;
Cass., 12/12/2008, n. 29279), con riferimento ( anche ) alla

documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n.
4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel
fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati
rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di
giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, più
recentemente, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche
di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso
inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass.,
23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726;
Cass., 6/11/2012, n. 19157).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il
ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di
orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di
censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n.
7851).

5

sequenza dello svolgimento del processo inerente alla

Deve quindi porsi in rilievo che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e
delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal

20/10/2005, n. 20322 ).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al
giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il
merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,
delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via
esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
esse sottesi, di dare ( salvo i casi tassativamente previsti
dalla legge ) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti ( v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n.
8718 ).
Va al riguardo d’altro canto ribadito che il vizio di
motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la
non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal

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giudice di merito ( v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass.,

giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della
parte, non valendo esso a proporre in particolare un
pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei
molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del
giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di

fatti, attengono al libero convincimento del giudice (cfr.
Cass., 9/5/2003, n. 7058).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a
risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito,

id est

di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle
finalità del giudizio di legittimità.
Quanto al 2 ° motivo va ulteriormente osservato che risulta
inammissibilmente non idoneamente censurata la

ratio decidendi

concernente la ravvisata sussistenza nella specie del fortuito,
che interrompe il nesso di causalità tra condotta e danno
evento ( «Nella specie … risulta … comprovata l’interruzione
del nesso eziologico per effetto di un fattore esterno, e cioè
la stessa condotta del danneggiato; contrariamente, difatti,
alla iniziale prospettazione, il Chistè non è finito
inavvertitamente sulla porta a vetri ma ne ha provocato la
rottura colpendola con un pugno; che detta condotta sia poi
stata determinata dallo stato di alterazione, se non di
manifesta ubriachezza, del medesimo Chistè, è del tutto
irrilevante alla luce del disposto dell’art. 92 c.p., a mente

7

valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei

del quale l’ubriachezza volontaria -quindi non derivata, come
nell’ipotesi in esame, da caso fortutio o forza maggiore- non
esclude né diminuisce l’imputabilità>> ).
Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi
della gravata sentenza rilevanti sotto i ricordati profili, le

un modello difforme da quello delineato all’art. 366, l ° co. n.
6, c.p.c., si risolvono in realtà nella mera doglianza circa
l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del
merito agli elementi valutati di un valore ed un significato
difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n.
20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura
dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo
operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei
tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà
sollecita,

contra ius

e cercando di superare i limiti

istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di
merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte
secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di
• merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla
attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione
elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al
fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi
(cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

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deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,

per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per
legge.

Roma, 28/11/2014

che liquida in complessivi euro 5.200,00 di cui euro 5.000,00

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