Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9548 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/04/2017, (ud. 25/10/2016, dep.13/04/2017),  n. 9548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21612/2014 proposto da:

CARROZZERIA MT, in persona del legale rappresentante p.t.,

V.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TORRE ARGENTINA 47,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CAPRARA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO GRUMELLI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del suo

procuratore speciale, dott. V.S., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ATTANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA FONSI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

VA.SI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2014 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il

28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato GIOVANNI CAPRARA per delega;

udito l’Avvocato GIANLUCA FONSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di un sinistro stradale, la Carrozzeria CT effettuava la riparazione dell’autovettura del danneggiato e questi le cedeva il credito per i danni materiali subiti in conseguenza del sinistro.

La causa tra la CT, il danneggiante Va.Se. e la compagnia assicuratrice per la r.c.a di questi, Zurich Ass.ni s.p.a. si concludeva in primo grado con l’accoglimento parziale della domanda risarcitoria, escluse le spese stragiudiziali e le spese da noleggio sostitutivo.

L’appello della Carrozzeria veniva rigettato con la sentenza qui impugnata.

La Carrozzeria MT propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di Zurich Ass.ni s.p.a. e di Va.Si. avverso la sentenza n. 59/2014, depositata dal Tribunale di Chieti in funzione di giudice d’appello in data 28 gennaio 2014.

Resiste con controricorso la società di assicurazioni.

Il Va., regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione di norme di diritto che non indica, da ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale dichiarato non provato l’esborso relativo al noleggio di una vettura sostitutiva stante la mancata produzione della relativa fattura, che invece sostiene di aver regolarmente prodotto in primo grado. Di conseguenza, lamenta che il tribunale abbia erroneamente rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per il noleggio per alcuni giorni di una vettura sostitutiva, sull’erroneo assunto che l’attrice non avesse documentalmente provato di aver sostenuto tali spese.

Trattasi all’evidenza di errore revocatorio, ricadente nell’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4: il ricorrente assume come verificatosi un fatto processuale (l’avvenuto deposito della fattura e la sua esistenza nel fascicolo) il cui verificarsi è stato positivamente escluso dal giudice di merito.

La contestazione sotto il profilo della violazione di legge è quindi inammissibile.

Attesa la formulazione del motivo, sono inconferenti i riferimenti all’orientamento giurisprudenziale qualificante il danno da fermo tecnico come ipotesi di danno in re ipsa, del resto superato dalle più recenti pronunce di questa Corte quali Cass. n. 20620 del 2015.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di non meglio precisate, anche in questo caso, norme di legge, per aver il giudice di merito ritenuto non ripetibili le spese di assistenza stragiudiziale sostenute dal danneggiato che si è avvalso della assistenza di una società di infortunistica stradale, il cui ausilio tuttavia non è servito ad evitare la necessità di introdurre il giudizio.

Il motivo è infondato.

In effetti la ricorrente non precisa quale sia la violazione di legge commessa dal giudice di merito ma contesta la valutazione del tribunale, assumendo, sulla base della resistenza processuale della compagnia di assicurazioni, che in realtà questa non pagò spontaneamente contestando ogni voce di danno e che ciò abbia determinato la necessità del ricorso alla società infortunistica, tant’è che il giudice aveva riconosciuto i danni alla vettura, il cui costo era stato ritenuto antieconomico dall’assicurazione..

L’attività svolta dalla società infortunistica è stata in realtà presa in considerazione e valutata dal tribunale e ritenuta sostanzialmente superflua, sull’assunto che si trattasse di sinistro semplice, con pieno riconoscimento di responsabilità da parte del conducente dell’altro veicolo, in cui tutti i danni materiali sono stati risarciti e in cui sostanzialmente, nella ricostruzione del giudice di merito, il ricorso alla società infortunistica non è stato funzionale nè ad evitare il giudizio nè a risolvere un problema tecnico di una qualche complessità, garantendo al suo assistito una migliore e più rapida tutela.

Ha ritenuto pertanto che per questi motivi esse non fossero ripetibili da parte del danneggiato.

Si tratta di un accertamento in fatto, motivato e non sindacabile in questa sede.

Esso non contrasta affatto l’ultima giurisprudenza della Corte sul punto (Cass. n. 997 del 2010), richiamata nella stessa sentenza impugnata, secondo la quale, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

La sentenza del tribunale ha ritenuto appunto non necessario nè giustificato il ricorso alla società infortunistica, che rimane una scelta legittima e di maggior comodità del danneggiato, ma che non può essere riversata sul danneggiante nè sulla compagnia assicuratrice di questa ove ritenuta sostanzialmente superflua ai fini di una più pronta e semplice definizione del contenzioso.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa ex art. 2697 c.c., comma 1, e art. 24 Cost., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Afferma di aver articolato numerosi capitoli di prove orali a sostegno della sue domande volte al risarcimento del danno da fermo tecnico e alla rifusione delle spese da assistenza stragiudiziale, che esse sono state ritenute superflue e non ammesse dal giudice mentre poi le relative domande sono state rigettate: lamenta quindi di essere stata esclusa dalla possibilità di fornire la prova dei suoi diritti.

Il motivo è infondato.

Il primo gruppo di prove testimoniali, che la ricorrente riproduce, è relativo alla quantificazione dei danni e quindi non è pertinente con il motivo del ricorso, perchè i danni alla vettura sono stati riconosciuti integralmente.

Quanto al secondo gruppo di capitoli, volto a provare l’attività svolta dalla società di infortunistica, sono stati valutati e ritenuti superflui dal tribunale il quale – come sopra affermato a proposito del secondo motivo – non ha negato che il danneggiato se ne fosse avvalso, ma ne ha escluso la ripetibilità ritenendola attività non funzionale al giudizio.

Quanto al capitolo col quale la ricorrente voleva provare oralmente di aver sostenuto le spese da fermo tecnico del veicolo, il tribunale ha legittimamente ritenuto dirimente la mancanza della prova documentale, in conformità alle norme di legge che pongono dei limiti all’ammissibilità della prova testimoniale (ed affidano al giudice di merito la valutazione sull’opportunità o meno di superare tali limiti) privilegiando invece la prova documentale, in un’ottica di maggiore certezza e affidabilità di quest’ultima (Cass. n. 7905 del 2013).

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in ragione delle particolarità della vicenda.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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