Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 955 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 17/01/2020), n.955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5188 – 2019 R.G. proposto da:

I.P. – c.f. (OMISSIS) – C.S. – c.f. (OMISSIS) –

D.M.L. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in

Roma, alla via Golametto, n. 4, presso lo studio dell’avvocato

Giovambattista Ferriolo e dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate che

li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine

del ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della corte d’appello di Perugia n. 2152/2018,

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. I.P., C.S. e D.M.L. con ricorso ex lege n. 89/2001 alla corte d’appello di Roma – depositato nel dicembre del 2011 – e successivamente, all’esito della declaratoria di incompetenza per territorio della corte di Roma, in riassunzione, alla corte d’appello di Perugia – depositato nel marzo del 2015 – si dolevano per l’eccessiva durata del giudizio, del pari ex lege n. 89 del 2001, intrapreso dinanzi alla corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel settembre del 2006.

Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro un equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto”. Resisteva il Ministero della Giustizia.

2. Con decreto n. 2152 dei 19.2/13.7.2018 la corte di Perugia accoglieva il ricorso e condannava il Ministero a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 875,00 oltre interessi nonchè a rimborsare ai difensori anticipatari, avvocato Giovambattista Ferriolo ed avvocato Ferdinando Emilio Abbate, dei ricorrenti le spese di lite, liquidate in Euro 210,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

3. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso I.P., C.S. e D.M.L.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

4. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2 e dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 37 del 2018.

Deducono che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 875,00 – dell’indennizzo accordato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018; l’impugnato decreto, si ribadisce, è stato depositato il 13.7.2018. Il D.M. n. 37 del 2018, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7) ed applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 6), ha modificato il D.M. n. 55 del 2014, comma 1, nel senso che, al terzo periodo, le parole “possono essere aumentati, di regola, sino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; e nel senso che, al quarto periodo, le parole “diminuzione di regola fino al 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”).

Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 67,50, fase introduttiva Euro 67,50, fase istruttoria Euro 51,00, fase decisionale Euro 100,00.

Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 286,00. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 210,00.

6. In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 2152/2018 va cassato – nei limiti dell’addotta censura – con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice di rinvio valuterà l’applicabilità al caso di specie della previsione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.

7. Non sussistono i presupposti perchè i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Invero, ed a prescindere dall’accoglimento del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, nei limiti della censura di cui all’esperito ricorso, il decreto della corte di appello di Perugia n. 2152 dei 19.2/13.7.2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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