Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9552 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 12/04/2021), n.9552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10895/2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, RAFFAELA FABBI,

che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

B.L.C., EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimati –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposta da:

EQUITALIA SUD S.P.A., – Agente di Riscossione tributi per la regione

Calabria, società con socio unico, soggetta all’attività di

direzione e coordinamento della “EQUITALIA S.P.A.”, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI, 81, presso l’avvocato CARMELA PARISI (C/C

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVVOCATI FERRAGINA & PARISI), che la

rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, B.L.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1287/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/10/2014 R.G.N. 217/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato non dovute da B.L.C. le somme pretese dall’Inail per premi relativi agli anni 2003/2005 portati da una cartella esattoriale per la quale non era stata provata la notifica.

La Corte ha osservato che la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata riportava nello spazio destinato alla firma del destinatario una sigla illeggibile e difettava della firma dell’incaricato alla distribuzione.

La Corte ha quindi rilevato la nullità della notifica della cartella e, pertanto, il termine per l’opposizione non decorreva in difetto di notifica della cartella stessa, nè quest’ultima aveva effetto interruttivo della prescrizione. A riguardo rileva che i premi si riferivano agli anni 2003/2005 senza che nel quinquennio successivo vi fossero stati validi atti interruttivi.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inail con un motivo. Il B. è rimasto intimato ed Equitalia ha depositato controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. L’Inail denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 – Censura l’affermazione che la notifica della cartella era nulla in quanto l’avviso di accertamento era sottoscritto con firma non leggibile e non sottoscritto dall’incaricato alla distribuzione.

Rileva che per il perfezionamento della notifica era sufficiente che la spedizione fosse avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica e con la sottoscrizione del destinatario, restando irrilevante la pretesa illeggibilità della sottoscrizione del destinatario.

Osserva, pertanto, che essendo la notifica regolare l’opposizione era stata proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni con la conseguenza che il credito era diventato incontestabile.

4. Il ricorso va rigettato.

Pur potendosi accogliere quanto affermato dall’Inail circa l’irrilevanza dell’affermata non leggibilità della sottoscrizione del destinatario restando l’atto valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandatala (cfr. Cass. n. 11707/2011),

risulta fondato il rilievo secondo cui la mancata sottoscrizione dell’incaricato alla distribuzione rende inesistente la notifica.

Va richiamata a riguardo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 17373/2020) secondo cui, premesso che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale, l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., comma 2, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente notificante.

4. La Corte d’appello ha applicato tali principi pervenendo pertanto alla conclusione che la mancata notifica della cartella determinava la prescrizione dei premi richiesti relativi al periodo 2003/2005 in assenza di valido atto interruttivo nel quinquennio successivo.

5. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato. Non deve pronunciarsi sulle spese di causa essendo il B. rimasto intimato. Vanno invece compensate le spese di lite tra il ricorrente ed Equitalia Sud.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per spese nei confronti dell’intimato B., spese compensate tra Inail ed Equitalia Sud.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA