Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9548 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28006/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.K., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. GALIANI 68

presso lo studio dell’avvocato SELICATO PIETRO, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2005 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 12/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTORO MASSIMO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SELICATO PIETRO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 80/15/05, depositata il 12.10.05, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Bologna, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da F.K. avverso la cartella di pagamento conseguente ad avvisi di accertamento IRPEF, per gli anni 1995 e 1996, notificati al marito della contribuente L.P., ed al curatore del fallimento della ditta individuale gestita dal medesimo.

2. La Commissione Tributaria Regionale – condividendo le argomentazioni del primo giudice – riteneva che, pur avendo la F. presentato dichiarazione dei redditi congiunta con il marito, ai sensi della L. n. 114 del 1977, art. 17, la sopravvenuta separazione legale dei coniugi, l’irreperibilità del L. e l’origine delittuosa dei redditi accertati dall’Ufficio, avrebbero dovuto comportare la notifica dell’avviso di accertamento anche alla consorte.

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 80/15/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, ai quali l’intimata ha replicato con controricorso. L’amministrazione finanziaria ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva la Corte, in via pregiudiziale, che deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall’intimata F.K., la quale assume che le sarebbe stata notificata una copia incompleta dell’atto, poichè mancante della pagina contrassegnata con il numero 6. E tale mancanza avrebbe impedito ad essa resistente una completa conoscenza del ricorso, indispensabile al fine di consentirle di formulare compiutamente le sue difese.

1.1. L’eccezione è infondata e va disattesa.

1.1.1. Deve, invero, anzitutto rilevarsi, al riguardo, che – secondo l’insegnamento costante di questa Corte (cfr. Cass. 15199/04, 13385/05, 7811/06) – l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dall’intimato sotto il profilo dell’incompletezza della copia notificatagli, per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine, non può trovare accoglimento qualora l’originale del ricorso, depositato dal ricorrente a norma dell’art. 369 c.p.c., rechi in calce la relata di notifica, redatta dall’ufficiale giudiziario, contenente l’attestazione della consegna di una “copia” del ricorso, o del “suesteso atto” al destinatario.

Ed infatti, poichè la relata di notìfica, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso dell’avvenuta notificazione dell’atto, in difetto di tale querela, deve ritenersi che detta attestazione – per effetto di tale locuzione – sia estesa alla conformità della copia consegnata all’originale completo, come si desume dal combinato disposto dell’art. 137 c.p.c., comma 2, e art. 148 c.p.c.. Orbene, poichè nel caso di specie la relata di notifica da atto dell’avvenuta consegna al difensore della F., costituito nel giudizio di appello, di copia del “suesteso atto”, deve ritenersi – in mancanza di querela di falso – che la copia notificata sia conforme all’originale completo in tutti i suoi elementi, ai sensi delle disposizioni suindicate.

1.1.2. Ad ogni buon conto, deve altresì considerarsi – sotto un diverso profilo – che ai fini del riscontro formale degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali, e non alle copie.

Sicchè la mancanza di una o più pagine nella copia dell’atto processuale notificato (nella specie, il ricorso per cassazione), assume rilievo solo qualora abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell’atto e, quindi, abbia compromesso, in concreto, le garanzie della difesa e del contrad-dittorio (Cass. S.U. 4112/07, Cass. 1213/10). Orbene, nel caso di specie, la pagina mancante non ha, di certo, impedito all’intimata di comprendere il motivo di impugnazione in contestazione e di desumere il petitum del gravame proposto dall’Ufficio finanziario, essendo stato detto motivo (segnatamente il secondo) dedotto ed articolato compiutamente nelle due pagine precedenti (4 e 5) quella che si assume mancante; e neppure siffatta presunta incompletezza della copia notificata ha in alcun modo influito negativamente sull’esercizio del diritto di difesa, atteso che ben dieci delle diciotto pagine del controricorso sono dedicate alla confutazione del motivo suindicato.

Di qui la totale infondatezza dell’eccezione proposta dall’intimata.

2. Premesso quanto precede, si passa, a questo punto, ad esaminare i motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, che – per la loro evidente connessione – vanno trattati congiuntamente.

2.1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, L. n. 114 del 1977, art. 17, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio finanziario deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 114 del 1977, art. 17, commi 1, 2, 3 e 4, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.3. Con le suesposte censure, invero, l’Agenzia delle Entrate lamenta che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’Ufficio sia incorso nella violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, – che prevede l’obbligo della notificazione al contribuente degli accertamenti in rettifica e degli accertamenti d’ufficio – e della L. n. 212 del 2000, art. 7, (c.d. Statuto del contribuente), per non essere stati gli avvisi di accertamento notificati anche alla F., bensì soltanto al di lei consorte, L.P., mediante affissione nell’albo pretorio del Comune, giacchè irreperibile, nonchè al curatore del fallimento della ditta individuale da lui gestita.

Per di più, a parere dell’amministrazione ricorrente, il giudice di appello sarebbe altresì incorso nella violazione del disposto della L. n. 114 del 1977, art. 17, non avendo tenuto conto del fatto che, una volta che i coniugi abbiano optato per la presentazione di una dichiarazione dei redditi congiunta, facoltà concessa loro dalla norma suindicata, gli accertamenti in rettifica – a monte delle cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio – sono effettuati a nome di entrambi i coniugi, e notificati al marito, permanendo – ai sensi della disposizione suindicata – una responsabilità solidale di entrambi per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi.

3. Tali censure dell’Ufficio ricorrente, a giudizio della Corte, sono del tutto fondate e vanno, pertanto, accolte.

3.1. Deve, infatti, anzitutto rilevarsi che il procedimento di notificazione degli avvisi di accertamento, seguito dall’amministrazione finanziaria nel caso di specie, si palesa del tutto corretto.

Ed invero, la notifica di atti impositivi al contribuente che si sia reso irreperibile deve avvenire, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., con la sola particolarità che l’avviso del deposito del piego – in forza della disposizione speciale dettata per il rito tributario – non deve essere affisso alla porta dell’abitazione del destinatario, ma nell’albo comunale, e la notificazione si ha per eseguita decorsi otto giorni da tale affissione (Cass. 8853/08). E tale è, per l’appunto, il procedimento del tutto correttamente seguito nel caso concreto – come si evince dalla stessa sentenza impugnata – dall’Ufficio, nei confronti del L., coniuge dell’odierna ricorrente.

Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha, del pari correttamente, eseguito la notifica degli avvisi di accertamento anche al curatore del fallimento della ditta individuale gestita dal contribuente, atteso che al medesimo compete la rappresentanza, anche processuale, del fallito, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale (Cass. 9214/08).

3.2. Ciò premesso, non può condividersi, a giudizio della Corte, l’assunto del giudice di appello, secondo il quale l’essersi l’amministrazione finanziaria limitata a notificare – come appena rilevato – l’avviso di accertamento al solo marito dell’odierna ricorrente, oltre che al curatore fallimentare, integrerebbe una violazione del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, a tenore del quale “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato (…) da lui delegato”. L’impugnata sentenza, invero, non tiene in alcun conto, la disposizione speciale della L. n. 114 del 1977, art. 17, in forza della quale la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita ai coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze vantaggiose ed eventualmente svantaggiose che derivano dalla legge, e che ne connotano il peculiare regime. Pertanto, all’opzione per la dichiarazione congiunta conseguono indefettibilmente i seguenti effetti, previsti dalla norma suindicata: a) gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito; b) i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta e dei relativi oneri accessori (soprattasse, pene pecuniarie, sanzioni, interessi).

Tale regime giuridico del debito di imposta, pertanto, non e in alcun modo influenzato dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale, non essendo in alcun modo ravvisabile, in siffatta situazione, un contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, espressi dagli artt. 3 e 53 Cost.. Va considerato, invero, che la capacità contributiva dei coniugi deve essere valutata con riguardo alla loro condizione all’epoca della dichiarazione congiunta, e che l’accertamento riguarda – per l’appunto – un reddito omesso, o infedelmente indicato, in detta dichiarazione unitaria, frutto di libera scelta del contribuente. Neppure è ravvisabile nel regime giuridico in esame, ad avviso della Corte, un contrasto con l’art. 24 Cost., essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell’avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente gli atti successivi nei quali venga, per la prima volta, portata a sua conoscenza la pretesa tributaria (come l’avviso di mora), anche in relazione alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, ed in primo luogo dell’avviso di accertamento (cfr., in tal senso, C. Cost. 184/89, 128/00, Cass. 5169/02, 4863/02, 22692/07).

3.3. Nè la responsabilità solidale, prefigurata dalla norma della L. n. 114 del 1977, art. 17, può essere, nella specie, esclusa in considerazione dell’origine delittuosa dei redditi accertati dall’Ufficio, poichè provenienti da truffe perpetrate dal L. – intermediario finanziario – ai danni dei risparmiatori.

Ed invero, la responsabilità solidale dei coniugi, prevista dalla norma suindicata, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato.

La libera opzione per la dichiarazione congiunta – come dianzi evidenziato – comporta, per vero, l’ascrivibilità di detta responsabilità anche al coniuge che, optando per tale regime fiscale, si è volontariamente assunto i vantaggi ed i rischi connessi a tale opzione. E, d’altro canto, anche in siffatta ipotesi il diritto di difesa della moglie è garantito dalla possibilità di impugnare autonomamente gli atti successivi all’avviso di accertamento – e segnatamente l’avviso di mora – e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di opposizione alla pretesa tributaria azionata nei suoi confronti (conf. Cass. 5202/03).

4. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta l’opposizione proposta dalla contribuente.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità, oltre a quelle delle fasi di merito, vanno poste a carico della contribuente soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dalla contribuente; condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 10.000,00, oltre le spese prenotate a debito, nonchè delle spese dei giudizi di merito, che liquida in Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, per ciascun giudizio, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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