Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9551 del 30/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9551 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA

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sul ricorso 23968-2012 proposto da:
SPATAFORA MADDALENA SPTMDL53M69E573H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE SPARTACO N. 139, presso lo studio
dell’avvocato ANNA MARIA CALVANO, rappresentata e difesa
RrYROCC.1{ 1
Eofbco
dall’avvocatolANGELO BALSAMO/giusta procura )in calce al ncorsoj 2Glogpao,
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 30/04/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 557/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 29/03/2012, depositata il 23/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato MAURO RICCI difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con sentenza n. 557/2012 depositata in data 23 aprile 2012, la
Corte di appello di Palermo, decidendo sull’impugnazione proposta da
Maddalena Spatafora nei confronti dell’I.N.P.S., avverso la sentenza del
Tribunale di Agrigento che aveva rigettato, per insussistenza del
requisito sanitario, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del
diritto dell’assistita dell’assegno mensile di invalidità (non confermato in
sede di revisione), dichiarava l’improcedibilità del gravame.
Avverso detta sentenza la Spatafora propone ricorso con tre motivi
con i quali denuncia 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e
141 cod. proc. civ.; 2) violazione e falsa applicazione nonché degli artt.
112, 153, comma 1, 294, commi 2 e 3, cod. proc. civ.; 3) violazione e
falsa applicazione degli artt. 347 e 348 cod. proc. civ.. Si duole del fatto
che la Corte territoriale non ha attribuito alcun rilievo alla circostanza
che il decreto di fissazione dell’udienza del 23/2/2012 non era mai stato
notificato al procuratore presso il domicilio eletto e che del pari irrituale
era stata la notifica del provvedimento adottato dalla Corte palermitana
ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ.. Si duole, inoltre, della mancata
pronuncia sulla istanza di rimessione in termini cui il sostituto del
difensore costituito si era riportato comparendo all’udienza del

Ric. 2012 n. 23968 sez. ML – ud. 03-03-2014
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03/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

29/3/2012 e della decisione adottata in applicazione dell’art. 348 cod.
proc. civ. in assenza dei relativi presupposti.
L’I.N.P.S. resiste con controricorso.
Va, in via preliminare, rilevato che la ricorrente ha ritualmente
depositato, in uno con il ricorso, copia conforme di tutti gli atti cui fa

profilo di inammissibilità per mancanza di autosufficienza.
Tanto precisato, sono manifestamente fondati ed assorbenti il
secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Risulta dal verbale di udienza del 29/3/2012 – debitamente
sottoscritto dal Presidente del collegio e dal cancelliere – che, in
sostituzione dell’avv. Vincenzo Sica, difensore della Spatafora, era
comparso l’avv. Dionisio Via (giusta delega in data 27/3/2012) il quale
si era riportato alla richiesta di rimessione in termini già ritualmente
depositata in data 5/3/2012.
Tale essendo la situazione, non poteva la Corte dichiarare, come ha
fatto, l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ.,
sul presupposto – non vero – che non fosse comparso nessuno
all’udienza di rinvio disposto appunto ai sensi dell’art. 348 cod. proc.
civ..
La comparizione dell’appellante all’udienza del 29/3/2012 (che
sanava ogni eventuale vizio della notifica del provvedimento reso dalla
Corte territoriale alla precedente udienza del 29/3/2012) comportava
per il collegio l’obbligo di provvedere sull’istanza di rimessione in
termini avanza dal difensore del ricorrente ai sensi dell’art. 153, comma
2, cod. proc. civ. (essendosi, peraltro, il Presidente già espresso con
provvedimento reso in calce all’istanza lo stesso giorno 5/3/2012, nel
senso si riservare la decisione all’udienza già fissata).

Ric. 2012 n. 23968 sez. ML – ud. 03-03-2014
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riferimento e sui quali fonda le censure, di tal che non sussiste alcun

Per quanto sopra considerato, si propone raccoglimento del
secondo e terzo motivo di ricorso con ordinanza, à sensi dell’art. 375
cod. proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 – Conseguentemente, vanno accolti il secondo e terzo motivo di
ricorso, con assorbimento del primo, e va cassata l’impugnata sentenza;
non ricorrendo i presupposti per definire la causa nel merito ex art. 384,
comma 2, seconda parte, cod. proc. civ., deve disporsi il rinvio ad altro
giudice, che si designa nella Corte di appello di Palermo,
in diversa composizione, che si atterrà ai princìpi sopra enunciati e
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il
primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2014.

giurisprudenza di legittimità in materia.

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