Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 955 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. I, 17/01/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 17/01/2011), n.955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI

BENITO, rappresentato e difeso dall’avvocato AIELLO CARMINE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

21/03/2007, n. 1215/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BENITO PIERO PANARITI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento dei motivi primo

e terzo, per il rigetto dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 21 marzo 2007, la Corte d’appello di Napoli respinse la domanda proposta dal signor L.V., di equa riparazione per l’irragionevole durata della causa instaurata contro di lui davanti al Tribunale di Salerno con citazione notificata il 10 febbraio 1996. Il processo si era concluso in primo grado con sentenza 17 gennaio 2006, che aveva accolto la domanda attrice esclusivamente nei confronti della Provincia religiosa Salernitano Lucana dell’Immacolata concezione dei Frati minori, ai quali apparteneva la Chiesa di San Francesco di (OMISSIS), di cui egli aveva contestato di essere il rappresentante legale.

La corte osservo’ che la lunga durata del processo era imputabile per un anno, sette mesi e dodici giorni ai rinvii imputabili alle parti;

che la complessita’ della causa, argomentata dalla necessita’ di una consulenza tecnica che aveva richiesto un anno, giustificava la determinazione della sua ragionevole durata in quattro anni, da sommare ai ritardi dovuti ai rinvii imputabili alle parti; che per il periodo residuo d’irragionevole durata (indicato in anni quattro e mesi nove) l’attore non aveva subito danni non patrimoniali, perche’ il giudice istruttore, disponendo con ordinanza l’integrazione del contraddittorio in considerazione della documentata eccezione del L. di non essere legale rappresentante della chiesa, che era priva di personalita’ giuridica, aveva mostrato di ritenere fondate le eccezioni dello stesso L., e perche’ la “riserva alla fase decisoria della delibazione delle questioni in materia di titolarita’ del rapporto” aveva comportato la pendenza meramente formale della lite per il ricorrente; che l’attore non aveva neppure subito danni patrimoniali per il pagamento delle spese di lite, perche’ nessuna condanna in tal senso era stata pronunciata a suo carico dalla sentenza conclusiva del giudizio presupposto.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor L., per cinque motivi.

Il ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura l’affermazione che il L. non avrebbe subito danni non patrimoniali perche’ il giudice istruttore, disponendo con ordinanza l’integrazione del contraddittorio in considerazione della documentata eccezione del L. di non essere legale rappresentante della chiesta, la quale era priva di personalita’ giuridica, aveva mostrato di ritenere fondate le eccezioni dello stesso L., e la “riserva alla fase decisoria della delibazione delle questioni in materia di titolarita’ del rapporto” aveva comportato la pendenza meramente formale della lite per il ricorrente.

Il motivo e’ fondato. Il diritto all’equa riparazione del danno non patrimoniale, costituito dall’ansia nascente per l’irragionevole durata del processo, non puo’ essere escluso da una pretesa anticipazione di giudizio, desumibile da un provvedimento meramente ordinatorio, nonostante il prolungarsi dell’attesa della decisione, ne’ la tensione dell’attesa puo’ venir meno per il fatto che una richiesta avente ad oggetto la chiamata in causa di un terzo sia stata accolta dal giudice, giacche’ quel provvedimento non puo’ pregiudicare la decisione di merito.

Il secondo motivo censura la disapplicazione del principio della CEDU che l’indennita’ va commisurata alla durata per ogni anno di giudizio e non d’irragionevole durata.

Il motivo e’ inammissibile, perche’ nella sentenza tale questione non e’ trattata.

Il terzo motivo verte sull’immotivata imputazione al ricorrente dei rinvii chiesti dall’attore o dal consulente tecnico. Anche questo motivo e’ fondato. Il decreto impugnato non si e’ uniformato al principio, ripetutamente enunciato da questa corte, che dalla durata del processo presupposto sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all’abuso del diritto di difesa (Cass. 15 novembre 2006 n. 24356, 10 maggio 2010 n. 11307).

Tendendo conto di tali indicazioni, l’affermazione, nel decreto impugnato, che determinati rinvii fossero imputabili alle parti non e’ sufficiente, nella sua genericita’, a soddisfare il precetto della motivazione circa la responsabilita’ del tempo occorso a tal fine. In particolare non puo’ essere addebitato alla parte il rinvio per l’integrazione del contraddittorio, che costituisce esercizio di un diritto di difesa, e che dal giudice del processo presupposto, il quale, autorizzando la chiamata del terzo e poi assolvendo l’originario convenuto lo ha ritenuto non pretestuoso. Il medesimo rinvio sarebbe semmai astrattamente valutabile sotto il profilo della complessita’ della causa, qualora si ritenga che tale adempimento non sia nella fattispecie concreta compatibile con l’ordinaria durata del processo. Anche per questa parte, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

Il quarto motivo verte sul danno patrimoniale: si deduce che erano state chieste le spese sopportate per la difesa, e non quelle oggetto di condanna giudiziale. La censura e’ manifestamente infondata. Le spese sopportate per difendersi del giudizio presupposto, trovando il loro titolo nella difesa nel giudizio, e non gia’ nella sua durata, non costituiscono danno patrimoniale suscettibile di equa riparazione; esse, in ogni caso – anche di durata irragionevole del processo – rientrano nel regolamento attribuito all’esclusiva competenza del giudice della causa alla quale si riferiscono, a norma degli artt. 91, 92 e 94 c.p.c..

Il quinto motivo, sul regolamento delle spese di giudizio davanti alla corte territoriale, e’ assorbito.

In conclusione il decreto deve essere cassato, con rinvio della causa alla corte di Napoli per il nuovo giudizio, nel quale il giudice determinera’ la ragionevole durata del giudizio presupposto in relazione alla sua complessita’, durata che, ai fini della determinazione del ritardo indennizzabile, deve essere detratta dalla durata complessiva del giudizio, unitamente ai rinvii richiesti dalle parti nei soli limiti in cui questi siano imputabili a intento dilatorio, o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all’abuso del diritto di difesa; e applichera’ il principio di diritto che il danno non patrimoniale cagionato dall’irragionevole durata del giudizio presupposto, per l’ansia che si accompagna normalmente all’incertezza sull’esito, non e’ esclusa dal mero fatto dell’emanazione di provvedimenti ordinatori, privi di contenuto decisorio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in altra composizione.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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