Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9552 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/04/2017, (ud. 20/12/2016, dep.13/04/2017),  n. 9552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO ANNAMARIA – Presidente –

Dott. ARMANO ULIANA – Consigliere –

Dott. SESTINI DANILO – Consigliere –

Dott. ROSSETTI MARCO – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO COSIMO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13277-2015 proposto da:

GA.FIN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore Sig.

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI

536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER VOLTAN giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ARREDAMENTI RIZZOTTO SNC DI M.R. E V.L.;

– intimata –

Nonchè da:

ARREDAMENTI RIZZOTTO SNC DI M.R. E V.L., in

persona dei soci amministratori – legali rappresentanti pro tempore,

sig.ri R.M.A. e V.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio

dell’avvocato PIER FILIPPO GIACOMO GIUGGIOLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIA GIOVANNA NEGRI giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

GA.FIN SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2457/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;

udito l’Avvocato WALTER VOLTAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale condizionato; accoglimento

dell’unico motivo dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2009 la società (OMISSIS) di M.R. e V.L. s.n.c. (d’ora innanzi, per brevità, “la R.”) convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società Gafin s.r.l., esponendo che:

la Gafin le aveva concesso in locazione un immobile, da destinare ad uso commerciale;

la Gafin aveva rifiutato il rinnovo del contratto, motivando il rifiuto con la necessità di adibire l’immobile alla propria attività d’impresa;

in un precedente giudizio era stata accertata la scadenza della locazione al 29 giugno 2004, e fissata la data del rilascio al 27 luglio 2007; tuttavia, una volta consegnato l’immobile a gennaio 2008, questo non venne adibito dal proprietario all’uso dichiarato, ma venne lasciato sfitto.

Chiese perciò la condanna della convenuta al risarcimento del danno ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31, comma 1. Allegò che il danno patito consisteva negli oneri sostenuti per il trasloco e lo smontaggio degli arredi, e nella riduzione dei ricavi.

2. La Gafin si costituì e negò che l’immobile rimase inutilizzato; dedusse di avere ivi svolto la propria attività d’impresa, e comunque contestò che la R. avesse effettivamente subito i danni di cui chiedeva il risarcimento.

3. Con sentenza 14.1.2012 n. 140 il Tribunale di Milano rigettò la domanda, ritenendola non provata.

La sentenza venne appellata dalla soccombente.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 16.12.2014 n. 2457 accolse il gravame, ritenendo che:

l’attività d’impresa svolta dalla Gafin nell’immobile già locato alla R. fosse soltanto apparente, e quindi sussistente la responsabilità del locatore;

la R. non avesse provati i danni di cui chiedeva il ristoro;

il pregiudizio lamentato dalla R. potesse essere liquidato in via equitativa ed in misura pari a 24 mensilità del canone pattuito, ovvero 36.000 Euro.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Gafin, ora in liquidazione, con ricorso fondato su quattro motivi.

La R. ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale fondato su due motivi, il secondo dei quali condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale.

1.1. Il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente. L’uno e l’altro, infatti, sottopongono a questa Corte l’esame della correttezza della sentenza d’appello, nella parte e nella misura in cui ha stimato il danno patito dalla società conduttrice, in conseguenza del recesso della locatrice.

1.2. Col primo motivo del suo ricorso la Gafin sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31.

Deduce, al riguardo, che della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31, comma 1, prevede a carico del locatore che, dopo avere negato il rinnovo del contratto, non adibisca l’immobile all’uso preannunciato, l’obbligo di risarcire il danno, e non una sanzione od un indennizzo.

Pertanto la Corte d’appello, per potere accogliere la domanda risarcitoria proposta dalla R., avrebbe dovuto accertare l’esistenza e l’entità d’un danno risarcibile: nel caso di specie, invece, la Corte d’appello dopo avere negato che vi fosse prova dei danni lamentati dalla R., le aveva comunque accordato un risarcimento pari a due annualità di canoni.

1.3. Col secondo motivo del ricorso incidentale (condizionato) la R. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (è denunciata, in particolare, la violazione degli art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c.; L. n. 392 del 1978, art. 31); sia dal vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Nella illustrazione del motivo la ricorrente deduce che:

aveva provato, attraverso una perizia di parte e varie prove testimoniali, l’ammontare dei costi sostenuti per la rimozione degli arredi ed il trasloco;

la Corte d’appello aveva omesso di valutare questi elementi di fatto;

la Corte d’appello aveva altresì trascurato di prendere in esame i maggiori costi sostenuti dalla R. per locare un altro immobile a canone maggiorato, nonchè le spese sostenute per “gli adempimenti amministrativi e burocratici” connessi al trasloco.

1.4. Ambedue i motivi sono fondati.

Della L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 31, stabilisce che il locatore, il quale dopo aver negato il rinnovo della locazione per adibire l’immobile all’attività propria, non lo faccia entro sei mesi dalla consegna, “è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto (…) e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone”.

Il comma 2 medesimo articolo soggiunge che tanto nel caso di ripristino del contratto, quanto nel caso di risarcimento del danno, il locatore sia condannato a pagare una sanzione pecuniaria in favore del Comune nel cui territorio è sito l’immobile.

Tale norma ha per presupposto una condotta, alla quale ricollega due tipi di conseguenze.

1.3. La condotta è quella del conduttore che non adibisca l’immobile all’uso annunciato al momento del diniego di rinnovo del contratto. Deve trattarsi d’una condotta almeno colposa, in ossequio al generale principio secondo cui la responsabilità esige l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. L. n. 392 del 1978, art. 31, dunque, non prevede una forma di responsabilità oggettiva, ma semplicemente addossa al locatore l’onere della prova liberatoria, coerentemente del resto al generale principio di cui all’art. 1218 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 2684 del 14/03/1991, Rv. 471251; Sez. 3, Sentenza n. 4414 del 14/04/1993, Rv. 481822).

1.4. Le conseguenze del suddetto inadempimento del locatore, previste dalla L. n. 392 del 78, art. 31, sono di due tipi: civili ed amministrative.

La conseguenza amministrativa (la sanzione pecuniaria a favore del Comune) è una soltanto; le conseguenze civili sono invece alternative, e rimesse alla scelta del conduttore: il ripristino del contratto o il risarcimento del danno. Nel caso in cui il conduttore scelga di domandare il risarcimento del danno, L. n. 392 del 1978, art. 31, lo favorisce prevedendo in sui favore una presunzione juris tantum di esistenza del danno stesso, a meno che non sia il locatore a dimostrare che il conduttore non ha subito alcun pregiudizio dal diniego di rinnovo del contratto (così già Sez. 3, Sentenza n. 20926 del 28/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 1700 del 23/01/2009).

La L. n. 392 del 1978, art. 31, tuttavia, pone a carico del locatore una presunzione semplice di esistenza del danno, ma non consente al giudice di presumere anche quale ne sia l’entità.

La liquidazione del danno di cui si discorre resta quindi soggetta alle regole sostanziali e processuali dettate dal codice in linea generale per l’aestimatio e la taxatio di qualsiasi tipo di danno (artt. 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c.), e dunque:

(a) anche quando l’esistenza del danno è presunta, presunto non può esserne l’ammontare, il quale va provato;

(b) l’onere della relativa prova grava sul danneggiato;

(c) il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., è consentito solo nell’ipotesi di impossibilità oggettiva di determinazione dell’esatto ammontare del danno.

1.5. Nel caso di specie, la Corte d’appello:

(a) da un lato, ha affermato non esservi prova di alcuno dei pregiudizi lamentati dalla R., ovvero della loro derivazione causale dal trasloco (così la sentenza d’appello, foglio 9, 3 capoverso);

(b) dall’altro, tuttavia, ha ritenuto di procedere ugualmente alla stima equitativa del danno.

Così facendo, tuttavia, la Corte d’appello ha falsamente applicato l’art. 1226 c.c., ricorrendo alla liquidazione equitativa in un caso in cui l’impossibilità della prova del danno, per ammissione stessa della Corte d’appello, era ascrivibile allo stesso danneggiato; e per di più senza dare conto del criterio logico seguito per pervenire a determinare in due annualità l’ammontare del pregiudizio patito dal conduttore.

1.6. Fondato è altresì, come accennato, il secondo motivo del ricorso incidentale, anch’esso concernente il quantum debeatur, con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, e limitatamente alle spese di trasloco.

La Corte d’appello ha infatti preso in esame tre poste di danno lamentate dalla R.: gli esborsi per miglioramenti ed addizioni, gli oneri di trasloco e la flessione dei ricavi.

La domanda di rifusione del valore delle addizioni è stata rigettata perchè il contratto di locazione subordinava la liceità delle addizioni al consenso del locatore, nella specie ritenuto insussistente.

La domanda di rifusione del danno da flessione dei ricavi è stata rigettata sul presupposto che fosse insufficiente la prova del nesso di causa tra il trasloco (avvenuto in un locale adiacente a quello lasciato) e il danno.

Ambedue queste statuizioni sono intelligibili, immuni da vizi logici e giuridicamente corrette.

1.7. La domanda di risarcimento del danno consistito negli oneri di trasloco è stata invece rigettata con questa motivazione: “la domanda è supportata in via pressochè esclusiva da una perizia di parte, priva evidentemente di valore probatorio e relativa a (…) oneri (peraltro di entità sproporzionata e rispetto alla tipologia dei beni da asportare) che non appaiono riversabili Gafin”.

Così decidendo, la Corte d’appello ha pronunciato una decisione che è nulla per difetto di intelligibilità.

Il breve passo sopra trascritto non consente infatti di comprendere a quali “oneri” la Corte abbia inteso fare riferimento, e soprattutto perchè mai non sarebbero “riversabili sulla Gafin”.

Sussiste, quindi, una effettiva violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

E’ doveroso soggiungere che L. n. 392 del 1978, art. 31, là dove stabilisce che se il conduttore opta per il ripristino del contratto ha diritto alla rifusione dei costi di trasloco, non vuol affatto dire che tale rifusione non spetti nel caso in cui il conduttore opti per il risarcimento.

Per quanto già detto, infatti, il risarcimento del danno previsto L. n. 392 del 1978, art. 31, va liquidato in base ai criteri generali dettati dal codice civile, e quindi tenendo conto così del mancato guadagno, come delle spese sostenute, ivi comprese quelle di trasloco (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 13.4.2015).

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la Gafin che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 1218 c.c..

Deduce, al riguardo, che il conduttore può pretendere l’indennità di cui L. n. 392 del 1978, art. 31, solo se la mancata adibizione dell’immobile all’uso dichiarato dal locatore al momento del recesso sia colpevole.

Nel caso di specie, tuttavia, la mancata adibizione dell’immobile all’uso preannunciato fu incolpevole, perchè la Gafin vi fu costretta dal ritardo col quale il locatore restituì l’immobile.

2.2. Il motivo è infondato, per più ragioni.

In primo luogo, perchè stabilire se la violazione di un obbligo sia scusabile o inescusabile è una quaestio facti, riservata alla valutazione del giudice di merito e insindacabile in questa sede.

In secondo luogo, perchè è la stessa Gafin ad allegare (p. 3, 2.2, del ricorso) che la data del rilascio dell’immobile da parte della R. fu, con sentenza resa in altro giudizio tra le stesse parti, fissata al 27.7.2007, e l’immobile venne rilasciato a gennaio 2008: sicchè il ritardo della riconsegna fu solo di 5 mesi, e non di tre anni.

In terzo luogo, perchè resta oscuro, nell’illustrazione del motivo di ricorso, quale nesso di causa la società Gafin ravvisi tra la ritardata restituzione e l’impossibilità di adibire l’immobile all’attività dichiarata.

In quarto luogo, perchè a tutto concedere era onere della Gafin provare l’assenza di colpa, circostanza che la Corte d’appello ha (sia pur implicitamente) escluso.

3. Il terzo motivo di ricorso principale.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile il testimone D.G.M., dalla cui deposizione emergeva la prova che la Gafin aveva effettivamente adibito l’immobile all’uso annunciato. Tale mancanza renderebbe la sentenza nulla, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Credere o non credere a un testimone è valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in questa sede. Nè è nulla la sentenza nella quale non si dia conto delle ragioni della ritenuta inattendibilità d’un testimone, dal momento che:

(a) il giudice non è tenuto a confutare una per una tutte le prove raccolte ed alle quali non presta fede, essendo sufficiente che indichi le sole prove sulle quali ha fondato il proprio convincimento;

(b) in ogni caso, una sentenza può dirsi nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., solo quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia del tutto incomprensibile: ipotesi non ricorrenti nel nostro caso.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 41 cost. e L. n. 392 del 1978, art. 31); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Il motivo espone una tesi così riassumibile:

la Corte d’appello ha ritenuto che l’adibizione dell’immobile alla propria attività d’impresa da parte della Gafin fosse solo apparente, perchè il locale era polveroso, abbandonato, squallente;

tuttavia ogni imprenditore è libero di esercitare la sua impresa come meglio crede, e se vuole esercitarla in un locale squallente, è libero di farlo;

ergo, accogliendo la domanda della R. la Corte d’appello aveva preteso di fatto di sindacare il modo in cui l’imprenditore esercita la propria attività d’impresa.

4.2. Il motivo è quanto meno ardito.

In primo luogo, infatti, esso è inammissibile perchè censura un accertamento di fatto, ovvero la circostanza che l’immobile rimase inutilizzato dopo la cessazione della locazione.

Che poi la Corte d’appello abbia tratto la prova dell’inutilizzazione del locale dalle condizioni di abbandono in cui si trovava è apprezzamento di merito, non censurabile in questa sede.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale.

5.1. Col primo motivo di ricorso incidentale la R. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 91 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, pur avendo riformato la sentenza di primo grado, non provvide a liquidare le spese di quel grado di giudizio.

5.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Il giudice di rinvio, infatti, dovendo rinnovare il giudizio d’appello, dovrà provvedere ex novo, e secondo l’esito della lite, sulle relative spese.

6. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

accoglie il primo motivo del ricorso principale;

accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato;

rigetta il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale;

dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio, il 10 dicembre 2016 ed il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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