Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9553 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI MARIA MARGHERITA – rel. Presidente –

Dott. RUBINO LINA – Consigliere –

Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI MARCO – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO COSIMO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3832-2015 proposto da:

F.A., F.F., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 56, presso lo studio dell’avvocato

MARCELLO PIZZI, che li rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Prof.

B.T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA ANZIANO che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GAETANO DE RUVO, SAMUELA PISCHEDDA

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 583/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. CHIARINI MARIA MARGHERITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato MARCELLO PIZZI; udito l’Avvocato DANIELA ANZIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’INPDAI, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali, evocò in giudizio i germani F.A. e F.F. chiedendo la condanna degli stessi al rilascio dell’immobile ubicato in (OMISSIS), in quanto occupato sine titulo, nonchè al pagamento dell’indennità di occupazione ovvero, in via gradata, la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei convenuti.

L’adito Tribunale di Roma accoglieva la domanda formulata in via principale con decisione poi confermata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 583/2014 del 29 gennaio 2014.

Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione F.A. e F.F., affidandosi a sei motivi; resiste con controricorso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nelle more della controversia subentrato all’INPDAI.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi, si censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda, proposta in sede di appello dagli odierni ricorrenti, volta ad accertare che unico soggetto legittimato a subentrare nel contratto di locazione stipulato tra C.G. e l’INPDAI era F.I., “sia perchè formulata con la memoria ex art. 183 c.p.c., pur trattandosi di domanda nuova fondata su diverso petitum e causa petendi, sia in quanto difetta la legittimazione dei convenuti odierni appellanti a far valere un diritto che ricade esclusivamente nella sfera giuridica di F.I.”.

Distintamente impugnando ambedue le rationes decidendi, ricorrenti assumono:

con il primo motivo, rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, che la titolarità del contratto di locazione in capo a F.I. (per effetto di successione della L. n. 392 del 1978, ex art. 6, a C.G.) era circostanza presupposta della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata nella comparsa di costituzione in primo grado, soltanto precisata nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, e poi ribadita, con richiesta espressa di pronuncia di accertamento, a fattuale fondamento dell’interposto appello;

con il secondo motivo, rubricato violazione e falsa dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, che l’accertamento della titolarità del contratto di locazione in capo a F.I., ben lungi dall’integrare deduzione de iure tertii, era stato invocato a suffragio del difetto di legittimazione passiva dei convenuti, non potendo questi essere considerati occupanti dacchè conviventi con il predetto F.I., legittimo successore nel rapporto locatizio e loro genitore.

Le doglianze, da esaminarsi congiuntamente dacchè tese ad infirmare la medesima statuizione, non conducono all’auspicata cassazione della sentenza, pur con le seguenti puntualizzazioni.

Coglie nel segno il rilievo dei ricorrenti concernente l’erronea qualificazione in termini di novità della domanda.

Invero, come si evince dal contenuto degli atti difensivi (esaustivamente trascritto nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza), l’accertamento della altrui titolarità del contratto di locazione è istanza introdotta nel thema decidendum della lite sin dal suo esordio ad opera dei germani F. in guisa di eccezione nell’intento di suffragare il dedotto difetto di legittimazione passiva, allo scopo cioè di paralizzare l’accoglimento della domanda attorea di rilascio per occupazione sine titulo nei loro confronti spiegata, e sempre con la medesima causa petendi ed allo stesso fine riproposta in appello, ancorchè nelle diverse vesti formali dell’atto di impugnazione e per invocare la riforma della sentenza di primo grado.

Tuttavia (ed in ciò si appalesa l’infondatezza del ricorso), correttamente la Corte territoriale ha rilevato (con ragione ex se giustificante la dichiarata inammissibilità) l’insussistenza di interesse, giuridicamente rilevante, dei germani F. al descritto accertamento: essi infatti, nei gradi di merito, avevano articolato l’intera attività difensiva sulla prospettazione (peraltro reiterata nei motivi del presente ricorso dal terzo al sesto) di non aver convissuto con il genitore F.I. e di non essere mai succeduti nel contratto di locazione per aver altrove dimorato sin dal decesso della originaria conduttrice, talchè così definito l’oggetto della controversia sulla decisione circa l’inesistenza di un titolo abilitante i germani F. al godimento dell’immobile appariva pacificamente irrilevante verificare la sussistenza di detto titolo in capo ad un terzo.

Solo con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti, per denegare la (accertata dai giudici di merito) qualità di occupanti abusivi e giustificare l’interesse alla suddetta pronuncia dichiarativa, hanno adombrato di essere conviventi con F.I.: deduzione che, in quanto nuova e comportante uno stravolgimento delle difese in precedenza esplicate, non può in tutta evidenza essere presa in considerazione dalla Corte.

2. Con le ulteriori doglianze sollevate, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata:

con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver tenuto conto della testimonianza di M.M. idonea a sconfessare le risultanze delle certificazioni anagrafiche;

con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver considerato tutte le prove acquisite nel corso del processo di primo grado;

con il quinto motivo, ancora per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver ritenuto la efficacia asseverativa di alcuni documenti (ricevute di pagamento oneri condominiali) e prove testimoniali;

con il sesto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver motivato sulla inattendibilità della testimonianza resa da S.A..

Le doglianze, sommariamente riassunte, sono inammissibili: esse prospettano, in sostanza, in forza di una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite nei precedenti gradi di giudizio, una differente ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella operata nel provvedimento gravato.

In tal guisa, però, sotto l’apparente veste formale di un (non configurabile) vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i motivi finiscono con l’attingere tipiche di valutazioni di merito, quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti: valutazioni quindi di mero fatto, riservati al giudice di merito, sui quali il sindacato di legittimità può esercitarsi unicamente nei circoscritti limiti del vizio motivazionale rilevante ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, (tra le molte, Cass., 3 giugno 2014 n.12391; Cass., 14 maggio 2013 n. 11549; Cass., 25 maggio 2010 n. 12690; Cass., 5 giugno 2007 n. 15434; Cass., 10 agosto 2004 n. 15434; Cass., 14 luglio 2003, n. 11007; Cass., 10 luglio 2003, n. 10880; Cass., 5 aprile 2003, n. 5375).

Nella vicenda in parola, alcuno dei descritti vizi motivazionali è stato nemmeno prospettato dai ricorrenti, i quali hanno in realtà proposto una inaccettabile istanza di revisione delle valutazioni del giudice del merito finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

3. Disatteso il ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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