Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 955 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 20/01/2021), n.955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36490-2018 proposto da:

G.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE,

rappresentata e difesa dagli avvocati SEBASTIANO SCHIAVONE, GAETANO

IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2218/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Napoli Nord in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con sentenza n. 2218/18 aveva dichiarato il diritto di G.M.R. all’assegno di invalidità con decorrenza da aprile 2016, condannando l’Inps al pagamento dei ratei maturati, ed aveva integralmente compensato tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio, in considerazione dell’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO.

Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l’assistito proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) E’ dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rilevava, il ricorrente, l’errata statuizione sulla compensazione delle spese in ragione del principio di causalità.

Questa Corte ha chiarito che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti”(Cass. n. 19613/2017).

Di recente anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall’art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni.

Con riguardo al caso in esame si osserva che il Tribunale, nel compensare le spese dell’ATP, ha dato conto delle ragioni fondanti la scelta compensativa indicando a tal riguardo la decorrenza posticipata della prestazione rispetto alla data della domanda amministrativa. Il parziale accoglimento della originaria domanda sostanzia il concetto di reciproca soccombenza come delineato da questa Corte (Cass. n. 20888/2018) e rende corretta la decisione impugnata. Il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità, sussistendo le condizioni per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA