Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9548 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 22/04/2010), n.9548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10570/2006 proposto da:

P.A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE rappresentato

e difeso dall’Avvocato ALBITES COEN ANTONIO con studio in 16122

GENOVA Distacco di Piazza Marsala n. 4/14 con delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1023/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Prima Sezione Civile, emessa il 16/11/2005; depositata il 21/11/2005;

R.G.N. 1863/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 3383 del 2003 il tribunale di Genova rigettò la domanda (del 27.9.1994) del locatore P.A.L. volta alla risoluzione per inadempimento del contratto di locazione di un immobile “ad uso transitorio come seconda residenza” locato dall'(OMISSIS) a F.M.C., che vi aveva trasferito la propria residenza anagrafica e, dopo aver proposto domanda per la determinazione del canone legalmente dovuto, dal luglio del 1994 aveva corrisposto il minore importo mensile di L. 110.706 in luogo di quello convenuto di L. 750.000. Ritenne che il locatore era stato in grado di conoscere che le esigenze del conduttore erano incompatibili con la pattuita transitorietà della locazione.

2. – La sentenza è stata confermata dalla corte d’appello di Genova che, con sentenza n. 1023 del 2005, ha rigettato l’appello del locatore soccombente, pur se sul diverso rilievo che era nella specie configurabile un vero e proprio accordo simulatorio tra le parti.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il P., affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo è denunciata omessa motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla contraddittorietà intrinseca della testimonianza del teste M., nonchè fra quanto dichiarato dallo stesso e quanto affermato dal teste V..

Il ricorrente si duole che la corte abbia ritenuto le circostanze riferite veridiche senza farsi carico della tesi, prospettata anche con l’atto di appello, che non lo fossero rispetto a due fatti pacifici.

1.1.- Il motivo è manifestamente infondato, non costituendo “punti decisivi” ma solo tesi difensive gli assunti prospettati in ricorso come fatti pacifici (che, cioè, qualunque commercialista avrebbe sconsigliato la conclusione del contratto e che il locatore non avrebbe mai locato per un uso che comportasse l’applicazione dell’equo canone).

2.- E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo, col quale è denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’apprezzamento di circostanze (lavori svolti dalla conduttrice e antieconomicita di un contratto di locazione dalla stessa in ipotesi concluso al solo fine di disporre di un immobile dove impartire lezioni private, di modesta redditività) che la corte d’appello ha considerato solo corroboranti la conclusione raggiunta a seguito della completa valutazione delle assunte prove testimoniali.

3.- Manifestamente infondato è pure il terzo motivo, col quale la sentenza si assume viziata per omessa motivazione su altro punto decisivo, costituente anch’esso, in realtà, non un fatto ma una tesi difensiva (interesse della conduttrice ad una locazione transitoria in relazione agli incerti sviluppi del suo rapporto sentimentale col convivente), della quale la corte non era affatto tenuta a dar conto in motivazione, attesi i diversi e determinanti fatti considerati.

4.- Col quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1456 e 1453 c.c., L. 23 luglio 1978, n. 392, artt. 44, 45 e 12 nell’assunto che, fino a quando il giudice non si sia pronunciato sulla richiesta del conduttore di determinazione canone legale di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 45, questi è comunque tenuto a corrispondere quello convenzionale e, se non lo faccia, è inadempiente.

4.1. Il principio è corretto in diritto (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 5383/1984, nonchè Cass, nn. 4520/89, 6403/90, 9955/97, 14234/04), ma il motivo di ricorso è infondato in quanto del tutto prescinde dalla circostanza (di cui da atto la sentenza impugnata alle pagine 4 e 10 e lo stesso ricorrente nell’esposizione del fatto che precede l’illustrazione dei motivi) che la conduttrice aveva, prima di procedere alla riduzione, proposto domanda per la determinazione legale innanzi al pretore di Genova.

Si rende dunque applicabile il diverso principio secondo il quale la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45, u.c., nel disporre che, ove penda giudizio sulla determinazione dell’equo canone, il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato, gli attribuisce espressamente la facoltà di limitare il versamento del corrispettivo, per tutta la durata del giudizio stesso, alla misura che reputa dovuta, anche se – al fine di evitare la sanzione risolutoria per inadempienza da morosità – quella misura deve essere ragionevole, non temeraria e, comunque, congrua (Cass., n. 132/1984 e 9873/1990). Come poi precisato da Cass., n. 72 69/2000, “in definitiva, l’autoriduzione del canone costituisce forma di autotutela riconosciuta al conduttore nell’ambito del giudizio di determinazione dell’equo canone”.

Il ricorrente non si fa carico della questione, nulla osservando in ordine all’affermazione (che si legge a ti pagina 10 della sentenza impugnata) nel senso che andava escluso che configurasse inadempimento della conduttrice il pagamento da parte sua di un canone inferiore a quello risultante dal contratto “avendo la stessa pagato il canone legale salvo conguaglio a seguito del procedimento di determinazione promosso ai sensi della L. 21 luglio 1918, n. 392, art. 45 e attualmente sospeso”.

5.- Il ricorso è respinto.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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