Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9549 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 22/04/2010), n.9549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10992/2006 proposto da:

CENTRO TURISTICO ALBERGHIERO DI GIOIA (OMISSIS) SRL,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCHE 54, presso con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FOGGIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’AMBROSIO LUIGI con delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1203/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

Seconda Sezione Civile, emessa 2/12/2005;

depositata il 19/12/2005; R.G.N. 1161/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito l’Avvocato CONSIGLIO PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Decreto 30 marzo 1993 il presidente del tribunale di Foggia ha ingiunto al Comune di Foggia il pagamento di L. 47.096.196 in favore del Centro Turistico Alberghiero Di Gioia s.r.l. a titolo di corrispettivo per l’alloggio fornito a alcune famiglie di senza tetto ospitate nella propria struttura alberghiera.

Con atto 24 giugno 1992 il Comune ingiunto ha proposto opposizione, innanzi al tribunale di Foggia, avverso tale decreto deducendo – da un lato – che non era mai intervenuto tra le parti un valido accordo negoziale, dall’altro che, comunque, era stato già corrisposta a controparte quanto a suo credito.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 13 maggio – 5 giugno 2001 – accertato che il rapporto inter partes era sorto anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 141 del 1989 – ha rigettato la proposta opposizione atteso, da una parte, che il Comune era tenuto al rispetto delle deliberazioni adottate dalla giunta municipale al fine di assicurare il necessario alloggio ai senzatetto, dall’altra che nonostante diffida a sgombrarla, il Comune aveva continuato a detenere la struttura alberghiera sì che era tenuta al pagamento della somma reclamata ex adverso in virtù del principio del neminem laedere.

Gravata tale pronunzia dal soccombente comune, nel contraddittorio del Centro Turistico Alberghiero Di Gioia s.r.l. che, costituitosi in giudizio anche in grado di appello, ha chiesto il rigetto della impugnazione, la Corte di appello di Bari, con sentenza 2-19 dicembre 2005 in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza del primo giudice ha revocato il decreto opposto con condanna della appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 26 gennaio 2006 ha proposto ricorso il Centro Turistico Alberghiero Di Gioia s.r.l. con atto 22 marzo 2006, affidato a due motivi e illustrato da memoria.

Resiste, con controricorso il Comune di Foggia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società attrice in primo grado (il Centro Turistico Alberghiero Di Gioia s.r.l.) hanno evidenziato i giudici di appello, ha proposto unicamente una domanda contrattuale: è stato reso, per l’effetto in violazione dell’art. 112 c.p.c. il capo di pronunzia con il quale il tribunale ha accertato un responsabilità extracontrattuale del comune.

A prescindere da ogni altra circostanza – la controversia riguardava un rapporto successivo alla disdetta inviata dall’appellata nel 1991 e, pertanto, era soggetto alla disciplina di cui alla L. n. 141 del 1989 – la regola della necessità della forma scritta ad substantiam, per i contratti con le pubbliche amministrazioni ha precisato la sentenza ora oggetto di ricorso è bene anteriore alla detta legge del 1989 e nella specie “l’assoluta mancanza di un formale contratto di locazione conforme ai principi che regolano le manifestazioni di volontà degli enti pubblici non consente una soluzione diversa dall’accoglimento della spiegata opposizione, con il consequenziale rigetto della domanda della appellata società”.

2. Con il primo motivo la ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.” e “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio” “il tutto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Assume, in particolare, la ricorrente che “il tribunale contrariamente a quanto statuito dalla Corte di Appello, ha fondato la sua decisione esclusivamente sulla responsabilità contrattuale del Comune, dando atto che, in ordine alla sussistenza di regolare e valido supporto contrattuale, alcuna contestazione risultava mai mossa nel corso del rapporto, sino alla disdetta”.

Esposti i fatti di causa la ricorrente precisa che “del tutto erroneamente (sulla base dei detti fatti) la sentenza ha ritenuto statuito dal primo giudice il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale”.

3. Il motivo è inammissibile, per carenza di interesse.

L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata.

E’ inammissibile, pertanto, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (tra le tantissime, in questi termini Cass. 23 maggio 2008, n. 13373; Cass., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12637).

Certo quanto precede, preso atto che parte ricorrente pur denunziando la interpretazione data dal giudice di appello della sentenza di primo grado non si duole della conclusione fatta propria dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione (allorchè ha accertato che il Centro Turistico Alberghiero Di Gioia s.r.l. in primo grado aveva invocato esclusivamente una responsabilità contrattuale del comune di Foggia) è evidente – come anticipato – la inammissibilità della deduzione, volta unicamente a una correzione della motivazione della sentenza impugnata e senza alcuna utilità pratica per la parte ora ricorrente.

4. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la propria domanda, denunziando “violazione e falsa applicazione della normativa in materia contrattuale e pubblica amministrazione in relazione ai principi di lealtà, correttezza e buona fede (artt. 1375, 1337, 1175, 12333, 1587, 1591 e 1596 c.c., nonchè della L. n. 144 del 1989, art. 23 u.p.” e “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della causa” “il tutto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

5. Il motivo non può trovare accoglimento. Sotto diversi, concorrenti, profili.

5. 1. In primis lo stesso non solo non censura quella che la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma prescinde – totalmente e senza alcuna giustificazione – da quella che è la normativa di cui occorre fare applicazione al fine della risoluzione della presente controversia.

Stante la non equivoca formulazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 e la lettura che degli stessi da una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice (e da cui, come anticipato, totalmente prescinde la difesa della ricorrente) ai fini della conclusione di un contratto da parte un ente pubblico non economico, anche se questo agisca iure privatorum, è indispensabile ad substantiam la forma scritta e la provenienza del documento dal soggetto legittimato a manifestare, verso l’esterno, la volontà dell’ente (Cass. 12 aprile 2006, n. 8621; Cass. 2 marzo 2006, n. 4635; Cass. 8 gennaio 2005, n. 258).

Infatti, poichè la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi.

Tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. posti dall’art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l’obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell’atto, così controllabile da parte dell’autorità tutoria (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22537).

Inoltre, al riguardo, non si dubita:

– da un lato, che in tema di attività di diritto civile della P.A. vige il principio formalistico il quale disciplina la conclusione dei contratti da parte della P.A., nel senso che i contratti stipulati iure privatorum dalla P.A., ed in genere dagli enti pubblici, richiedono sempre la forma scritta ad substantiam, conseguendone la inammissibilità di una conclusione del contratto stesso per fatti concludenti (Cass. 12 aprile 2006, n. 8621);

– dall’altro che il suddetto principio formalistico vige ugualmente nelle ipotesi, in cui sia parte la P.A., di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, giacchè la forma scritta ad substantiam deve essere adottata anche con riferimento alle eventuali, successive modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza, deve escludersi che la cessione del contratto, allorquando debba provenire dalla P.A., o da un ente pubblico, possa desumersi da fatti concludenti (Cass. 12 aprile 2006, n. 8621);

– da ultimo, che in tema di attività di diritto civile della P.A. l’invio della disdetta nel termine previsto negozialmente impedisce che possa ritenersi prorogato per facta concludentia il contratto stipulato in forma scritta nel quale pure sia prevista la rinnovazione tacita, a nulla valendo, nel caso che il soggetto pubblico sia un Comune, l’esistenza di successive delibere del consiglio comunale che ne abbiano disposto la proroga, trattandosi di atti meramente interni, di natura preparatoria, inidonei ad impegnare l’ente (Cass. 22 febbraio 2008, n. 4532, che evidenza che una volta verificatisi gli effetti della disdetta infatti, le parti possono porli nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale, che, nel caso della P.A., deve rivestire la forma scritta e deve essere stipulato dall’organo legittimato a rappresentare l’ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti).

Facendo applicazione dei ricordati principi i giudici del merito sono pervenuti al rigetto della domanda attrice dopo accertato, in linea di fatto:

– da un lato, che le somme oggetto di controversia erano reclamate a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dal Centro Turistiche Alberghiero Di Gioia s.r.l. (che aveva messo a disposizione di senza tetto le proprie strutture) successivamente alla disdetta (di un precedente rapporto) “inviata proprio dall’odierna appellata nel 1991”;

dall’altro che sussiste, nel caso di specie “l’assoluta mancanza di un formale contratto di locazione conforme ai principi che regolano le manifestazioni di volontà degli enti pubblici”.

5.2. Non essendo stato neppure in tesi dedotto che il comune ha occupato l’immobile – nel periodo per il quale è stata richiesta la somma di cui al decreto opposto – in forza di un contratto rispettoso dei principi di cui al R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 è palese altresì la irrilevanza, al fine del decidere di tutte le considerazioni, in fatto e in diritto sviluppate nel motivo.

Specie tenuto presente:

– da un lato, che in violazione del principio della autosufficienza del ricorso per cassazione la ricorrente, anzichè trascrivere, in ricorso, il contenuto dei documenti invocati nel ricorso stesso (o almeno dei passaggi salienti di questi) si limita a esporne la propria – assolutamente soggettiva – interpretazione di quei documenti;

– dall’altro che – comunque – totalmente prescindendo dalla regula iuris sopra ricordata la ricorrente, ben consapevole della assenza di un contratto scritto di locazione operativo con riguardo al periodo per cui è controversia pretende di valorizzare facta concludentia, nonchè decreti ingiuntivi, passati in cosa giudicata che – palesemente – in quanto provvedimenti giurisdizionali, non possono sostituire un contratto che non esiste.

5. 3. Per completezza espositiva, infine, non può tacersi che la sentenza impugnata ha accertato – in linea di fatto – che nel 1991 la odierna ricorrente ha disdettato il contratto (inter partes).

E’ evidente, pertanto che anche nella eventualità si ritenga – in contrasto con tutte le emergenze istruttorie – che negli anni dal 1980 al 1991 il comune di Foggia ha goduto dell’immobile per cui è controversia in forza di un contratto di locazione, non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata.

Essendo stato, infatti, tale (ipotetico) contratto disdettato proprio della società ora ricorrente e riguardando il presente giudizio il pagamento di canoni per un periodo (ultimo trimestre 1992) successivo alla intimata disdetta è palese, alla luce della giurisprudenza richiamata sopra che era onere della odierna ricorrente dare la prova della avvenuta stipulazione, successivamente alla ricordata disdetta, di un nuovo contratto nelle forme di legge.) Certo, per contro, che nessun nuovo contratto scritto è stato stipulato tra le parti successivamente al dicembre 1991 è palese – anche sotto tale profilo – la infondatezza del ricorso.

5.4. Si assume nel motivo, da ultimo, che la domanda doveva – comunque – essere accolta ai sensi dell’ art. 1591 c.c..

L’assunto è inammissibile.

Almeno sotto due concorrenti profili.

5.4.1. Come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che nella specie deve ulteriormente confermarsi, i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto ancorchè rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (Cass. 3 marzo 2009, n. 5070; Cass. 27 agosto 2003, n. 12571; Cass. 24 maggio 2003, n. 8247).

Deriva da quanto sopra, da un lato, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sollevi una questione, per la quale siano necessari accertamenti di fatto, che non abbia formato oggetto del giudizio di appello, come fissato e delimitato dalle impugnazioni delle parti (Cass., sez. un., 20 gennaio 1998 n. 494), dall’altro, che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al Giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 5 ottobre 1993 n. 9861; Cass. 13 novembre 1996 n. 9941).

Non controverso quanto precede, atteso che nella sentenza impugnata non si fa mai menzione di una domanda ex art. 1591 c.c. asseritamente proposta dalla società ora ricorrente è palese che era onere di questa, in primis, denunziare – se del caso – la sentenza impugnata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere pronunziato su un capo di domanda, dall’altro, indicare, trascrivendo il relativo “passaggio”, in quale occasione, già nel giudizio di primo grado, nel rispetto delle regole del contraddittorio, aveva prospettato la domanda sotto il ricordato profilo, tenuto presente che una domanda ex art. 1591 c.c. non può essere introdotta, per la prima volta in grado di appello (cfr. Cass, 19 marzo 2007, n. 6468; Cass. 23 luglio 2002, n. 10752).

5.4.2. Anche a prescindere da quanto precede in materia di danni per ritardata restituzione ex art. 1591 c.c., si è a fronte a una responsabilità del conduttore di natura contrattuale (cfr. Cass. 31 marzo 2007, n. 8071) ed è palese, pertanto, che l’accoglimento di una tale richiesta presupponeva, comunque, la dimostrazione – da darsi da parte dell’attore – che con riguardo a un certo periodo (a prescindere dalla circostanza non controversa, che il comune avesse corrisposte delle somme per il godimento della struttura) tra le parti esistesse un contratto avente la forma scritta ad substantiam, prova assolutamente mancata, nella specie.

6. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità, attesa la peculiarità della controversia e la condotta extraprocessuale del comune.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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