Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9551 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 22/04/2010), n.9551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26220/2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS) in qualità di erede del Sig.

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato TRICERRI LAURA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DAL POGGETTO ANDREA e SABA ALDO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RIOMAGGIORE DI GIORGIO PERRONE COMPAGNI & C SAS (OMISSIS),

B.E., B.P.;

– intimati –

sul ricorso 30527/20069 proposto da:

RIOMAGGIORE DI GIORGIO PERRONE COMPAGNI & C SAS (OMISSIS) in

persona del socio accomandatario pro tempore Ing. P.C.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso

lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MODENA FRANCO con delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

C.A., B.E., B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 969/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Seconda Sezione Civile, emessa il 24/02/2005; depositata il

28/06/2005; R.G.N. 2153/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

udito l’Avvocato MODENA FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 2973 del 2001 il tribunale di Firenze respinse la domanda (del 1992) della locatrice Riomaggiore di Giorgio Perrone Compagni & C. s.a.s. volta all’accertamento che la locazione di un suo immobile a B.S. era stata conclusa per soddisfare esigenze abitative transitorie del conduttore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del conduttore (che con autonomo ricorso aveva già domandato la determinazione del canone nella misura legalmente dovuta in un giudizio poi sospeso a seguito della promozione di quello presente), dichiarò che il contratto era soggetto alla disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, essendo nulle le clausole contrarie a quelle inderogabili di cui alla predetta legge.

Con sentenza n. 969 del 2005 la corte d’appello di Firenze, nella dichiarata contumacia del B., ha accolto l’appello della soccombente società locatrice. Ha rilevato che la domanda riconvenzionale del convenuto volta all’accertamento della simulazione potesse bensì ritenersi proposta attraverso l’articolazione della prova testimoniale espletata ma che, tuttavia, ai sensi dell’art. 1391 c.c., affinchè la conoscenza delle esigenze abitative non transitorie del conduttore, da questi riportate all’incaricato della locatrice e all’avv. Zangrilli, “potesse essere riferita alla società Riomaggiore, era necessario che gli stessi fossero muniti di poteri rappresentativi di detta società, circostanza nella fattispecie non provata e neppure dedotta”.

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione C.A., in qualità di erede di B.S., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la società Riomaggiore, che propone ricorso incidentale basato anch’esso su un unico motivo.

Gli altri coeredi del B., anche nei confronti dei quali il ricorso è stato proposto, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Il ricorso incidentale della Riomaggiore, totalmente vittoriosa in appello, deve ritenersi condizionato e va dunque esaminato dopo il ricorso principale.

2.- La ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 26, artt. 1391 e 1704 c.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo, sostiene l’erroneità della tesi seguita a dalla corte d’appello, secondo la quale, perchè possa dirsi che il locatore fosse consapevole prima del perfezionamento del contratto dell’uso (abitativo non transitorio) cui il conduttore avrebbe adibito l’immobile e possa conseguentemente ritenersi simulato il contratto per uso abitativo transitorio, è necessario che chi tale informazione abbia ricevuto dal conduttore per essere intervenuto nella fase delle trattative fosse munito di poteri rappresentativi del locatore in ordine alla conclusione del contratto.

Sostiene invece che è gradatamente sufficiente:

a) che di tali poteri rappresentativi il soggetto sia stato investito in ordine alla fase delle trattative;

b) in subordine, che il locatore abbia ingenerato una situazione di apparenza in ordine alla sussistenza di poteri rappresentativi;

c) in via ancora più subordinata, che possa presumersi che dell’informazione ricevuta abbia reso consapevole il locatore.

3.- Col ricorso incidentale (condizionato) la locatrice società Riomaggiore si duole dal canto suo – deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza e dei procedimento ed ogni possibile vizio della motivazione – che la corte d’appello, dopo aver riconosciuto che il conduttore B. non aveva in comparsa di risposta dedotto la simulazione ma chiesto l’accertamento della nullità delle clausole 1, 3, 4, 6, 7, 9, 23, 24, 25 e 32 del contratto, abbia tuttavia ritenuto che la questione della simulazione era stata utilmente dedotta in corso di causa attraverso l’articolazione della prova per testi.

Afferma in particolare che la corte d’appello “non ha saputo indicare quale delle prove dedotte dal B. integrasse l’allegazione dei fatti sui quali poter argomentare la pretesa simulazione” e sostiene che in nessuno dei capitoli di prova “risulta dedotto un accordo (tra le parti) intervenuto all’atto della stipula della locazione e volto a far figurare nel contratto inesistenti esigenze abitative transitorie in luogo di quelle primarie effettivamente rappresentate”.

Prospetta infine la novità di petitum e causa pretendi rispetto all’originaria domanda riconvenzionale.

4.- Nel ricorso (pagina 3, capoverso) si afferma che “in data 29.5.1994 decedeva il sig. B.S., al quale succedevano la vedova C.A. e i figli B.E. e B. P.. Il procuratore del convenuto non dichiarava la morte della parte ed il processo, di conseguenza, continuava”.

Tanto è confermato dai contestualmente depositati (ritualmente ex art. 372 c.p.c., trattandosi di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso proposto da persona diversa da chi era parte nel precedente grado) certificato di morte di B.S. e dalla dichiarazione di successione.

Ne consegue che l’appello era stato proposto nei confronti della parte defunta e non degli eredi.

Si rende dunque applicabile il principio, recentemente enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza 16 dicembre 2009, n. 26279 in composizione di un contrasto a lungo protrattosi, secondo il quale:

“l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è luogo all’applicazione dell’art. 291 c.p.c.”.

Principio applicabile, come si evince dalla lettura della sentenza, indipendentemente dal momento nel quale la morte si sia verificata e dunque anche al caso nel quale essa sia intervenuta nel corso del processo, prima della discussione, ed il procuratore della parte costituita non l’abbia dichiarata. E questo per la sostanziale ragione – così enunciata nella citata sentenza – che le parti, quando è definito un grado e deve aprirsene un altro, “tornano nella situazione in cui sì trova l’attore prima di proporre la domanda, cioè di dover conoscere la condizione di colui col quale intende contrarre il rapporto processuale”.

Corollario ne è che l’appello era inammissibile, in quanto proposto nei confronti di una parte defunta.

5.- Pronunciando sul ricorso principale, deve dunque cassarsi la sentenza impugnata, che per le ragioni dette è nulla, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ex art. 384 c.p.c. con la declaratoria di inammissibilità dell’appello, senza alcuna statuizione sulle spese del relativo grado, stante la contumacia del convenuto.

Le spese del giudizio di cassazione devono porsi a carico della s.a.s. Riomaggiore, che ha dato causa al ricorso principale per aver provocato, con un appello inammissibile, la riforma della sentenza di primo grado che la aveva vista soccombente e che, con la presente pronuncia, passa in giudicato.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e, pronunciando sul ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello della Riomaggiore di Giorgio Perrone Compagni & C. s.a.s. avverso la sentenza di primo grado;

dichiara assorbito il ricorso incidentale;

condanna la predetta s.a.s. Riomaggiore a rimborsare ad C. A. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200, di cui 3.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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