Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9548 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. un., 12/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 12/04/2021), n.9548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22921/2020 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato IVANO IAI;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 79/2020 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 08/07/2020.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO

SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in data 3 luglio 2019, promuoveva nei confronti del Dott. C.G., all’epoca dei fatti Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, azione disciplinare, contestandogli, al capo A) dell’incolpazione, la violazione del dovere di imparzialità e correttezza di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, in ragione dell’iscrizione a modello 45 di notizie relative alla pendenza di indagini nei confronti della società calcistica FC Crotone, con il cui Presidente aveva instaurato contatti, in tal modo svolgendo una sorta di consulenza politico amministrativa finalizzata ad evitare conseguenze penali al sindaco della città ed omettendo l’iscrizione a mod. 21 dei responsabili del mantenimento delle strutture amovibili dello stadio di cui la Soprintendenza aveva disposto la rimozione, arrecando un ingiusto vantaggio.

Al Dott. C. veniva inoltre contestata la violazione di cui al capo B) poichè nella qualità di Procuratore della Repubblica, violando il dovere di imparzialità e correttezza di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, aveva omesso l’iscrizione al registro generale delle notizie di reato dei responsabili dell’omessa rimozione delle strutture amovibili dello stadio, nonostante fosse al corrente dell’autorizzazione temporanea e della sua imminente scadenza, nonchè della diffida della Soprintendenza ai beni archeologici della Calabria al comune di Crotone.

Al Dott. C. veniva contestualmente notificata dal Procuratore Generale della Cassazione istanza di trasferimento cautelare ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, successivamente disattesa dalla Sezione disciplinare del CSM.

Acquisito l’interrogatorio dell’incolpato da parte della Procura Generale, la Sezione disciplinare del CSM, all’esito della richiesta di fissazione del procedimento formulata dalla Procura Generale, escusso il Dott. P.M., all’udienza del 15 giugno 2020 ha ritenuto il Dott. C. responsabile dell’illecito di cui al capo B) dell’incolpazione, infliggendogli la sanzione della censura, e assolvendo il predetto per l’illecito di cui al capo A) della rubrica.

Nella sentenza n. 79/2020, pubblicata il giorno 8 luglio 2020, notificata il 10 luglio 2020, la sezione disciplinare escludeva la ricorrenza dell’addebito di cui al capo A) della rubrica in relazione all’assenza dell’ingiusto danno o dell’indebito vantaggio, non essendo emerso che i comportamenti posti in essere dall’incolpato fossero intenzionalmente diretti a recare indebito vantaggio al sindaco di Crotone, a carico del quale lo stesso Dott. C. aveva svolto attività di indagine, culminata nella richiesta di custodia cautelare poi applicata.

Quanto al capo B) dell’incolpazione, la Sezione disciplinare rilevava che erano emersi errori ed omissioni che esorbitavano dalla fisiologica opinabilità dei provvedimenti giurisdizionali, sconfinando nella negligenza imperdonabile, poichè l’incolpato aveva travalicato le funzioni proprie di Procuratore della Repubblica, svolgendo attività di mediazione o consulenza politico amministrativa che solo l’autorità politica era legittimata a svolgere, ponendo in essere l’illecito consistente nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile. Secondo il CSM “…la notizia dei fatti è stata iscritta a modello 45 (registro destinato a raccogliere le notizie di fatti non integranti reato) anzichè a modello 21 o a modello 44”. L’incolpato, inoltre, aveva inscritto in tale modello atti d’indagine, in ciò risiedendo la grave ed inescusabile violazione dell’art. 335 c.p.p.. Secondo la Sezione disciplinare la condotta oggetto di addebito si sostanziava nell’evidente omissione dell’obbligo di inscrivere, quanto meno a carico di ignoti, nel registro delle notizie di reato i responsabili della mancata rimozione delle strutture amovibili dello stadio comunale di (OMISSIS) già al momento della scadenza dell’autorizzazione provvisoria, avvenuta il 19 luglio 2018. Ciò aveva determinato la sottrazione al controllo del giudice dell’operato del pubblico ministero, atteso che l’archiviazione dei fascicoli iscritti a modello 45 viene disposta dal pubblico ministero con provvedimento interno.

A sostegno della decisione la Sezione disciplinare richiamava poi l’orientamento di queste Sezioni Unite secondo il quale l’iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato previsto dall’art. 335 c.p.p., della persona a cui il reato sia attribuito costituisce adempimento posto a carico del pubblico ministero che non lascia residuare alcun margine di discrezionalità.

La Sezione disciplinare riteneva di potere contenere la sanzione disciplinare da irrogare all’incolpato in quella minima della censura, considerando anche il globale percorso professionale dell’incolpato.

Il Dott. C. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite civili avverso la sentenza appena ricordata, affidato a quattro motivi.

Il Ministro della giustizia non si è costituito.

Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con modificazione dalla L. n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato “note di udienza” in data 9.2.2021. La Corte ha assunto la causa in decisione all’udienza del 9.2.2021.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre previamente rilevare che non possono essere esaminate le note di udienza depositate dal ricorrente a mezzo pec in data 9.2.2021, in quanto pervenute oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza, fissato ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con modificazione dalla L. n. 176 del 2020.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato l’inosservanza e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), in ordine alla determinazione del pubblico ministero in tema di iscrizione della notitia criminis nel registro ex art. 335 c.p.p.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere la mancata iscrizione nel registro delle notitiae criminis come comportamento ipoteticamente contestabile e sanzionabile, quest’ultimo invece costituendo l’epilogo naturale dell’assenza di comunicazione di notitia criminis da parte della polizia giudiziaria a ciò delegata, frutto di una valutazione insindacabile.

2.1. La sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da una motivazione meramente apparente, trascurando di indicare le ipotesi delittuose che il Procuratore della Repubblica avrebbe dovuto iscrivere nel registro, ai sensi dell’art. 335 c.p.p.. La decisione impugnata avrebbe omesso di motivare sugli elementi oggettivi e documentali che escluderebbero la rimproverabilità della condotta contestata. La sopravvenuta eliminazione, per effetto della sospensione cautelare,

dell’ordine di smantellamento della struttura precaria, originariamente disposto dalla Soprintendenza, non avrebbe potuto che determinare la reviviscenza dell’originaria situazione correlata all’esistenza di un’autorizzazione provvisoria, per di più disposta con provvedimento giurisdizionale.

2.2. Peraltro, la sentenza impugnata avrebbe trascurato di esaminare, ai fini della valutazione della negligenza ascritta all’incolpato, la circostanza che era stata proprio la Soprintendenza ad incaricare la polizia giudiziaria di riferire in merito alla mancata ottemperanza alla diffida comunicando alla Procura i nomi degli eventuali responsabili, nonchè il fatto che tale comunicazione non sarebbe mai pervenuta.

2.3 La decisione impugnata avrebbe dunque errato nel fare applicazione dell’art. 335 c.p.p., tralasciando di considerare elementi di fatto, documentalmente acquisiti, che avrebbero attestato la diligenza dell’incolpato.

2.4 Secondo il ricorrente, vista l’esistenza agli atti della sola diffida della Soprintendenza, poi sospesa dal Tar Calabria e l’assenza di ulteriore denuncia, avrebbe errato la Sezione disciplinare nel non considerare l’assenza di comunicazioni di notizie penalmente rilevanti da parte della polizia giudiziaria delegata. Peraltro, l’incolpato avrebbe svolto, nel corso del procedimento iscritto a modello 45, una serie di dettagliati approfondimenti, consultando anche il sostituto procuratore Dott. M.A.. In esito agli stessi si era determinato a mantenere l’originaria iscrizione. Tutto ciò avrebbe dovuto escludere l’inerzia dell’incolpato, invece contraddittoriamente affermata nella sentenza impugnata.

2.5 Aggiunge poi il ricorrente che nessun passaggio motivazionale della sentenza avrebbe descritto il comportamento determinato da dolo o colpa ascritto all’incolpato o l’incidenza negativa della condotta sulla credibilità del magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario. Profilo quest’ultimo escluso radicalmente da numerosi articoli di stampa.

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato l’inosservanza e/ o erronea applicazione dell’art. 335 c.p.p. e art. 109 disp. att. c.p.p., in tema di criteri per l’iscrizione degli atti che possono contenere notizie di reato, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

3.1 La Sezione disciplinare avrebbe errato nell’affermare che l’incolpato aveva erroneamente iscritto la notizia dei fatti a modello 45 compiendo atti di indagine, poichè tale scelta era in linea con la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, con la circolare del Ministero della Giustizia del 21 aprile 2011. Era doveroso acquisire all’interno del fascicolo modello 45 notizie e sviluppi necessari per la qualificazione come notizia di reato della segnalazione di un fatto. Da ciò deriverebbe la legittimità dell’operato compiuto dall’incolpato nell’iscrivere a modello 45 l’articolo di giornale concernente imprecisati illeciti nello stadio comunale di (OMISSIS), al quale era seguita l’acquisizione delle autorizzazioni amministrative all’installazione dell’infrastruttura, proprio al fine di enucleare il fatto meramente accennato dalla notizia di stampa.

4. Con il terzo motivo si è dedotta l’inosservanza e/o erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), nella parte relativa all’interpretazione del termine “inescusabile”, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

4.1. La Sezione disciplinare avrebbe omesso di considerare che, ai fini della configurabilità della negligenza inescusabile, non era sufficiente l’esistenza di un mero fatto materiale dal quale fare derivare l’inescusabilità dell’errore, senza considerare l’esistenza di possibili scelte alternative che il Procuratore della Repubblica avrebbe potuto adottare rispetto alla sussumibilità del fatto nella ipotesi delittuosa di illecito edilizio abusivo o dir condotta ascrivibile nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 180, relativa al codice dei beni culturali. In altri termini, il mero dato fattuale della omessa rimozione delle strutture sarebbe stato astrattamente sussumibile in diverse fattispecie di reato, sicchè la decisione impugnata avrebbe valutato l’inescusabilità dell’errore sulla base del solo accadimento materiale rappresentato dall’omesso smontaggio, pretermettendo ogni considerazione sulla fattispecie incriminatrice nella quale il fatto andava sussunto.

5. Con il quarto motivo il ricorrente ha infine dedotto la sussistenza di una motivazione meramente apparente e manifestamente illogica per erronea applicazione di massime esperienziali utilizzate nel percorso giustificativo e per omessa valutazione di atti istruttori.

5.1. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata dovrebbe ritenersi apparente, non avendo considerato che, ai fini della configurazione della condotta negligente, non sarebbe possibile considerare unicamente il fatto materiale, occorrendo invece ponderare l’inquadramento giuridico dello stesso che, nel caso di specie, doveva considerarsi problematico. Ciò in ragione delle vicende concrete che si erano susseguite, correlate vuoi alle riunioni svoltesi il 26 giugno 2018, in cui era stato stilato un accordo fra Comune, Soprintendenza e società concernente il tema dell’autorizzazione biennale rilasciata il 19 luglio 2016, vuoi alla successiva diffida del 17 luglio 2018 della Soprintendenza e all’adozione di una nota del Sindaco del Comune di Crotone del giorno immediatamente successivo in cui si era dato atto della adozione degli atti per l’avvio del procedimento di selezione del contraente al fine di dare esecuzione alla diffida, vuoi, infine, alla nota del medesimo Sindaco indirizzata alla Procura di Crotone, inviata in pari data e del tenore simile a quella anzidetta. Nella medesima direzione avrebbero dovuto orientare ulteriori elementi quali: a) il proposito manifestato dal detto Sindaco, in data 26 luglio 2018, di definire il procedimento amministrativo avviato a seguito dell’invio di nuova diffida della Soprintendenza del 30 luglio 2018 con richiesta ai Carabinieri di procedere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria in caso di mancato smontaggio in tempi rapidi dei responsabili; b) la nota del 2 agosto 2018 con la quale i Carabinieri avevano comunicato di non ravvisare alcun reato procedibile d’ufficio; c) la nota informativa del Sindaco crotonese con la quale era stata chiesta notizia del procedimento amministrativo avviato per la proroga dell’autorizzazione in esito al silenzio della Soprintendenza dopo l’intervenuto avvio della procedura di affidamento dei lavoro di rimozione delle infrastrutture.

5.2. Con riferimento ai predetti dati fattuali, tutti susseguitisi in un lasso di tempo limitato, era evidente che la complessità della vicenda, l’esistenza di elementi tali da evidenziare l’adempimento dell’obbligo da parte del Sindaco prima della scadenza del termine fissato dalla Soprintendenza, l’assenza di notizie di reato da parte dei Carabinieri circa l’inadempimento commesso da altri destinatari dell’ordine di smontaggio costituivano altrettanti elementi idonei a giustificare la non inescusabilità dell’errore eventualmente commesso dall’incolpato. La sentenza impugnata avrebbe per converso tralasciato l’esame di questi aspetti.

6. Il primo ed il quarto motivo di ricorso meritano un esame congiunto in relazione alla loro stretta connessione, contestando il ricorrente profili attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato, unitamente alla censura di violazione dell’art. 335 c.p.p.. Tali motivi sono entrambi fondati, alla stregua dei principi giurisprudenziali di seguito riportati, ai quali il Collegio intende dare continuità tanto con riguardo al contenuto motivazionale delle decisioni disciplinari che rispetto ai presupposti necessari per la configurabilità dell’illecito disciplinare riguardante l’omessa iscrizione nel registro degli indagati di una notizia di reato.

6.1. Con riferimento alla prima questione giova premettere che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. E’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (cfr., Cass., S.U. 9 giugno 2017, n. 14430).

6.2. Peraltro, il vizio di carenza di motivazione delle pronunce della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, denunciabile con il ricorso a queste Sezioni Unite sia sotto forma di difetto assoluto di motivazione che di motivazione apparente, è rilevabile solo quando il giudice disciplinare omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indica tali elementi senza un’approfondita disamina logica e giuridica. Il vizio resta, invece, escluso nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass., S.U., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; Cass., S.U., 13 settembre 2018 n. 22402).

6.3. Per altro verso, con riferimento alla denunzia di minime incongruenze argomentative o all’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, si è ritenuto che esse non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. E’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (cfr. Cass., S.U., 9 giugno 2017, n. 14430, nonchè Cass. pen., 27 febbraio 2013, n. 9242).

6.4. Quanto all’inosservanza dell’obbligo di iscrizione nel registro degli indagati di cui all’art. 335 c.p.p., ai fini della configurazione a carico del pubblico ministero di una condotta disciplinarmente sanzionabile, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la condotta del magistrato, tradottasi di attività interpretativa e applicativa di norme di diritto, è censurabile sotto il profilo disciplinare nel solo caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell’ordine giudiziario- cfr. Cass., S.U., 2 maggio 2019, n. 11586. Ne consegue che l’insindacabilità del provvedimento giurisdizionale in sede disciplinare viene meno nei casi in cui esso sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, poichè in tale caso l’intervento disciplinare ha per oggetto non già il risultato dell’attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell’esercizio della sua funzione – cfr. Cass., S.U., 21 dicembre 2018, n. 33328.

6.5. Non si è, però, mancato di sottolineare che integra la fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), il comportamento del pubblico ministero che, appena acquisita la notizia di fatto reato oggettivamente qualificato non proceda, senza alcuna discrezionalità e soluzione di continuità, alla relativa iscrizione nel registro e, conseguiti elementi certi di identificazione del soggetto indagabile – non integranti un mero sospetto-, con altrettanta tempestività non proceda all’iscrizione del relativo nominativo – cfr. Cass., S.U., 13 settembre 2018, n. 22402-.

6.6. Tale ultimo principio si lega a quello già espresso da Cass., S.U., 12 ottobre 2011, n. 20936, ove peraltro si è chiarito che costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione ove sorretto da motivazione congrua, stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano o meno sufficienti ad imporre l’iscrizione del nominativo della persona, oggetto dell’indagine, nel registro medesimo.

6.7. In questo stesso contesto le Sezioni Unite hanno quindi affermato che integra la fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), l’inadempimento da parte del pubblico ministero dell’obbligo di procedere all’iscrizione nel registro delle notizie di reato, previsto dall’art. 335 c.p.p., obbligo che, tuttavia, si configura in presenza non già di un generico e personale sospetto, bensì dell’acquisizione di una notizia idonea, sotto il profilo oggettivo, a configurare un fatto come sussumibile in una determinata (corsivo aggiunto ndr) fattispecie di reato – cfr. Cass., S.U., 2 maggio 2019, n. 11586 -.

6.8. Fatte queste premesse in diritto, il Collegio ritiene che ricorra il vizio di carenza motivazionale denunziato dal ricorrente. Ed invero, la pronunzia in esame, chiamata a verificare tanto la sussistenza della fattispecie sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. g), che l’esistenza stessa dell’obbligo di iscrizione nel registro generale delle notizie di reato in capo al Procuratore della Repubblica di Crotone, ha ritenuto che il dottor C. avesse integrato la condotta disciplinarmente rilevante sulla base di elementi totalmente estranei alla contestazione – quali lo svolgimento di attività di consulenza politico – amministrativa estranea ai compiti dell’autorità giudiziaria, l’indebito compimento di atti d’indagine all’interno del procedimento iscritto a modello 45 e la loro sottrazione al controllo del giudice per le indagini preliminari -. E’ da questi elementi, estranei al capo di incolpazione su cui, quindi, non è mai stato instaurato il contraddittorio, che la Sezione disciplinare ha ritenuto configurabile la grave ed inescusabile violazione dell’art. 335 c.p.p..

6.9. Per altro verso, la sentenza qui in esame ha tralasciato di considerare e ponderare gli elementi documentali che, secondo le prospettazioni difensive del ricorrente, avrebbero potuto dimostrare l’insussistenza di una notizia di reato da iscrivere nel registro apposito e, conseguentemente, l’assenza di inescusabilità della condotta dell’incolpato, correlata all’attività legittimamente posta in essere dal Procuratore della Repubblica al fine di verificare l’esistenza obiettiva di un fatto sussumibile in una determinata fattispecie criminosa.

6.10. Ed invero, la sentenza impugnata, ben lungi dal ponderare e valutare gli elementi offerti dal ricorrente come già esposti nelle censure sopra riportate, ha finito con il riconoscere l’illecito disciplinare unicamente sulla base del postulato che il Procuratore della Repubblica, avendo esaminato l’atto di diffida della Soprintendenza a dismettere le infrastrutture all’interno dello stadio del (OMISSIS), fosse tenuto ad aprire un fascicolo da iscrivere nel registro delle notizie di reato, a prescindere dalla preventiva valutazione della fattispecie incriminatrice nella quale il fatto poteva essere sussunto, sulla base della mera diffida inoltrata dalla Soprintendenza, non offrendo dunque alcun elemento utile al fine di dimostrare l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione da parte dell’incolpato, tenuto anche conto della peculiarità della vicenda, a monte originata da un’autorizzazione provvisoria concessa all’amministrazione comunale di mantenere una struttura precaria all’interno dello stadio comunale.

6.11. Sulla base di tali considerazioni la motivazione della sentenza impugnata risulta per l’un verso fondata su elementi non pertinenti rispetto al capo b) di incolpazione e, per altro verso, apodittica ed in alcun modo correlata all’esame delle specifiche emergenze documentali prodotte dal ricorrente. La sentenza impugnata ha, infatti, omesso di valutare la nota trasmessa all’incolpato da parte del Sindaco di Crotone che comunicava di avere promosso le procedure per la rimozione delle tribune ben prima della scadenza della diffida, e del termine che autorizzava la presenza delle tribune amovibili all’interno dell’impianto sportivo. Analogamente, ha omesso di valutare il provvedimento con cui il Tar Calabria disponeva la sospensione dell’efficacia della diffida della Soprintendenza. Infine, non ha preso in considerazione la circostanza che il Nucleo specializzato ambientale dei Carabinieri ed i Carabinieri di Crotone non avevano segnalato alla Procura della Repubblica notizie di reato correlate alla vicenda esaminata. Tutti questi profili avrebbero dovuto essere debitamente ponderati per valutare la loro incidenza sull’obbligo di iscrizione nel registro disciplinato dall’art. 335 c.p.p., a seguito della verifica della sussistenza dei presupposti necessari a ritenere integrata, quanto meno in senso oggettivo, una notizia di reato e a stabilire la sua ascrivibilità soggettiva.

6.12. In definitiva, la sezione disciplinare risulta avere tralasciato l’esame di elementi ex ante valutabili come rilevanti ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, lett. g), in quanto volti a verificare l’esistenza in concreto di una grave ed inescusabile negligenza da parte dell’incolpato, procedendo per converso alla ponderazione di elementi estranei all’illecito contestato.

6.13. Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata sia connotata da una motivazione carente su aspetti decisivi ai fini della ricostruzione della vicenda oggetto della contestazione disciplinare e dei presupposti di configurabilità dell’illecito in esame.

7. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con la restituzione degli atti alla Sezione disciplinare del CSM.

8. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione alla specificità della controversia e dei motivi accolti.

PQM

Accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri,

cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Sezione disciplinare del CSM.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, dalle Sezioni Unite Civili, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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